Distacco di lavoratori extracomunitari per lo svolgimento di prestazioni qualificate
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 28 del 27 giugno 2011, ha risposto ad un quesito della Confindustria, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 27 del D.L.vo n. 286/1998, recante la disciplina dell’ingresso per lavoro, in casi particolari, di cittadini stranieri extracomunitari.
La risposta in sintesi:
"...In linea con le argomentazioni svolte,
in riposta alla prima questione posta, è possibile dunque affermare che il
datore di lavoro distaccante non sia tenuto a stipulare un contratto di appalto
con l’impresa distaccataria e, conseguentemente, ad allegare lo stesso a corredo
dell’istanza per la concessione dell’autorizzazione all’ingresso di cui
all’art.27, lett. g), D.Lgs. n. 286/1998.
Ai fini di tale richiesta, si
ritiene comunque indispensabile la presentazione di idonea documentazione
attestante sia il rapporto contrattuale di natura commerciale intercorrente tra
il distaccante e il distaccatario, sia il limite temporale di svolgimento
dell’attività lavorativa specializzata, nonché il rispetto di tutte le
condizioni previste dalla contrattazione collettiva e dalla legislazione
italiana.
Con riferimento alle ulteriori problematiche sollevate, alla luce
di quanto sopra, si rinvia a quanto previsto dall’art. 40, comma 11,
D.P.R. 31 agosto del 1999, come modificato dal D.P.R. n. 334/2004, ai sensi
del quale nelle fattispecie in esame il nulla osta al lavoro può essere
richiesto:
- “solo da organizzazione o impresa,
italiana o straniera, operante nel territorio italiano, con proprie
sedi, rappresentanze o filiali”;
- “e può
riguardare soltanto prestazioni qualificate di lavoro subordinato, intendendo
per tali quelli riferite all’esecuzione di opere o servizi particolari per i
quali occorre esperienza specifica nel contesto complessivo dell’opera o del
servizio stesso, per un numero limitato di lavoratori”.
In definitiva,
la formulazione generica della normativa permette di considerare i diplomi di
qualifica professionale, di perfezionamento aziendale ovvero da abilitazione ad
una specifica prestazione lavorativa, indicati dall’interpellante, titoli
adeguati ad una efficace qualificazione del lavoratore, a condizione che la
specializzazione raggiunta da quest’ultimo sia coerente con l’esecuzione di
opere o servizi particolari che lo stesso è tenuto a svolgere."
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it