Stampa Chiudi Iscriviti alla Newsletter gratuita
Interpello del Ministero del Lavoro
Lavoro intermittente per il personale addetto agli stabilimenti balneari
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, con
interpello n. 12 del 27 marzo 2013, ha risposto ad un quesito della
Confindustria in merito alla corretta interpretazione dell’art. 4 del D.Lgs. n.
276/2003, concernente l’autorizzazione preventiva rilasciata alle Agenzie per il
Lavoro, da questo Ministero, ai fini dell’espletamento delle attività di
somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto
alla ricollocazione professionale.
In particolare l’istante chiede se, ai sensi della citata disposizione, anche le
società aventi ad oggetto la gestione di siti internet mediante l’attività
c.d. di crowdsourcing debbano richiedere la suddetta autorizzazione.
La risposta in sintesi:
"...Conformemente alle osservazioni innanzi svolte ed in risposta
al quesito avanzato si ritiene che non sia necessaria l’autorizzazione
preventiva di cui agli artt. 4 e 6, D.Lgs. n. 276/2003 per lo svolgimento
dell’attività di crowdsourcing qualora quest’ultima promuova la stipulazione di
contratti di natura commerciale tra i quali la compravendita e l’appalto.
DPL Modena - www.dplmodena.it
Nelle ipotesi in cui l’attività di crowdsourcing involga, invece, la conclusione
di contratti d’opera professionale ex art. 2222 c.c., appare necessario
richiedere l’autorizzazione ai sensi della citate disposizioni normativa
esclusivamente se dalla stipulazione di questi contratti consegua un’attività
prolungata in favore del committente tale da configurare la costituzione di
posizioni lavorative in seno alla sua organizzazione.”.