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Interpello del Ministero del Lavoro
Lavoro intermittente per il personale addetto agli stabilimenti balneari
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 13 del 27 marzo 2013, ha risposto ad un quesito delle Associazioni: AGCI, CONFCOOPERATIVE e LEGACOOP, in merito alla possibilità di impiegare il personale addetto ai servizi di salvataggio presso gli stabilimenti balneari per l’attività di assistenza ai bagnanti con contratto di lavoro intermittente, assimilando tale figura al “personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali” di cui al n. 19 della tabella allegata al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657.
La risposta in sintesi:
"...Ciò premesso, la figura del “personale addetto agli
stabilimenti di bagni e acque minerali” di cui al n. 19 della tabella
allegata al citato Regio Decreto risulta assimilabile a quella dei bagnini
assistenti bagnanti degli stabilimenti balneari.
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Analizzando lo svolgimento dell’attività di entrambe le categorie, infatti,
appare evidente che le funzioni svolte dal personale degli stabilimenti di bagni
e acque minerali e dagli assistenti bagnanti degli stabilimenti balneari è
sostanzialmente identica. In entrambe le ipotesi la prestazione richiesta ai
lavoratori in questione consiste nello svolgere assistenza e/o soccorso ai
bagnanti delle strutture acquatiche dei parchi termali – nell’accezione più
moderna rispetto ai “bagni” descritti nel R.D. del 1923 – nel primo caso e delle
località balneari nel secondo.
Premesso quanto sopra si ritiene possibile instaurare rapporti di lavoro
intermittente per il personale addetto ai servizi di salvataggio presso gli
stabilimenti balneari per l’attività di assistenti bagnanti al pari del
personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali.”.