Certificazione del rapporto di somministrazione

 

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 81 del 22 dicembre 2009, ha risposto ad un quesito della Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Centro Studi Internazionali e Comparati Marco Biagi, in merito alla certificazione del rapporto di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 75 e ss. del D.L.vo n. 276/2003.

 

 La risposta in sintesi:

 

"... Per quanto attiene dunque la somministrazione di lavoro, va innanzitutto ricordato che tale fattispecie negoziale è costituita da un contratto di lavoro (tra somministratore e lavoratore), regolato dalla normativa vigente e da un contratto commerciale (tra il somministratore e l’utilizzatore), regolato propriamente dal D.L.vo n. 276/2003.
Fermo restando la certificabilità del rapporto fra agenzia per il lavoro e lavoratore, potendo essere certificato ogni tipo di contratto di lavoro in virtù delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 251/2004, si ritiene che lo stesso possa valere anche per il contratto commerciale fra somministratore e utilizzatore.
Deve, infatti, essere considerato che la somministrazione di lavoro si realizza, di fatto, attraverso un evidente “collegamento negoziale” tra i due contratti (contratto di lavoro e contratto commerciale fra agenzia e utilizzatore) singolarmente considerati.
Conseguentemente, trattandosi di una unica fattispecie relativa a un contratto di lavoro a formazione progressiva e struttura complessa (in tal senso la Cassazione con sentenza n. 3020 del 27/02/2003 chiarisce che la somministrazione è una “fattispecie caratterizzata da due autonomi negozi ontologicamente fra loro collegati che danno luogo ad un rapporto indivisibile trilaterale”), sembra potersi argomentare che anche per la somministrazione di lavoro, complessivamente intesa, si versi in una delle ipotesi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’istituto secondo quanto previsto dall’art. 75 del D.L.vo n. 276/2003 in virtù del quale “[a]l fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione del contratto”.
Non pare osti alla certificabilità della somministrazione il rilevo che il contratto fra agenzia ed utilizzatore sia un contratto di tipo commerciale e non un contratto di lavoro. Come sopra detto, infatti, l’art. 84 del medesimo D.L.vo n. 276/2003 consente espressamente il ricorso all’istituto della certificazione per il contratto di appalto, da intendersi quale ipotesi di contratto commerciale.
Deve, quindi, ritenersi che tale disposizione già presuppone la possibilità di ricorrere all’istituto della certificazione del contratto di somministrazione.
Si precisa comunque che la procedura di certificazione del contratto (commerciale) di somministrazione non costituisce un valido accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi per operare.
In tal senso, infatti, è utile ricordare che la sussistenza di tali requisiti è riscontrabile in virtù dell’iscrizione dell’agenzia all’Albo di cui all’art. 4 del D.L.vo n. 276/2003 e che, quindi, non trova alcuna giustificazione, limitatamente a questo profilo, il ricorso alla certificazione del contratto. Tra l’altro, nel caso di agenzie stabilite in un Paese comunitari straniero, la verifica dei requisiti soggettivi dipende dal provvedimento autorizzatorio dello Stato di appartenenza e dal giudizio di equivalenza dei requisisti richiesti da tale Stato con quelli previsti dall’ordinamento italiano, accertamento, questo, che esula dai compiti attribuiti dall’ordinamento alle Commissioni di certificazione.".
 

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L'interpello

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