Definizione lavoratori svantaggiati
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 38 del 21 dicembre 2012, ha
risposto ad un quesito dell'Assolavoro, in merito alla definizione di
“lavoratori svantaggiati” di cui all’art. 2, n. 18), lett. d) e f), Reg. (CE)
n.800/2008, richiamati dal novellato art. 20, comma 5 ter, lett. c), D.Lgs. n.
276/2003 ai sensi del quale è possibile ricorrere alla somministrazione di
lavoro a tempo determinato senza che debba trovare applicazione il c.d. “causalone”
proprio in caso di utilizzo di tali lavoratori.
L’interpellante chiede in
particolare chiarimenti sulla platea dei soggetti rientranti nella categoria:
- degli “adulti che vivono soli con una o più persone a carico” (lettera d),
Reg. CE n. 800/2008);
- dei “membri di una minoranza nazionale all’interno di
uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in
termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per
migliorare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile” (lettera f),
Reg. CE n. 800/2008).
La risposta in sintesi:
"...Per quanto riguarda l’individuazione
della prima categoria di lavoratori svantaggiati, ovvero “gli adulti che vivono
soli con una o più persone a carico”, occorre analizzare i diversi requisiti
previsti dalla disposizione comunitaria, ovvero: la “qualità” di adulto, il
carico familiare e la convivenza o meno con familiari a carico.
In primo
luogo si ritiene possano definirsi “adulti” coloro che hanno superato i 25 anni
di età, atteso che nella stessa disciplina comunitaria è invece considerato
“giovane” colui che ha un’età compresa tra i 15 e i 25 anni.
Quanto, invece,
alla circostanza secondo la quale gli adulti devono vivere “soli con una o più
persone a carico”, si ritiene che la disposizione voglia riferirsi sia alla
composizione – al
momento dell’assunzione – del nucleo familiare del soggetto
in posizione di svantaggio, sia alla definizione di familiare “a carico”, data
nel nostro ordinamento dall’art. 12 del T.U.I.R.
In tale prospettiva,
pertanto, deve ritenersi applicabile la disciplina dell’art. 20, comma 5 ter,
lett. c), D.Lgs. n. 276/2003 qualora il lavoratore, anche attraverso il
certificato anagrafico concernente lo “stato di famiglia”, risulti il solo
soggetto a sostenere il nucleo familiare, in quanto con una o più persone
fiscalmente “a carico”. In alternativa al certificato anagrafico concernente lo
stato di famiglia, il lavoratore potrà comunque presentare, al momento
dell’assunzione, dichiarazione sostitutiva della certificazione, ai sensi
dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, a dimostrazione sia della composizione del
nucleo familiare che del “carico familiare”.
Per individuare, invece, coloro che
appartengono alla categoria dei “membri di una minoranza nazionale all’interno
di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie
esperienze
in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro,
per migliorare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile” di cui alla
lettera f), Reg. (CE) n. 800/2008, occorre riferirsi a tutte quelle minoranze
che, sulla base di specifici provvedimenti, risultano già individuate in ragione
dell’appartenenza linguistica.
Ci si riferisce, in particolare, alle
minoranze “linguistiche storicamente insediate sul territorio italiano”
contemplate dall’art. 2 della L. n. 482/1999 che promuove, in attuazione
dell’art. 6 della Costituzione, all’art. 1, comma 2, “la valorizzazione delle
lingue e delle culture” delle popolazioni ivi individuate e che, in base a tale
Legge, risultano ufficialmente riconosciute in Italia.
In ogni caso si
ritiene che debba coesistere in capo al soggetto beneficiario, al momento
dell’assunzione, oltre al requisito dell’appartenenza alla minoranza
linguistica, dimostrabile anche con autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. n. 445/2000, anche il necessario presupposto richiesto dalla disciplina
comunitaria secondo cui il lavoratore presenti la “necessità di consolidare le
proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione
professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad
un’occupazione stabile”.
Si ritiene in tal modo di poter compiutamente identificare i soggetti ritenuti dal Legislatore Comunitario meritevoli di tutela e di poter soddisfare le necessità insite nella disposizione della lettera f), Reg. (CE) n. 800/2008.".
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