Fondi di solidarietà bilaterali e misura della prestazione
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 39 del 21 dicembre 2012, ha
risposto ad un quesito dell'ANIA, in merito alla corretta interpretazione
dell’art. 3, commi 4 e 31, della L. n. 92/2012. La prima disposizione, “al
fine di assicurare la definizione, entro l'anno 2013, di un sistema inteso ad
assicurare adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti”,
prevede la possibilità, per le organizzazioni sindacali e imprenditoriali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di stipulare accordi
collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la
costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla
normativa in materia di integrazione salariale, “con la finalità di
assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi
di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla
normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria”.
In relazione a tale intervento l’ANIA chiede chiarimenti sul successivo comma 31
dell’art. 3, secondo il quale i fondi “assicurano almeno la prestazione di
un assegno ordinario di importo pari all’integrazione salariale, di durata non
superiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un
biennio mobile, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di
cassa integrazione ordinaria o straordinaria”.
La risposta in sintesi:
"...Sul punto, d’intesa con la
Direzione generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro, si ritiene
tuttavia che il citato comma 31 dell’art. 3 vada “finalisticamente” e
sistematicamente interpretato.
In altri termini, la disposizione va intesa
nel senso che i fondi “assicurano almeno la prestazione di un assegno
ordinario di importo pari all’integrazione salariale” e che sia “almeno”
di “durata non superiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili
da computare in un biennio mobile”.
In sostanza tale prestazione, al
fine di garantire “adeguate” forme di sostegno al reddito – obiettivo
che lo stesso Legislatore esplicita già nel comma 4 dell’art. 3 della L. n.
92/2012 – non può non assicurare un intervento di durata “almeno
pari ad un ottavo delle ore lavorabili”. Del resto, una
interpretazione formalistica della disposizione, oltre a contrastare con il
citato obiettivo, non sarebbe sorretta da alcun interesse di carattere
“pubblicistico”, atteso peraltro che gli interventi dei fondi di solidarietà
bilaterali non richiedono investimenti a carico della finanza pubblica.".
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