Successione somministrazione a termine e contratto a termine - agevolazioni L. n. 223/1991

 

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 40 del 21 dicembre 2012, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla corretta fruizione delle agevolazioni contributive ex art. 8, comma 2 della L. n. 223/1991.
In particolare, l’istante chiede se sia possibile godere dello sgravio contributivo in questione nell’ipotesi in cui un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità sia utilizzato da un’impresa attraverso lo strumento della somministrazione di lavoro ai sensi dell’art. 20, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 276/2003 e sia successivamente assunto, ancora come lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, dalla medesima impresa con contratto a termine di 12 mesi ai sensi dell’art. 8, comma 2, della L. n. 223/1991.

 

 La risposta in sintesi:

 

"...In sostanza, la singola impresa che abbia fruito di agevolazioni attraverso l’utilizzo di lavoratori somministrati e attraverso contratti di lavoro stipulati direttamente con i medesimi lavoratori dovrà sommare i relativi periodi ai fini della determinazione della durata massima della riduzione contributiva.
In seguito a tale previsione normativa, l’INPS è peraltro intervenuto con il messaggio n. 12957 del 2 agosto 2012 per informare di aver adeguato la modulistica relativa alle istanze di autorizzazione alla fruizione degli sgravi. Per la fruizione dello sgravio di mobilità nei contratti di somministrazione, l’Istituto prevede che l’utilizzatore (titolare, legale rappresentante o altro soggetto munito di poteri) debba rilasciare all’Agenzia per il lavoro un’apposita autocertificazione accompagnata da copia del documento d’identità di chi l’ha sottoscritta.
In forza di quanto sopra, nelle ipotesi prospettate, si ritiene pertanto possibile un cumulo della agevolazione contributiva ma nei limiti della durata massima complessiva di 12 mesi, prorogabili per ulteriori 12 mesi in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.".

 

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L'interpello

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