Successione somministrazione a termine e contratto a termine - agevolazioni L. n. 223/1991
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 40 del 21 dicembre 2012, ha
risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del
Lavoro, in merito alla corretta fruizione delle agevolazioni contributive ex
art. 8, comma 2 della L. n. 223/1991.
In particolare, l’istante chiede se sia
possibile godere dello sgravio contributivo in questione nell’ipotesi in cui un
lavoratore iscritto nelle liste di mobilità sia utilizzato da un’impresa
attraverso lo strumento della somministrazione di lavoro ai sensi dell’art. 20,
comma 5 bis, del D.Lgs. n. 276/2003 e sia successivamente assunto, ancora come
lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, dalla medesima impresa con
contratto a termine di 12 mesi ai sensi dell’art. 8, comma 2, della L. n.
223/1991.
La risposta in sintesi:
"...In sostanza, la singola impresa che
abbia fruito di agevolazioni attraverso l’utilizzo di lavoratori somministrati e
attraverso contratti di lavoro stipulati direttamente con i medesimi lavoratori
dovrà sommare i relativi periodi ai fini della determinazione della
durata massima della riduzione contributiva.
In seguito a tale
previsione normativa, l’INPS è peraltro intervenuto con il messaggio n. 12957
del 2 agosto 2012 per informare di aver adeguato la modulistica relativa alle
istanze di autorizzazione alla fruizione degli sgravi. Per la fruizione dello
sgravio di mobilità nei contratti di somministrazione, l’Istituto prevede che
l’utilizzatore (titolare, legale rappresentante o altro soggetto munito di
poteri) debba rilasciare all’Agenzia per il lavoro un’apposita
autocertificazione accompagnata da copia del documento d’identità di chi l’ha
sottoscritta.
In forza di quanto sopra, nelle ipotesi prospettate, si ritiene
pertanto possibile un cumulo della agevolazione contributiva ma nei limiti della
durata massima complessiva di 12 mesi, prorogabili per ulteriori 12 mesi in caso
di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.".
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it