DURC e imprese in concordato preventivo

 

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 41 del 21 dicembre 2012, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in materia di requisiti necessari ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva nel caso di imprese in concordato preventivo c.d. in continuità ex art. 186 bis Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942).
In particolare, l’istante chiede se sia possibile ottenere l’attestazione della regolarità contributiva nell’ipotesi in cui l’impresa sia sottoposta ad una procedura di concordato preventivo, nella modalità di continuazione dell’attività aziendale, in virtù di un piano – omologato dal competente Tribunale – che prevede l’integrale soddisfazione delle situazioni debitorie previdenziali ed assistenziali, sorte precedentemente al deposito della domanda di ammissione alla procedura medesima.

 

 La risposta in sintesi:

 

"...Alla luce della disciplina sopra descritta, la fattispecie prospettata dall’interpellante sembrerebbe rientrare nel campo di applicazione dell’art. 5 del D.M. 24 ottobre 2007, recante l’elencazione dei requisiti utili ai fini del rilascio di un DURC, ovvero delle condizioni in presenza delle quali l’Istituto previdenziale attesta la correntezza nei pagamenti e negli adempimenti contributivi. Ci si riferisce in particolare al comma 2, lett. b) dell’art. 5 citato, secondo il quale “la regolarità contributiva sussiste inoltre in caso di sospensione di pagamento a seguito di disposizioni legislative”.
Si sottolinea in definitiva che la ratio della procedura concorsuale, finalizzata a garantire la prosecuzione dell’attività aziendale e alla salvaguardia dei livelli occupazionali, sarebbe disattesa qualora si riconoscesse un’incidenza negativa alle situazioni debitorie sorte antecedentemente all’apertura della procedura stessa. Ciò in quanto l’impresa sottoposta a concordato non avrebbe la possibilità di ottenere un DURC, se non alla chiusura del piano di risanamento, con conseguente ed inevitabile pregiudizio per il superamento della crisi.
In linea con quanto sopra argomentato ed in risposta al quesito proposto, si ritiene dunque che per l’azienda ammessa al concordato preventivo, ex art. 186 bis. L. F., sia possibile ottenere il rilascio di un DURC qualora ricorra la condizione di cui all’art. 5, comma 2. lett. b) D.M. 24 ottobre 2007, cioè nell’ipotesi in cui il piano, omologato dal Tribunale, contempli l’integrale assolvimento dei debiti previdenziali e assistenziali contratti prima dell’attivazione della procedura concorsuale.
Va tuttavia precisato che in tal caso la sospensione dei pagamenti che, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. b) predetto non osta al rilascio del DURC deve necessariamente riferirsi a quelle obbligazioni che sono state prese in considerazione o comunque rientrano nell’ambito del concordato.
Gli Enti previdenziali potranno attestare inoltre la regolarità contributiva ai sensi dello stesso art. 5, comma 2, lett. b) solo qualora lo specifico piano di risanamento preveda la c.d. moratoria indicata dall’art. 186 bis, comma 2, lett. c) L. F. ed esclusivamente per un periodo non superiore ad un anno dalla data dell’omologazione. Trascorso detto periodo, infatti, la sospensione cessa di avere effetto e l’impresa, in mancanza di soddisfazione dei crediti assicurativi, deve essere “attestata” come irregolare.".

 

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L'interpello

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