DURC e imprese in concordato preventivo
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 41 del 21 dicembre 2012, ha
risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del
Lavoro, in materia di requisiti necessari ai fini del rilascio del Documento
Unico di Regolarità Contributiva nel caso di imprese in concordato preventivo
c.d. in continuità ex art. 186 bis Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942).
In
particolare, l’istante chiede se sia possibile ottenere l’attestazione della
regolarità contributiva nell’ipotesi in cui l’impresa sia sottoposta ad una
procedura di concordato preventivo, nella modalità di continuazione
dell’attività aziendale, in virtù di un piano – omologato dal competente
Tribunale – che prevede l’integrale soddisfazione delle situazioni debitorie
previdenziali ed assistenziali, sorte precedentemente al deposito della domanda
di ammissione alla procedura medesima.
La risposta in sintesi:
"...Alla luce della disciplina sopra
descritta, la fattispecie prospettata dall’interpellante sembrerebbe rientrare
nel campo di applicazione dell’art. 5 del D.M. 24 ottobre 2007, recante
l’elencazione dei requisiti utili ai fini del rilascio di un DURC, ovvero delle
condizioni in presenza delle quali l’Istituto previdenziale attesta la
correntezza nei pagamenti e negli adempimenti contributivi. Ci si riferisce in
particolare al comma 2, lett. b) dell’art. 5 citato, secondo il quale “la
regolarità contributiva sussiste inoltre in caso di sospensione di pagamento a
seguito di disposizioni legislative”.
Si sottolinea in definitiva
che la ratio della procedura concorsuale, finalizzata a garantire la
prosecuzione dell’attività aziendale e alla salvaguardia dei livelli
occupazionali, sarebbe disattesa qualora si riconoscesse un’incidenza negativa
alle situazioni debitorie sorte antecedentemente all’apertura della procedura
stessa. Ciò in quanto l’impresa sottoposta a concordato non avrebbe la
possibilità di ottenere un DURC, se non alla chiusura del piano di risanamento,
con conseguente ed inevitabile pregiudizio per il superamento della crisi.
In
linea con quanto sopra argomentato ed in risposta al quesito proposto, si
ritiene dunque che per l’azienda ammessa al concordato preventivo, ex art. 186
bis. L. F., sia possibile ottenere il rilascio di un DURC qualora ricorra la
condizione di cui all’art. 5, comma 2. lett. b) D.M. 24 ottobre 2007, cioè
nell’ipotesi in cui il piano, omologato dal Tribunale, contempli l’integrale
assolvimento dei debiti previdenziali e assistenziali contratti prima
dell’attivazione della procedura concorsuale.
Va tuttavia precisato che in
tal caso la sospensione dei pagamenti che, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett.
b) predetto non osta al rilascio del DURC deve necessariamente riferirsi a
quelle obbligazioni che sono state prese in considerazione o comunque rientrano
nell’ambito del concordato.
Gli Enti previdenziali potranno attestare inoltre
la regolarità contributiva ai sensi dello stesso art. 5, comma 2, lett. b) solo
qualora lo specifico piano di risanamento preveda la c.d. moratoria indicata
dall’art. 186 bis, comma 2, lett. c) L. F. ed esclusivamente per un periodo non
superiore ad un anno dalla data dell’omologazione. Trascorso detto periodo,
infatti, la sospensione cessa di avere effetto e l’impresa, in mancanza di
soddisfazione dei crediti assicurativi, deve essere “attestata” come irregolare.".
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