Contributo addizionale rapporti non a tempo determinato e attività stagionali

 

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 42 del 21 dicembre 2012, ha risposto ad un quesito di Federalberghi, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 2, comma 28, L. n. 92/2012, afferente al contributo addizionale pari all’1,4 % della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, applicabile ai contratti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato.
In particolare, l’istante chiede precisazioni in ordine alle esclusioni dall’applicazione del predetto contributo, previste dal citato articolo 2, comma 29 lett. b), con specifico riferimento alle attività di carattere stagionale svolte da lavoratori assunti a termine.

 

 La risposta in sintesi:

 

"...In via preliminare occorre muovere dal dettato normativo in esame in virtù del quale “(…) ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali”; tale contributo, tuttavia, non trova applicazione in alcune ipotesi tra le quali quella concernente i “lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative (…)” (art. 2, commi 28 e 29, lett. b, L. n. 92/2012).

Da quanto sopra richiamato emerge dunque che le imprese che svolgono un’attività a carattere stagionale, così individuata da contratti collettivi o avvisi comuni formalizzati entro la fine del 2011 (ad es. CCNL Turismo 20 febbraio 2010), sono esonerate dal versamento del contributo in questione in relazione al personale a tempo determinato. Ciò in forza di una previsione di favore pressoché analoga a quella di cui all’art. 5, comma 4 ter, D.Lgs. n. 368/2001, concernente il regime di riduzione degli intervalli tra due contratti a termine stipulati per le medesime attività.".

 

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L'interpello

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