Individuazione del datore di lavoro obbligato alla denuncia infortuni nel settore agricolo
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo, in data 16 novembre 2007, ad un interpello dell'EPACA in merito all'individuazione del datore di lavoro obbligato alla denuncia infortuni all’autorità di Pubblica Sicurezza per lavoratori agricoli a tempo determinato e autonomo, si è così espressa:
"....Ciò considerato si ritiene che l’art.
25 del D.Lgs. n. 38/2000 abbia inteso estendere ai datori di lavoro agricolo,
per gli operai a tempo determinato e, al titolare del nucleo di appartenenza
dell’infortunato, per i lavoratori agricoli autonomi, le medesime modalità
operative per la denuncia già applicabili con la L. n. 54/1982 ai datori di
lavoro agricolo per i lavoratori a tempo indeterminato. Pertanto sussiste
l’obbligo di denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza, in caso di infortunio
che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre
giorni, in capo ai datori di lavoro agricolo anche per i lavoratori a tempo
determinato e al titolare del nucleo di appartenenza dell’infortunato, per i
lavoratori agricoli autonomi. Diversamente infatti, eventi infortunistici della
medesima gravità risulterebbero ingiustificatamente soggetti ad obblighi
differenti solo, ad esempio, in ragione della natura a termine o meno del
rapporto di lavoro.
Una tale chiave d’interpretazione della normativa in esame appare altresì
aderente a quanto tendenzialmente formulato dalla UE nella Raccomandazione
2003/134/Ce del 18 febbraio 2003, concernente il “miglioramento della protezione
della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori autonomi”, ove al punto
8) del testo si fa specifico richiamo ai “settori ad alto rischio” tra i quali
viene incluso quello agricolo, comprendente un elevato numero di lavoratori
autonomi.
Con un secondo quesito l’interpellante chiede ulteriori chiarimenti in merito
all’identificazione del datore di lavoro obbligato ai sensi del combinato
disposto degli artt. 239 D.P.R. n. 1124/1965 e 25 del D.Lgs. n. 38/2000, in
particolare in caso di infortunio verificatosi a carico del titolare del nucleo,
facente parte di un’impresa costituita in forma societaria. In proposito si
conferma per analogia la lettura già fornita da questo Ministero con lettera
circolare n. VII/2/276/B/13 del 23 aprile 1998 relativamente all’obbligo del
titolare di azienda artigiana di denunciare all’autorità di Pubblica Sicurezza
l’infortunio occorso. Tale obbligo grava sul datore di lavoro, ovvero sulla
società, non rilevando che l’infortunio sia occorso ai soci contitolari della
stessa. Solo nel caso di lavoratore agricolo autonomo, ove questi si trovi
nell’impossibilità di provvedere alla prescritta denuncia di infortunio,
interviene in funzione sostitutiva l’obbligo di darne notizia gravante sul
sanitario che per primo ne abbia constatato le conseguenze, come peraltro
precisato dall’art. 3 comma 6 della delibera INAIL n. 239/2001.
Con un terzo quesito l’interpellante chiede se le sanzioni per omessa o
ritardata denuncia di infortunio all’autorità di Pubblica Sicurezza vengano meno
nel caso in cui lo stesso sia successivamente ritenuto dall’INAIL non
indennizzabile. Secondo l’EPACA il dubbio sorgerebbe in quanto la delibera INAIL
n. 239/2001 prevede l’obbligo, conformemente al dettato dell’art. 53 D.P.R. n.
1124/1965, “indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli
estremi di legge per l’indennizzabilità”, mentre per la comunicazione
all’autorità di Pubblica Sicurezza non esplicita la medesima precisazione.
In proposito merita sottolineare che la disciplina della modalità di denuncia
dell’infortunio contenuta nella delibera INAIL riprende puntualmente il
contenuto degli obblighi di cui all’art. 238 e 239 del D.P.R. n. 1124/1965. Solo
nel primo caso è parsa al legislatore necessaria la precisazione relativa alla
indennizzabilità dell’infortunio, introdotta in ragione della specifica
competenza del soggetto destinatario della comunicazione stessa, che decide
appunto in merito alla titolarità dell’indennizzo. Nessuna conseguenza sul piano
sanzionatorio può pertanto discendere dalla mancanza di precisazioni relative
all’indennizzabilità con riguardo all’obbligo di denuncia all’autorità di
Pubblica Sicurezza. Tale obbligo sussiste e le relative violazioni sono
sanzionate a prescindere dal successivo riconoscimento dell’indennizzabilità,
trattandosi evidentemente di comunicazione avente fine del tutto diverso da
quella inviata all’INAIL.".
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