Riposo giornaliero e deroghe
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 13 del 29 maggio 2008, ha risposto ad un quesito della Confindustria di Roma in merito alla possibilità di deroga al principio di consecutività del riposo giornaliero di 11 ore di cui all'art. 7 del D.L.vo n. 66/2003, con particolare riferimento all'interruzione del riposo stesso durante la reperibilità del lavoratore.
In sintesi la risposta è la seguente:
"....Pertanto, ove la contrattazione
collettiva di livello nazionale (anche se antecedente all’entrata in vigore del
D.L.vo n.
66/2003) disciplini il regime delle deroghe al riposo giornaliero,
prevedendo periodi equivalenti di riposo compensativo ovvero, espressamente, ne
demandi la regolamentazione ad accordi di secondo livello, il principio della
consecutività del riposo può ritenersi validamente derogabile.
La Confindustria chiede inoltre di sapere se “con riferimento al lavoro a
distanza ed al telelavoro, è coerente con il rispetto dei principi generali
della protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori (art. 17, comma
5, D.L.vo n.
66/2003) la fruizione del riposo giornaliero di 11 ore nelle ventiquattro,
anche con modalità frazionata, nel rispetto della disciplina collettiva del
telelavoro”.
Al riguardo, tenuto conto della particolare modalità di svolgimento della
prestazione resa nelle forme del telelavoro, (il CCNL Centri Elaborazione Dati
del 14 aprile 2005, all’art. 204, lo definisce come “attività lavorativa svolta
dal dipendente senza la sua presenza fisica all'interno dei locali aziendali”),
non sembrano sussistere elementi per discostarsi dalle indicazioni già fornite,
anche perché l’intervento del lavoratore, in quanto avviene “da remoto”,
comporta un disagio ulteriormente ridotto.".
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it