Interruzione di gravidanza e proroga del contratto di collaborazione
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 58 del 23 dicembre 2008, ha risposto ad un quesito dell'Istituto Superiore di Sanità, in merito all’applicazione o meno nei confronti delle collaboratrici coordinate e continuative, il cui contratto ha per oggetto la gestione di progetti di ricerca in ambito sanitario, della disposizione normativa di cui all’art. 4 del D.M. 12 luglio 2007..
La risposta in sintesi:
".... Alla luce delle su esposte
argomentazioni, il diritto alla proroga del contratto, di cui al combinato
disposto ex art. 4 D.M. 12 luglio 2007 e art. 66, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003,
non opera nei confronti della categoria di collaboratrici oggetto di interpello,
nel caso in cui durante l’interdizione anticipata si verifichi l’interruzione
della gravidanza prima del 180° giorno ex art. 12 D.P.R. n. 1026/1976.
Tale ipotesi, infatti, potendosi qualificare come “malattia”, rientra
nell’ambito di applicazione del secondo comma dell’art. 66 D.Lgs. n. 276/2003,
in quanto la disposizione di cui al comma 3 della stessa norma fa riferimento
esclusivamente allo stato di gravidanza.
Tale soluzione interpretativa appare peraltro applicabile a prescindere dalla
durata residua del rapporto di collaborazione.".
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it