Personale aeronavigante e indennità di maternità

 

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 63 del 23 dicembre 2008, ha risposto ad un quesito dell'Associazione Assistenti di Volo Italiani, in merito alle modalità di computo dell’indennità di maternità dovuta al personale aeronavigante, con particolare riguardo all’imponibile da utilizzare quale base di calcolo del predetto trattamento economico.

 

La risposta in sintesi:

 

".... In particolare, l’art. 22 del D.Lgs. n. 151/2001 prescrive che “le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all’80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità”.
La base imponibile per il calcolo dell’indennità di maternità è fissata dall’art. 23 del citato D.Lgs. n. 151/2001, secondo il quale:
- “agli effetti della determinazione della misura dell'indennità, per retribuzione s’intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità”;
- “concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria per le indennità economiche di malattia”;
- “per retribuzione media globale giornaliera si intende l'importo che si ottiene dividendo per trenta l’importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo”.
Secondo quanto disposto dall’art. 23 appena riportato, la retribuzione di riferimento per il calcolo dell’indennità di maternità viene determinata sulla base degli stessi elementi considerati ai fini del calcolo dell’indennità economica di malattia.
Tale disposizione, tuttavia, non consente di individuare specificamente la base retributiva su cui calcolare le indennità in questione. A tal fine è necessario ricorrere alla nozione di retribuzione utilizzata per il calcolo dei contributi previdenziali ovvero all’art. 12, comma 10, Legge 153/1969 (come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 314/1997) il quale dispone che: “la retribuzione imponibile è presa a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate” e quindi anche per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia e maternità.
Dalla lettura delle due norme sopra evidenziate, esaminate in combinato disposto, si desume che, ai fini del computo dell’indennità di maternità, la base imponibile è la retribuzione, nella definizione data dalle stesse norme e costituita dai medesimi elementi che vengono considerati ai fini della determinazione delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria per le indennità di malattia. In particolare, secondo quanto previsto dagli artt. 12, L. 153/1969 e 51 del TUIR, la retribuzione utile ai fini contributivi si ottiene sottraendo, da tutte le somme ed i valori percepiti dal lavoratore nel periodo di imposta, gli elementi retributivi indicati dall’art. 51, commi da 2 a 9,
nonché tutti gli altri elementi retributivi indicati tassativamente al comma 4 dell’art. 12, L. 153/1969, i quali ultimi, concorrono a determinare la base retributiva ai fini fiscali. Tra gli elementi retributivi esclusi dalla base imponibile sia ai fini fiscali che previdenziali rientrano, nella misura del 50%, le indennità di trasferta e le indennità di navigazione e di volo contemplate, rispettivamente, ai commi 5 e 6 dell’art. 51 citato. Tali indennità, pertanto, nella misura predetta, non dovrebbero concorrere a determinare la retribuzione di riferimento per il calcolo delle indennità di malattia e maternità. Tuttavia, con riferimento al caso di specie, deve essere precisato che l’indennità di volo non è una voce prevista nel contratto degli assistenti di volo e risulta improprio definirla tale. Si tratta, piuttosto, di una diaria che, come tale, non è una voce retributiva ed esula dal calcolo rimesso alla retribuzione.
Si evidenzia, infine, che per il personale aeronavigante che usufruisca di orario part-time, vanno applicati i medesimi criteri di computo dell’indennità valevoli per i lavoratori a tempo pieno.

In tal modo sarà preservata l’applicazione del principio di non discriminazione di cui all’art. 4,comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 61/2000, in base al quale il lavoratore a tempo parziale deve beneficiare dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile, in particolare per quanto riguarda i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite, fermo restando che per il lavoratore part-time il trattamento economico deve essere riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.".

 

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L'interpello

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