Effetti CIG in deroga in rapporto alla attivazione di altri ammortizzatori sociali
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 48 del 28 dicembre 2011, ha
risposto ad un quesito della Confapi, in merito ai presupposti per l’attivazione
delle procedure di Cassa Integrazione Guadagni in deroga, in rapporto alla
fruizione di altre tipologie di ammortizzatori sociali.
In particolare,
l’istante chiede di chiarire se, al termine di un periodo di godimento di CIG
"in deroga" alla Legge n.
223/1991, sia comunque necessaria la sussistenza del requisito occupazionale
previsto dalla medesima Legge, per fruire successivamente dell’ammortizzatore
sociale di cui alla CIGS.
La risposta in sintesi:
"...Al fine di fornire la soluzione
alla problematica sollevata, appare opportuno richiamare la ratio che ispira la
concessione dei benefici di cui agli ammortizzatori sociali in deroga alla
vigente normativa (Legge n.
223/1991). In proposito, si ricorda che la disciplina degli ammortizzatori
sociali in deroga trova riscontro normativo nell’art. 2, comma 36, della
Legge
n. 203/2008, nell’art. 19
Legge n. 2/2009, di
conversione del D.L. n. 185/2008 e nell’art. 7 ter della
Legge
n. 33/2009.
I trattamenti in esame, mediante i quali il Legislatore ha
voluto ampliare la platea dei destinatari aventi diritto ai suddetti benefici,
vengono erogati, nei limiti delle risorse finanziarie stanziate annualmente, nei
confronti di categorie di lavoratori subordinati normalmente esclusi dal campo
di applicazione delle misure di sostegno del reddito, a causa della tipologia di
contratto di cui sono titolari, dell’appartenenza settoriale dell’azienda di cui
sono dipendenti o della dimensione aziendale.
Appare utile ricordare,
altresì, che la Legge
n. 220/2010 (Legge di Stabilità 2011) all’art. 1 comma 30, non contempla
alcuna specifica causale di intervento per l’erogazione di tali strumenti di
sostegno, limitandosi a richiedere la stipulazione di “accordi governativi e con
riferimento a periodi non superiori a dodici mesi per la concessione, anche
senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di
mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori
produttivi e ad aree regionali”.
Si rappresenta, inoltre, che l’Intesa Stato
Regioni 2011 - 2012 sugli ammortizzatori sociali in deroga e su politiche attive
stabilisce al punto 14), lettera d) “che per le imprese cessate o sottoposte a
procedure concorsuali qualora si valuti indispensabile il ricorso alla CIG in
deroga, la richiesta dovrà essere accompagnata, ove possibile, da piani di
gestione delle eccedenze che pongono particolare attenzione ai processi di
ricollocazione, anche verso le altre imprese del territorio e con eventuali
processi di riqualificazione delle competenze”.
Sulla base delle suesposte argomentazioni,
nell’ipotesi in cui l’azienda abbia già fruito di un periodo di CIGS concesso ex
art. 3, Legge n.
223/1991,
potrà richiedere successivamente i benefici di cui agli ammortizzatori in
deroga, anche in assenza dei presupposti sanciti dal Legislatore nel comma 2 del
medesimo art. 3, ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti dalle
norme in materia di ammortizzatori sociali in deroga.
Da ultimo, in ordine
all’ammissibilità di un eventuale ricorso alla procedura di mobilità, durante un
periodo di fruizione di trattamenti integrativi di cassa in deroga, occorre
riferirsi all’art. 4, Legge n.
223/1991.
In forza della suddetta norma l’azienda, infatti, ha la
facoltà di avviare le procedure di mobilità soltanto qualora, ammessa al
trattamento di cui alla CIGS ex art. 1 della richiamata Legge, nel corso di
attuazione del programma ritenga di non riuscire a reimpiegare tutti i
lavoratori sospesi e di non poter utilizzare strumenti alternativi.
Sebbene
il dettato normativo di cui sopra non sembrerebbe lasciare ampi margini, si
ritiene che, in linea generale, non sia preclusa ad un’impresa in CIG in deroga
la possibilità di avviare azioni di gestione non traumatica degli esuberi
strutturali, tenendo comunque in considerazione quanto disposto dagli artt. 4 e
24, Legge n.
223/1991.".
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