Assunzioni agevolate ex L. n. 68/1999 - base di computo
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 50 del 28 dicembre 2011, ha
risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale delle Ricerche e l’Agenzia del
Territorio, in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni di cui
alla
Legge n. 68/1999, concernenti le modalità di assunzione del personale
appartenente alle categorie protette e la corretta individuazione della base di
computo di cui all’art. 4 della predetta Legge.
Più in particolare il CNR e
l’Agenzia chiedono se sia o meno obbligatoria l’iscrizione alle liste di
collocamento del personale da assumere qualora siano svolte procedure
concorsuali. Inoltre il CNR chiede anche se dal computo di calcolo su cui
conteggiare il contingente annuale da assumere vadano esclusi, oltre i dirigenti
amministrativi, anche i dirigenti di ricerca e i dirigenti tecnologi.
La risposta in sintesi:
"...Quanto al primo quesito occorre
anzitutto ricordare che, secondo l’art. 8 della
Legge
n. 68/1999, per le persone disabili “che risultano disoccupate e aspirano ad
una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative”, sussiste l’obbligo
di iscrizione nell’apposito elenco tenuto dagli Uffici competenti; tale
iscrizione, come si evince dal comma 1 dello stesso art. 8 – in cui si richiede
la compilazione di una scheda contenente, fra l’altro, le capacità lavorative,
le abilità, le competenze, le inclinazioni della persona nonché la natura e il
grado della minorazione – è funzionale ad un utile inserimento lavorativo.
Ai
fini dell’avviamento al lavoro nel settore pubblico, va invece ricordato che, ai
sensi dell’art. 35, comma 2, del D.Lgs. n.
165/2001 e ss. modifiche e integrazioni, “le assunzioni obbligatorie da
parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di
cui alla
Legge
n. 68/1999, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della
compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere”.
Inoltre l’art.
7, comma 4, del D.P.R. n. 333/2000 – “Regolamento di esecuzione per l’attuazione
della Legge
n. 68/1999 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili” –
sstabilisce ancora che “i datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni con
chiamata nominativa dei soggetti disabili solo nell’ambito delle convenzioni,
stipulate ai sensi dell’articolo 11, della
Legge
n. 68/1999 (…)”.
Da quanto sopra si evince pertanto che l’iscrizione
nell’elenco di cui all’art. 8, comma 2, della Legge
n. 68/1999 costituisce presupposto per accedere alla riserva dei posti nelle
procedure selettive e condizione per la chiamata numerica e nominativa (resta
ferma la preferenza a parità di merito e a parità di titoli di cui all’art. 5,
comma 4, del D.P.R. n. 487/1994).
Sul punto va tuttavia chiarito che, ai soli
fini della procedura di partecipazione alle procedure selettive, l’iscrizione
negli elenchi del collocamento obbligatorio non costituisce condizione
necessaria. In altri termini, la selezione attraverso concorso pubblico, è utile
alla individuazione dei soggetti con i quali l’Amministrazione potrà utilmente
sottoscrivere un contratto di lavoro; a seguito di tale selezione ed ai fini
della sottoscrizione del contratto di lavoro occorrerà tuttavia che il soggetto
disabile sia iscritto alle liste di collocamento.
Quanto al secondo quesito –
nel ricordare che l’art. 4 della L. n. 68/1999 prevede che, agli effetti della
determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, non sono computabili
tra i dipendenti, fra gli altri, “i dirigenti” – si evidenzia che dall’esame
dell’art. 12 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non
dirigente del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione, relativo ai ricercatori e tecnologi, tali categorie sono da
iscriversi nell’area del personale non dirigente. In effetti dette figure
professionali, per quanto “non gerarchicamente subordinate alla dirigenza”
perché dotate di autonomia gestionale, non rientrano organicamente nella stessa,
con la conseguenza che non possono essere scomputate ai fini del calcolo della
percentuale d’obbligo di cui alla
Legge
n. 68/1999.
RResta ferma tuttavia l’esclusione di tali soggetti nelle
ipotesi affrontate dalla risposta ad
interpello n. 24/2009 cui si fa rinvio.".
L'interpello href="50-2011.pdf" target="_blank"> |
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