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Interpello del Ministero del Lavoro
Compagnie e gruppi portuali trasformati in cooperative di lavoro - indennità di mobilità
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, con
interpello n. 18 del 30 maggio 2013, ha risposto a due quesiti,
rispettivamente dell'ANCIP (Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali) e
della FILT – CGIL (Federazione Italiana Lavoratori Trasporti), in merito ad una
possibile applicazione della disposizione di cui all’art. 7,
Legge n. 223/1991 nei confronti dei soci lavoratori di cooperative portuali
in caso di licenziamento collettivo disposto ai sensi degli artt. 4 e 24 della
Legge citata.
In particolare, gli interpellanti chiedono se i suddetti lavoratori, dipendenti
di cooperative derivanti dalla trasformazione di compagnie portuali ex art. 21,
Legge n. 84/1994, siano o meno destinatari dell’indennità di mobilità di cui
all’art. 7,
Legge n. 223/1991, previo pagamento della relativa contribuzione all’INPS.
La risposta in sintesi:
"...Ferma restando l’applicazione delle “norme e procedure di
cui alla
Legge n. 223/1991” per la gestione delle eventuali situazioni di
crisi o ristrutturazione aziendale, va tuttavia evidenziata l’esclusione
dell’indennità di mobilità.
DPL Modena - ww.dplmodena.it
L’art. 16 della citata Legge dispone, infatti, l’erogazione dell’indennità di
mobilità per i lavoratori disoccupati in conseguenza di licenziamento per
riduzione di personale stabilendo che “nel caso di disoccupazione derivante da
licenziamento per riduzione di personale ai sensi dell’articolo 24 da
parte delle imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel
campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di
integrazione salariale il lavoratore (…), ha diritto alla
indennità di mobilità ai sensi dell'articolo 7”.
In relazione al suddetto dettato normativo si sottolinea che le cooperative
portuali in argomento, risultando escluse dalla disciplina delle integrazioni
salariali per CIGS, non rientrano nell’ambito di applicazione della disposizione
e, di conseguenza, i soci lavoratori portuali dipendenti non possono beneficiare
dell’indennità di mobilità di cui all’art. 7, nonostante l’eventuale versamento
del contributo all’INPS da parte della cooperativa.”.