CIGS in deroga e obbligo di assistenza da parte delle Associazioni datoriali di categoria

 

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 62 del 30 luglio 2009, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla corretta interpretazione delle previsioni normative che disciplinano la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, in relazione ad altre fonti di natura pattizia che introducono ulteriori obblighi in capo ai datori di lavoro che intendono avvalersene.

 

 La risposta in sintesi:

 

"... Dal complesso normativo sopra citato non si rinviene pertanto alcun obbligo gravante sull’impresa di farsi assistere dalle associazioni di categoria, per cui la comunicazione di avvio della procedura può essere effettuata dall’impresa senza l’assistenza dell’associazione datoriale e quest’ultima non deve intervenire necessariamente, a pena di invalidità della procedura, nella fase del confronto sindacale né necessariamente sottoscrivere l’accordo sindacale con le organizzazioni dei lavoratori.
È in questo quadro regolatorio che va inserita la problematica di carattere ermeneutico concernente il rapporto tra normativa di carattere generale ed i contenuti di eventuali linee guida o protocolli regionali – nel caso di specie il “Protocollo Linee Guida per l’applicazione dell’Accordo 30 marzo 2009 sulla CIGS in deroga” – che disciplinano ulteriori aspetti, anche di carattere procedimentale, in ordine alla concessione dei trattamenti in deroga.
Al riguardo non possono che richiamarsi i principi generali di carattere ermeneutico – applicabili anche a fonti di natura pattizia – secondo i quali, a fronte di due possibili interpretazioni, l’una conforme e l’altra non conforme al quadro costituzionale, si debba necessariamente seguire la prima e cioè quella che risulta compatibile con i principi fondamentali dell’ordinamento.
In particolare i contenuti del Protocollo dedicati alla procedura di consultazione sindacale ai fini della richiesta di intervento della CIGS in deroga, ivi compresi quelli riferiti al settore artigiano, non possono interpretarsi come una automatica introduzione dell’obbligo di assistenza delle associazioni datoriali quale requisito essenziale ai fini del valido espletamento delle procedure di Cassa integrazione.
Dalle considerazioni sopra esposte appare pertanto corretto ritenere che sia “facoltà” dell’impresa richiedente gli ammortizzatori in deroga optare per l’assistenza dell’associazione di categoria o prescinderne in sede di procedura per la concessione del trattamento.".
 

                 

L'interpello

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