CIGS in deroga e obbligo di assistenza da parte delle Associazioni datoriali di categoria
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 62 del 30 luglio 2009, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla corretta interpretazione delle previsioni normative che disciplinano la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, in relazione ad altre fonti di natura pattizia che introducono ulteriori obblighi in capo ai datori di lavoro che intendono avvalersene.
La risposta in sintesi:
"... Dal complesso normativo sopra citato
non si rinviene pertanto alcun obbligo gravante sull’impresa di farsi assistere
dalle associazioni di categoria, per cui la comunicazione di avvio della
procedura può essere effettuata dall’impresa senza l’assistenza
dell’associazione datoriale e quest’ultima non deve intervenire necessariamente,
a pena di invalidità della procedura, nella fase del confronto sindacale né
necessariamente sottoscrivere l’accordo sindacale con le organizzazioni dei
lavoratori.
È in questo quadro regolatorio che va inserita la problematica di carattere
ermeneutico concernente il rapporto tra normativa di carattere generale ed i
contenuti di eventuali linee guida o protocolli regionali – nel caso di specie
il “Protocollo Linee Guida per l’applicazione dell’Accordo 30 marzo 2009 sulla
CIGS in deroga” – che disciplinano ulteriori aspetti, anche di carattere
procedimentale, in ordine alla concessione dei trattamenti in deroga.
Al riguardo non possono che richiamarsi i principi generali di carattere
ermeneutico – applicabili anche a fonti di natura pattizia – secondo i quali, a
fronte di due possibili interpretazioni, l’una conforme e l’altra non conforme
al quadro costituzionale, si debba necessariamente seguire la prima e cioè
quella che risulta compatibile con i principi fondamentali dell’ordinamento.
In particolare i contenuti del Protocollo dedicati alla procedura di
consultazione sindacale ai fini della richiesta di intervento della CIGS in
deroga, ivi compresi quelli riferiti al settore artigiano, non possono
interpretarsi come una automatica introduzione dell’obbligo di assistenza delle
associazioni datoriali quale requisito essenziale ai fini del valido
espletamento delle procedure di Cassa integrazione.
Dalle considerazioni sopra esposte appare pertanto corretto ritenere che sia
“facoltà” dell’impresa richiedente gli ammortizzatori in deroga optare per
l’assistenza dell’associazione di categoria o prescinderne in sede di procedura
per la concessione del trattamento.".
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