Legge 8 agosto 1995, n.
335.
Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.
Art. 1.
(Principi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori
e requisiti di accesso; regime dei cumuli)
1. La presente legge ridefinisce il sistema previdenziale
allo scopo di garantire la tutela prevista dal l'articolo 38 della Costituzione,
definendo i criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la
commisurazione dei trattamenti alla contribuzione, le condizioni di accesso alle
prestazioni con afferma zione del principio di flessibilita', l'armonizzazione
degli ordinamenti pensionistici nel rispetto della pluralita' degli organismi
assicurativi, l'agevolazione delle forme pensionistiche complementari allo scopo
di con sentire livelli aggiuntivi di copertura prevenzione, la stabilizzazione
della spesa pensionistica nel rapporto con il prodotto interno lordo e lo
sviluppo del sistema previdenziale medesimo.
2. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali di
riforma economico-so ciale della Repubblica. Le successive leggi della
Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non
mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni. E' fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 3, lettera h), dello Statuto speciale della Valle
d'Aosta, adottato con legge costituzio nale 26 febbraio 1948, n. 4, e dalle
relative norme di attuazione; la cui armonizzazione con i principi della
presente legge segue le procedure di cui all'articolo 48-bis dello Statuto
stesso.
3. La presente legge costituisce parte integrante della manovra di finanza
pubblica per gli anni 1995 -1997 e di quella per gli anni 1996-1998 e concorre
al mantenimento dei limiti massimi del saldo netto da finanziarie e del ricorso
al mercato finanziario stabiliti dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 23
dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995). Le successive disposizioni
determinano gli effetti finanziari di contenimento stabiliti dall'articolo 13,
comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e realizzano gli obiettivi
quantitativi di cui alla allegata tabella 1, ai sensi dell'articolo 11-ter,
comma 5, della legge 5 ago sto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
4. Per gli anni 1996-1997, al fine di integrare gli effetti finanziari in
termini di competenza di cui al comma 3, sono considerate le maggiori entrate di
cui al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, rispettivamente per lire 295 miliardi e per
lire 1.880 miliardi. 5. Nel triennio 1996-1998, qualora non siano realizzati gli
obiettivi quantitativi di contenimento della spesa previdenziale di cui alla
allegata tabella 1, il Governo della Repubblica adotta misure di modifica zione
dei parametri dell'ordinamento previdenziale necessarie a ripristinare, a
decorrere dall'anno di riferimento della medesima manovra finanziaria, il pieno
rispetto degli obiettivi finanziari di cui alla tabel la predetta. Le modifiche
dei parametri devono riguardare i singoli comparti nei quali si sono verificati
gli scostamenti. Ai fini del riequilibrio finanziario del sistema previdenziale
non puo' prevedersi l'aumento delle entrate se non per il limitato periodo
necessario alla produzione degli effetti derivanti dalla predetta modifica dei
parametri e nel comparto in cui si verifica lo scostamento. A decorrere dal
1998, nel docu mento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo
3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in apposita sezione nella parte dedicata
agli andamenti tendenziali, sono analizzate le proiezioni per il suc cessivo
decennio della spesa previdenziale. Ove si riscontrino scostamenti al percorso
di riequilibrio pre visto dal comma 3, nella parte dedicata alla definizione
degli obiettivi, ovvero, risulti tendenzialmente in peggioramento l'equilibrio
patrimoniale e finanziario dei singoli fondi del sistema previdenziale obbliga
torio, sono indicate le correzioni da apportare alla presente legge con apposito
provvedimento. Per quan to previsto dal presente comma il Governo si avvale del
Nucleo di valutazione per la spesa previdenziale di cui al comma 44 che, a tal
fine, e' tenuto a predisporre una serie di indicatori idonei a valutare la
dinami ca dell'equilibrio finanziario relativo ai flussi previdenziali di
ciascuna gestione del sistema previdenziale obbligatorio.
6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e
nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, e' determinato secondo il
sistema contributivo moltiplicando il montante individua le dei contributi per
il coefficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella A relativo all'eta'
dell'assicu rato al momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni di
anno rispetto all'eta' dell'assicurato al momento del pensionamento, il
coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto
tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'eta'
immediatamente superiore e il coefficiente dell'eta' inferiore a quella
dell'assicurato ed il numero dei mesi. Ad ogni assicu rato e' inviato, con
cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la
progressio ne del montante contributivo e le notizie relative alla posizione
assicurativa.
7. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, nei
casi di maturazione di anzianita' contributive pari o superiori a 40 anni si
applica il coefficiente di trasformazione relativo all'eta' di 57 anni, in
presenza di eta' anagrafica inferiore. Ai fini del computo delle predette
anzianita' non concorrono le anzianita' derivanti dal riscatto di studio e dalla
prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e la contribuzione
accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del
diciottesimo anno di eta' e' moltiplicata per 1,5.
8. Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale si applica
alla base imponibile l'aliquota di computo nei casi che danno luogo a
versamenti, ad accrediti o ad obblighi contributivi e la contribuzione cosi'
ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con
esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.
9. Il tasso annuo di capitalizzazione e' dato dalla variazione media
quinquennale del prodotto interno lordo, (PIL) nominale, appositamente calcolata
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio
precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie
storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli
fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie
preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi
alla nuova serie per gli anni successivi.
10. Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme
sostitutive ed esclusive della medesima l'aliquota per il computo della pensione
e' fissata al 33 per cento. Per i lavoratori autonomi iscritti all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) detta aliquota e' fissata al 20 per
cento.
11. Sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del
tasso di variazione del PLI di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi
soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentito il Nucleo di valutazione di cui al
comma 44, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le competenti
Commissioni parlamentari e le organizza zioni sindacali dei datori di lavoro e
dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ridetermina,
ogni dieci anni, il coefficiente di trasformazione previsto al comma 6.
12. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che
alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianita' contributiva
inferiore a diciotto anni, la pensione e' determinata dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente alle anzianita' acquisite
anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di
decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla
normativa vigente precedentemente alla predetta data;
b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo
alle ulteriori anzianita' contributive calcolato secondo il sistema
contributivo.
13. Per i lavoratori gia' iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6
che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianita' contributiva
di almeno diciotto anni, la pensione e' interamente liqui data secondo la
normativa vigente in base al sistema retributivo.
14. L'importo dell'assegno di invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n.
222, liquidato con il sistema contributivo, ovvero la quota di esso nei casi di
applicazione del comma 12, lettera b), sono determinati secondo il predetto
sistema, assumendo il coefficiente di trasformazione relativo all'eta' di 57
anni nel caso in cui l'eta' dell'assicurato all'atto dell'attribuzione
dell'assegno sia ad essa inferiore. Il predetto coefficiente di trasformazione
e' utilizzato per il calcolo delle pensioni ai superstiti dell'assicurato nel
caso di decesso ad un'eta' inferiore ai 57 anni.
15. Per il calcolo delle pensioni di inabilita' secondo i sistemi di cui ai
commi da 6 a 12, le maggiorazioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 12
giugno 1984, n. 222, si computano, secondo il sistema contri butivo, per
l'attribuzione di un'anzianita' contributiva complessiva non superiore a 40
anni, aggiungendo al montante individuale, posseduto all'atto dell'ammissione al
trattamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al
raggiungimento del sessantesimo anno di eta' dell'interessa to computata in
relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque
anni e rivalutate ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503. Per la liquida zione del trattamento si assume il
coefficiente di trasformazione di cui al comma 14.
16. Alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si
applicano le disposizioni sull'integrazione al minimo.
17. Con decorrenza dal 1 gennaio 1996, per i casi regolati dagli articoli 3,
comma 3, e 7, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
l'incremento delle settimane di riferimento delle retribuzioni pensionabili,
gia' previsto nella misura del 50 per cento, e' sostituito dalla misura del 66,6
per cento del numero delle settimane intercorrenti tra il 1 gennaio 1996 e la
data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto.
18. Per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS che al 31 dicembre 1992 abbiano
avuto un'anzianita' contri butiva pari o superiore ai 15 anni, gli incrementi di
cui al comma 17 ai fini della determinazione della base pensionabile trovano
applicazione nella stessa misura e con la medesima decorrenza e modalita' di com
puto ivi previste, entro il limite delle ultime 780 settimane di contribuzione
antecedenti la decorrenza della pensione.
19. Per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati
esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia, di
vecchiaia anticipata, di anzianita' sono sostituite da un'unica presta zione
denominata "pensione di vecchiaia".
20. Il diritto alla pensione di cui al comma 19, previa risoluzione del rapporto
di lavoro, si consegue al compimento del cinquantasettesimo anno di eta', a
condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno
cinque anni di contribuzione effettiva e che l'importo della pensione risulti
essere non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui
all'articolo 3, commi 6 e 7. Si prescinde dal predetto requisito anagrafico al
raggiungimento della anzianita' contributiva non inferiore a 40 anni, de
terminata ai sensi del comma 7, secondo periodo, nonche' dal predetto importo
dal sessantacinquesimo anno di eta'. Qualora non sussistano i requisiti
assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte
dell'assicurato, ai medesimi superstiti, che non abbiano diritto a rendite per
infortunio sul lavoro o malattia professionale in conseguenza del predetto
evento e che si trovino nelle condizioni reddituali di cui all'articolo 3, comma
6, compete una indennita' una tantum, pari all'ammontare dell'assegno di cui al
citato articolo 3, comma 6, moltiplicato per il numero delle annualita' di
contribuzione accreditata a favore dell'assicurato, da ripartire fra gli stessi
in base ai criteri operanti per la pensione ai superstiti. Per periodi inferiori
all'anno, la predetta indennita' e' calcolata in proporzione alle settimane
coperte da contribuzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, determina, con decreto, le modalita' e i
termini per il conseguimento dell'indennita'.
21. Per i pensionati di eta' inferiore ai 63 anni la pensione di vecchiaia di
cui al comma 19 non e' cumulabile con redditi da lavoro dipendente nella loro
interezza e con quelli da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento per la
parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbliga toria
e fino a concorrenza con i redditi stessi.
22. Per i pensionati di eta' pari o superiore ai 63 anni la pensione di
vecchiaia di cui al comma 19 non e' cumulabile con redditi da lavoro dipendente
ed autonomo nella misura del 50 per cento per la parte ecce dente il trattamento
minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza dei redditi
stessi.
23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione e' conseguibile a
condizione della sussistenza dei requisiti di anzianita' contributiva e
anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata
in via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori
e' data facolta' di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico
esclusivamente con le regole del sistema contri butivo, ivi comprese quelle
relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19, a
condizione che abbiano maturato un'anzianita' contributiva pari o superiore a
quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo.
24. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni in materia di
criteri di calcolo, di retribuzioni di riferimento, di coefficienti di
rivalutazione e di ogni altro elemento utile alla ricostruzione delle posizioni
assicurative individuali ai fini dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 23,
avendo presente, ai fini del computo del montante contributivo per i periodi di
contribuzione fino al 31 dicembre 1995, l'andamento delle aliquote vigente nei
diversi periodi, nel limite massimo della contemporanea aliquota in atto presso
il Fondo pen sioni lavoratori dipendenti.
25. Il diritto alla pensione di anzianita' dei lavoratori dipendenti a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti e delle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue:
a) al raggiungimento di un'anzianita' contributiva pari o superiore a 35 anni,
in concorrenza con alme no 57 anni di eta' anagrafica;
b) al raggiungimento di un'anzianita' contributiva non inferiore a 40 anni;
c) al raggiungimento di un'anzianita' contributiva non inferiore a 37 anni, o
comunque a quella riportata nella colonna 2 dell'allegata tabella B, se
superiore, nei casi in cui rapporto di lavoro sia stato trasformato in rapporto
di lavoro a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1984, n. 863, e successive modificazioni. La pensio ne maturata e' cumulabile
con la retribuzione ed e' ridotta in ragione inversamente proporzionale alla
riduzione, non superiore al 50 per cento, dell'orario normale di lavoro; la
somma della pensione e della retribuzione non puo' comunque superare l'ammontare
della retribuzione spettante al lavoratore che, a parita' di altre condizioni,
presti la sua opera a tempo pieno.
26. Per i lavoratori dipendenti iscritti alle forme previdenziali di cui al
comma 25, fermo restando il requisito dell'anzianita' contributiva pari o
superiore a trentacinque anni, nella fase di prima applicazione, il diritto alla
pensione di anzianita' si consegue in riferimento agli anni indicati
nell'allegata tabella B, con il requisito anagrafico di cui alla medesima
tabella B, colonna 1, ovvero, a prescindere dall'eta' anagrafica, al
conseguimento della maggiore anzianita' contributiva di cui alla medesima
tabella B, colonna 2.
27. Il diritto alla pensione anticipata di anzianita' per le forme esclusive
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti e' conseguibile, nella fase transitoria, oltre che nei casi previsti
dal comma 26, anche:
a) ferma restando l'eta' anagrafica prevista dalla citata tabella B, in base
alla previgente disciplina degli ordinamenti previdenziali di appartenenza ivi
compresa l'applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui
all'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
b) a prescindere dall'eta' anagrafica di cui alla lettera a), in presenza dei
requisiti di anzianita' contri butiva indicati nell'allegata tabella C, con
applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'allegata
tabella D che operano altresi' per i casi di anzianita' contributiva ricompresa
tra i 29 e i 37 anni alla data del 31 dicembre 1995. I lavoratori, ai quali si
applica la predetta tabella D, possono accedere al pensionamento al 1 gennaio
dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito contributivo pre
scritto.
28. Per i lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria,
oltre che nell'ipotesi di cui al comma 25, lettera b), il diritto alla pensione
di anzianita' si consegue al raggiungimento di un'anzianita' contributiva non
inferiore a 35 anni ed al compimento del cinquantasettesimo anno di eta'. Per il
biennio 1996-1997 il predetto requisito di eta' anagrafica e' fissato al
compimento del cinquantaseiesimo anno di eta'.
29. I lavoratori, che risultano essere in possesso dei requisiti di cui ai commi
25, 26, 27, lettera a), e 28: entro il primo trimestre dell'anno, possono
accedere al pensionamento di anzianita' al 1 luglio dello stesso anno, se di
eta' pari o superiore a 57 anni;
entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1 ottobre dello
stesso anno, se di eta' pari o superiore a 57 anni;
entro il terzo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1 gennaio
dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere al
pensionamento al 1 aprile dell'anno successivo. In fase di prima applicazione,
la decorrenza delle pensioni e' fissata con riferimento ai requisiti di cui alla
allegata tabella E per i lavoratori dipendenti e autonomi, secondo le decorrenze
ivi indicate.
Per i lavoratori iscritti ai regimi esclusivi dell'assicurazione generale
obbligatoria, che accedono al pensionamento secondo quanto previsto dal comma
27, lettera b), la decorrenza della pensione e' fissata al 1 gennaio dell'anno
successivo a quello di maturazione del requisito di anzianita' contributiva.
30. All'articolo 13, comma 5, lettera c), della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
le parole: "fino a 30 anni" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore a 31
anni". Per i lavoratori dipendenti privati e pubblici in posses so alla data del
31 dicembre 1993 del requisito dei 35 anni di contribuzione di cui all'articolo
13, comma 10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la decorrenza della
pensione, ove non gia' stabilita con decreto ministeriale emanato ai sensi del
medesimo comma, e' fissata al 1 settembre 1995. I lavoratori autonomi iscritti
all'INPS, in possesso del requisito contributivo di cui al predetto articolo 13,
alla data del 31 dicem bre 1993 ivi indicata, possono accedere al pensionamento
al 1 gennaio 1996.
31. Per il personale del comparto scuola, ai fini dell'accesso al trattamento di
pensione, la cessazione del servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno
scolastico e il relativo trattamento economico decorre dalla stessa data, fermo
restando quando disposto dall'articolo 13, comma 5, della legge 23 dicembre
1994, n. 724. Coloro che abbiano presentato domanda di pensionamento anticipato
in data successiva al 28 settembre 1994 possono revocare la domanda stessa entro
20 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente
legge. Non sono disponibili, per le operazioni di trasferimento e passag gio
relative all'anno scolastico 1995 - 1996, i posti del personale del comparto
scuola che ha presentato domanda di pensionamento anticipato in data successiva
al 28 settembre 1994. Al personale del comparto scuola si applica l'articolo 13,
comma 10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
32. Le previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso e di
decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianita' continuano a trovare
applicazione: nei casi di cessazione dal servizio per invalidita' derivanti o
meno da cause di servizio; nei casi di trattamenti di mobilita' previsti
dall'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223; nei casi di
pensionamenti anticipati, previsti da norme specifiche alla data del 30 aprile
1995, in connessione ad esuberi strutturali di manodopera; per i lavoratori
privi di vista. Le predette disposizioni si applicano altresi':
a) per i lavoratori di cui all'articolo 13, comma 4, lettera e), della legge 23
dicembre 1994, n. 724, ove conseguano il requisito contributivo previsto dai
rispettivi ordinamenti durante il periodo di fruizione dell'indennita' di
mobilita';
b) per i lavoratori che raggiungano nel corso del 1995 il requisito previsto
dall'articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in base ai benefici di cui
all'articolo 13, commi 6, 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive
modificazioni, e nel medesimo anno presentino domanda di pensionamento.
33. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
e' aggiunto il seguente periodo: "Con effetto dal 1 gennaio 2009 i predetti
aumenti saranno stabiliti nel limite di un punto percen tuale della base
imponibile a valere sulle fasce di pensione fino a lire dieci milioni annui".
34. L'articolo 3 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 3. - 1. Ai fini dell'ammissione al beneficio di cui all'articolo 2 e alla
copertura dei relativi oneri:
a) per i lavoratori del settore privato, con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta
congiunta delle organizzazioni sindacali dei datori di lavo ro e dei lavoratori
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono individuate per ciascuna
cate goria le mansioni particolarmente usuranti e sono determinate le modalita'
di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita
secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'eta' pensionabile;
b) per i lavoratori autonomi assicurati presso l'INPS, con decreto del Ministro
del lavoro e della previ denza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
su proposta delle organizzazioni di categoria mag giormente rappresentative sul
piano nazionale, sono definite le mansioni ritenute particolarmente usuranti e
sono determinate le modalita' di copertura dei conseguenti oneri attraverso una
aliquota contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo
dell'eta' pensionabile. Con il medesimo decreto sono stabiliti i termini e le
modalita' per la verifica e di controllo in ordine all'espletamento, da parte
dei lavora tori medesimi, delle attivita' particolarmente usuranti;
c) per i lavoratori del settore pubblico, con decreto del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della
previdenza sociale, su proposta delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative del settore, sono individuate le mansioni particolarmente
usuranti nei sin goli comparti e sono definite le modalita' di copertura dei
conseguenti oneri attraverso una aliquota contri butiva definita secondo i
criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'eta' pensionabile, nell'ambito
delle risor se finanziarie preordinate ai rinnovi dei rispettivi contratti di
lavoro.
2. Sulle aliquote contributive di cui al comma 1 non operano misure di
fiscalizzazione e di agevolazione comunque denominate.
3. Ove le organizzazioni sindacali non formulino le proposte di cui al comma 1,
lettera a), il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro del tesoro, sentita una commissione tecnico -scientifica istituita
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
della sanita', stabilisce le modalita' di copertura degli oneri, determinandone
l'entita' ed i criteri di ripartizione tra le parti nell'ambito del settore,
consideratene le caratteristiche.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, sentita la commissione istituita ai sensi del comma
3 sara' riconosciuto un concorso alla copertura degli oneri di cui al comma 1
relativi a determinate mansioni in ragione delle caratteristiche di maggiore
gravi ta' dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza
della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio
professionale di particolare intensita', delle peculiari caratteristiche dei
rispet tivi ambiti di attivita' con riferimento particolare alle componenti
socio-economiche che le connotano. Il concorso non puo' superare il 20 per cento
del corrispondente onere ed e' attribuito nell'ambito delle risorse preordinate
a tale scopo, determinate, in fase di prima applicazione, in 250 miliardi di
lire annui a decorrere dal 1996. Le predette risorse possono essere adeguate in
relazione ai dati biostatistici e di espe rienza registrati. Il predetto decreto
e' emanato entro sei mesi dalla richiesta avanzata dalle parti nelle proposte
formulate ai sensi del comma 1.
5. La commissione di cui al comma 3 si avvale di un Osservatorio istituito
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per analisi e indagini
sulle attivita' usuranti, su quelle nocive, sull'aspettative di vita,
sull'esposizione al rischio professionale. Di tale Osservatorio fanno parte
esperti designati dal Mini stero del lavoro e della previdenza sociale, dal
Ministero della sanita', dell'Istituto superiore per la pre venzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'ISTAT, dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dall'INPS, dall'Ente
nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati del l'agricoltura (ENPAIA),
dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione
pubbli ca (INPDAP), dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)
e da istituti universitari compe tenti" 35. All'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Per i lavoratori impegnati in lavori particolarmente usuranti, per le
caratteristiche di maggior gravita' dell'usura che questi presentano, anche
sotto il profilo delle aspettative di vita e del l'esposizione al rischio
professionale di particolare intensita', viene, inoltre ridotto il limite di
anzianita' contributiva di un anno ogni dieci di occupazione nelle attivita' di
cui sopra, fino ad un massimo di venti quattro mesi complessivamente
considerati".
36. I limiti di eta' anagrafica, di cui ai commi 25, 26, 27 e 28, sono ridotti
fino ad un anno per i lavoratori nei cui confronti trovano applicazione le
disposizioni di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come
modificato ai sensi dei commi 34 e 35.
37. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, il
lavoratore, nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come modificato ai sensi dei commi
34 e 35, puo' optare per l'applicazione del coefficiente di trasformazione
relativo all'eta' anagrafica all'atto del pensionamento, aumentato di un anno
per ogni sei anni di occupazione nelle attivita' usuranti ovvero per
l'utilizzazione del predetto periodo di aumento ai fini dell'anticipazione dell'eta'
pensionabile fino ad un anno rispetto al requisito di accesso alla pensione di
vecchiaia di cui al comma 19.
38. Per l'attuazione dei commi da 34 a 37 e' autorizzata la spesa di lire 250
miliardi annui, a decorrere dal 1996. All'onere per gli anni 1996 e 1997 si
provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni:
per lire 100 miliardi dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale e per lire 150 miliardi dell'accantonamento relativo al
Ministero della pubblica istru zione, iscritti, ai fini del bilancio triennale
1995 - 1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministe ro del
tesoro per l'anno 1995.
39. Con uno o piu' decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica e' delegato ad
emanare norme intese a riordinare, armonizzare e razionalizzare, nell'ambito
delle vigenti risorse finanziarie, le discipline dei diversi regimi
previdenziali in materia di contribuzione figurativa, di ricongiunzione, di
riscatto e di prosecuzione volontaria nonche' a conformarle al sistema
contributivo di calcolo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) armonizzazione, con riferimento anche ai periodi massimi riconoscibili, con
particolare riferimento alle contribuzioni figurative per i periodi di malattia,
per i periodi di maternita' e per aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e degli articoli 3,
comma 32, e 11, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Per i periodi di
maternita', revisione dei criteri di accredito figurativo, in costanza di
rapporto lavorativo, escludendo che l'anzianita' contributiva pregressa ne
costituisca requisito essenziale;
b) conferma della copertura assicurativa prevista dalla previgente disciplina
per casi di disoccupazio ne;
c) previsione della copertura assicurativa, senza oneri a carico dello Stato e
secondo criteri attuariali, dei periodi di interruzione del rapporto di lavoro
consentiti da specifiche disposizioni per la durata massi ma di tre anni; nei
casi di formazione professionale, studio e ricerca e per le tipologie di
inserimento nel mercato del lavoro ove non comportanti rapporti di lavoro
assistiti da obblighi assicurativi, nei casi di lavori discontinui, saltuari,
precari e stagionali per i periodi intercorrenti non coperti da tali obblighi
assi curativi.
40. Per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il
sistema contributivo, sono ri conosciuti i seguenti periodi di accredito
figurativo:
a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino
al sesto anno di eta' in ragione di centosettanta giorni per ciascun figlio;
b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di eta', al
coniuge e al genitore purche' conviventi, nel caso ricorrano le condizioni
previste dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la durata di
venticinque giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di
ventiquattro mesi;
c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi
dell'evento maternita', e' riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di eta'
rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19
pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi. In
alternativa al detto anticipo la lavoratrice puo' optare per la determinazione
del trattamento pensionistico con applica zione del moltiplicatore di cui
all'allegata tabella A, relativo all'eta' di accesso al trattamento
pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di
due anni in caso di tre o piu' figli.
41. La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di
assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione
generale obbligatoria e' estesa a tutte le forme esclusive o sosti tutive di
detto regime. In caso di presenza di soli figli di minori eta', studenti, ovvero
inabili, l'aliquota percentuale della pensione e' elevata al 70 per cento
limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decor renza dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti
pensionistici ai super stiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei
limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento deri vante dal cumulo dei
redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non puo'
essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora
il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente
precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di
cumulabilita' non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo
familiare con figli di minore eta', studenti ovvero inabili, individuati secondo
la disciplina di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i
trattamenti previdenziali piu' favorevoli in godimento alla data di entrata in
vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.
42. All'assegno di invalidita' nei casi di cumulo con redditi da lavoro
dipendente, autonomo o di impre sa si applicano le riduzioni di cui all'allegata
tabella G. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con l'assegno di
invalidita' ridotto non puo' essere comunque inferiore a quello che spetterebbe
allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo della
fascia immediatamente precedente quel la nella quale il reddito posseduto si
colloca. Le misure piu' favorevoli per i trattamenti in essere alla data di
entrata in vigore della presente legge sono conservate fino al riassorbimento
con i futuri miglioramenti.
43. Le pensioni di inabilita', di reversibilita' o l'assegno ordinario di
invalidita' a carico dell'assicura zione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infor tunio sul lavoro
o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata
per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti
previdenziali piu' favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della
presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.
44. E' istituito, alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, un Nucleo di valutazione della spesa previdenziale con
compiti di osservazione e di controllo dei singoli regimi assicu rativi, degli
andamenti economico-finanziari del sistema previdenziale obbligatorio, delle
dinamiche di correlazione tra attivi e pensionati, e dei flussi di finanziamento
e di spesa, anche con riferimento alle singole gestioni, nonche' compiti di
propulsione e verifica in funzione della stabilizzazione della spesa
previdenziale. A tal fine il Nucleo, tra l'altro, provvede:
a) ad informare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulle vicende
gestionali che possono interessare l'esercizio di poteri di intervento e
vigilanza;
b) a riferire periodicamente al predetto Ministro sugli andamenti gestionali
formulando, se del caso, proposte di modificazioni normative;
c) a programmare ed organizzare ricerche e rilevazioni anche mediante
acquisizione di dati e informa zioni presso ciascuna delle gestioni;
d) a predisporre per gli adempimenti di cui al comma 46 relazioni in ordine agli
aspetti economico -finanziari e gestionali inerenti al sistema pensionistico
pubblico;
e) a collaborare con il Ministro del tesoro per la definizione del conto della
previdenza di cui all'artico lo 65, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;
f) a svolgere le attivita' di cui ai commi 5 e 11.
45. Il Nucleo di valutazione di cui al comma 44 e' composto da non piu' di
quindici membri che abbiano particolare competenza e specifica esperienza in
materia previdenziale nei diversi profili giuridico ed
economico-statistico-attuariale, nominati, per un periodo non superiore a
quattro anni, rinnovabile una sola volta, dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. IL Nucleo e'
composto da magistrati amministrativi e contabili di cui uno in veste di
coordinatore, da perso nale appartenente ai ruoli dei professori universitari,
da personale appartenente ai ruoli di Amministrazio ni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e di enti pubblici anche economici, nonche' da esperti, in
numero non superiore a cinque, non appartenenti alle categorie predette; i
componenti del Nucleo sono collocati, ove ne venga fatta richiesta dal Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, fuori ruolo conser vando il trattamento
delle amministrazioni di provenienza, senza avere diritto ad ulteriori compensi.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro del tesoro, sono determinati le modalita' organizzative e di
funzionamento del Nucleo di valutazione, la remunerazione dei membri medesimi in
armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per attivita'
di pari qualificazione professionale, il numero e le professionalita' dei
dipendenti appartenenti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale o di
altre Amministrazioni dello Stato da impiegare presso il Nucleo medesimo anche
attraverso l'istituto del distacco. Per il funzionamento del Nucleo, ivi,
compreso il com penso ai componenti, e' autorizzata la spesa di lire 1.500
milioni annue a decorrere dal 1996. Al relativo onere, per gli anni 1996 e 1997,
si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i mede simi
anni dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, iscritto ai fini del bilancio triennale 1995-1997 al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.
46. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce, con
periodicita' biennale, al Parlamento sugli aspetti economico -finanziari ed
attuativi inerenti alla riforma previdenziale recata dalla presente legge.
Art. 2.
(Armonizzazione)
1. Con effetto dal 1 gennaio 1996 e' istituita presso l'INPDAP
la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato,
nonche' alle altre categorie di personale i cui trattamenti di pensio ne sono a
carico del bilancio dello Stato di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
2. Le Amministrazioni statali sono tenute al versamento di una contribuzione,
rapportata alla base impo nibile, per un'aliquota di finanziamento, al netto
degli incrementi contributivi di cui all'articolo 3, comma 24, complessivamente
pari a 32 punti percentuali, di cui 8,20 punti a carico del dipendente. Trovano
appli cazione le disposizioni di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni, dalla legge 14 novembre
1992, n. 438. Per le categorie di personale non statale i cui tratta menti sono
a carico del bilancio dello Stato, in attesa dell'attuazione della delega di cui
ai commi 22 e 23, restano ferme le attuali aliquote di contribuzione. Ai fini
della determinazione dell'aliquota del contributo di solidarieta' di cui
all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, si prescinde dall'ammontare
della retribuzione imponibile inerente all'assicurazione di cui al comma 1.
3. Le Amministrazioni centrali e periferiche, in attesa della definizione
dell'assetto organizzatorio per far fronte ai compiti di cui ai commi 1 e 2,
continuano ad espletare in regime convenzionale le attivita' connesse alla
liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello Stato. Restano
conseguente mente demandate alle Direzioni provinciali del Tesoro le competenze
attinenti alle funzioni di ordinazione primaria e secondaria della spesa
relativa ai trattamenti pensionistici dei dipendenti statali gia' attribuite in
applicazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e del de creto del Presidente della
Repubblica 19 aprile 1986, n. 138. Restano altresi' attribuite alle predette
Ammi nistrazioni, ove previsto dalla vigente normativa, le competenze in ordine
alla corresponsione dei tratta menti provvisori di pensione, alla liquidazione
delle indennita' in luogo di pensione e per la costituzione delle posizioni
assicurative presso altre gestioni pensionistiche. Al fine di garantire il
pagamento dei trat tamenti pensionistici e' stabilito un apporto dello Stato a
favore della gestione di cui al comma 1, valutato in lire 14.550 miliardi per
l'anno 1996 e in lire 16.205 miliardi per l'anno 1997.
4. L'onere derivante dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3,
complessivamente valutato in lire 39.550 miliardi per l'anno 1996 ed in lire
41.955 miliardi per l'anno 1997, e' cosi' ripartito: a) quanto a lire 6.400
miliardi per l'anno 1996 ed a lire 6.600 miliardi per l'anno 1997 per minori
entrate contributive dovu te dal dipendente ed a lire 18.600 miliardi per l'anno
1996 ed a lire 19.150 miliardi per l'anno 1997 per contribuzione a carico delle
Amministrazioni statali di cui al comma 2; b) quanto a lire 14.550 miliardi per
l'anno 1996 ed a lire 16.205 miliardi per l'anno 1997, quale apporto a carico
dello Stato in favore della gestione di cui al comma 1. A tale onere si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 4351 dello stato di
previsio ne del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli
per gli anni successivi.
5. Per i lavori assunti dal 1 gennaio 1996 alle dipendenze delle Amministrazioni
pubbliche di cui all'ar ticolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a
quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento
di fine rapporto.
6. La contrattazione collettiva nazionale in conformita' alle disposizioni del
titolo III del decreto legisla tivo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, definisce, nell'ambito dei singoli comparti,
entro il 30 novembre 1995, le modalita' di attuazione di quanto previsto dal
comma 5, con riferi mento ai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva
e contributiva del personale di cui al mede simo comma, anche ai fini di cui
all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni ed integrazioni, disciplinante le forme pensionistiche
complementari. Con de creto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la funzione pubblica, di con certo con il Ministro del
tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta
giorni si provvede a dettare norme di esecuzione di quanto definito ai sensi del
primo periodo del presente comma.
7. La contrattazione collettiva nazionale, nell'ambito dei singoli comparti,
definisce, altresi', ai sensi del comma 6, le modalita' per l'applicazione, nei
confronti dei lavoratori gia' occupati alla data del 31 dicem bre 1995, della
disciplina in materia di trattamento di fine rapporto. Trova applicazione quanto
previsto dal secondo periodo del comma 6 in materia di disposizioni di
esecuzione.
8. Il trattamento di fine rapporto, come disciplinato dall'articolo 1 della
legge 29 maggio 1982, n. 297, viene corrisposto dalle amministrazioni ovvero
dagli enti che gia' provvedono al pagamento dei tratta menti di fine servizio di
cui al comma 5. Non trovano applicazione le disposizioni sul "Fondo di garanzia
per il trattamento di fine rapporto" istituito con l'articolo 2 della citata
legge n. 297 del 1982.
9. Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale
obbligatoria, nonche' per le altre categorie di dipendenti iscritti alle
predette forme di previ denza, si applica, ai fini della determinazione della
base contributiva e pensionabile, l'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n.
153, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Ministro del
tesoro sono definiti i criteri per l'inclusione nelle predette basi delle
indennita' e assegni comunque deno minati corrisposti ai dipendenti in servizio
all'estero.
10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto
entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base
pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente
l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della
legge 29 aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile,
militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo 15, comma 2, della
citata legge n. 724 del 1994.
11. La retribuzione definita dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 concorre
alla determinazione delle sole quote di pensione previste dall'articolo 13,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
12. Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazio ne generale
obbligatoria, nonche' per le altre categorie di dipendenti iscritti alle
predette forme di previ denza, cessati dal servizio per infermita' non
dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino
nell'assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita'
lavorativa, la pensione e' calcolata in misura pari a quella che sarebbe
spettata all'atto del compimento dei limiti di eta' previsti per il collocamento
a riposo. In ogni caso non potra' essere computata un'anzianita' utile ai fini
del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento
stesso non potra' superare l'80 per cento della base pensionabile, ne' quello
spettante nel caso che l'inabilita' sia dipendente da causa di servizio. Ai fini
del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma e'
richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il
conseguimento della pensione di inabilita' di cui all'articolo 2 della legge 12
giugno 1984, n. 222. Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione
pubblica e del lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le
modalita' applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i
principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata dalla
presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli dello stato di inabilita'
operano le competenze previste dalle vigenti disposizio ni in materia di
inabilita' dipendente da causa di servizio.
13. Con effetto dal 1 gennaio 1995, alle pensioni di cui al comma 3
dell'articolo 15 della legge 23 dicem bre 1994, n. 724, spettanti per i casi di
cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' previsti
dall'ordinamento di appartenenza, per infermita', per morte e alle pensioni di
reversibilita' si applica la disciplina prevista per il trattamento minimo delle
pensioni a carico dell'assicurazione generale obbliga toria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti.
14. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come
modificato dall'articolo 4, comma 1, del decre to legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, le parole: "tre volte" sono sostituite dalle seguenti: "quattro volte".
15. All'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni e integrazioni, e' ag giunto, in fine, il seguente comma:
"Sono altresi' esclusi dalla retribuzione imponibile di cui al presente
articolo:
a) le spese sostenute dal datore di lavoro per le colonie climatiche in favore
dei figli dei dipendenti;
b) le borse di studio erogate dal datore di lavoro ai figli dei dipendenti che
abbiano superato con profitto l'anno scolastico, compresi i figli maggiorenni
qualora frequentino l'universita' e siano in regola con gli esami dell'anno
accademico;
c) le spese sostenute dal datore di lavoro per il funzionamento di asili nido
aziendali;
d) le spese sostenute dal datore di lavoro per il finanziamento di circoli
aziendali con finalita' sportive, ricreative e culturali, nonche' quelle per il
funzionamento di spacci e bar aziendali;
e) la differenza fra il prezzo di mercato e quello agevolato praticato per
l'assegnazione ai dipendenti, secondo le vigenti disposizioni, di azioni della
societa' datrice di lavoro ovvero di societa' controllanti o controllate;
f) il valore dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti,
limitatamente all'importo eccedente il 50 per cento del prezzo praticato al
grossista".
16. L'indennita' di servizio all'estero corrisposta al personale dell'Istituto
nazionale per il commercio estero e' esclusa dalla contribuzione di previdenza
ed assistenza sociale ai sensi dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n.
153, e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte eccedente la
misura dell'indennita' integrativa speciale.
17. Le disposizioni di cui alle lettere c), d) ed e) dell'ultimo comma
dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, introdotto dal comma 15,
nonche' quella di cui al comma 16, si applicano anche ai periodi precedenti la
data di entrata in vigore della presente legge. Restano comunque validi e
conservano la loro efficacia i versamenti gia' effettuati e le prestazioni
previdenziali ed assistenziali erogate.
18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge rientra nella retribuzione imponibile ai sensi
dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni
e integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo aziendale della
provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore del lavoro ai
dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai
dipendenti stessi. Per i lavoratori, privi di anzianita' contributiva, che si
iscrivono a far data dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e
per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del
comma 23 dell'articolo 1, e' stabilito un massimale annuo della base
contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi
contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione,
ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura e'
annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati, cosi' come calcolato dall'ISTAT. Il Governo
della Repubblica e' delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, norme relative al trattamento fiscale e
contribu tivo della parte di reddito eccedente l'importo del tetto in vigore,
ove destinata al finanziamento dei Fondi pensione di cui al decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, seguendo
criteri di coerenza rispetto ai principi gia' previsti nel predetto decreto e
successive modificazioni ed integrazioni.
19. L'applicazione delle disposizioni in materia di aliquote di rendimento
previste dal comma 1 dell'ar ticolo 17 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non
puo' comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base
all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente.
20. Per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 3 feb braio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' per le altre
categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, che
anteriormente alla data del 1 gennaio 1995 avevano esercitato la facolta' di
trattenimento in servizio, prevista da specifiche dispo sizioni di legge, o che
avevano in corso, alla predetta data del 1 gennaio 1995, il procedimento di
dispensa dal servizio per invalidita', continuano a trovare applicazione le
disposizioni sull'indennita' integrativa speciale di cui all'articolo 2 della
legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.
21. Con effetto dal 1 gennaio 1996, le lavoratrici iscritte alle forme esclusive
dell'assicurazione genera le obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti al compimento del sessantesimo anno di eta', possono conseguire il
trattamento pensionistico secondo le regole previste dai singoli ordinamenti di
ap partenenza per il pensionamento di vecchiaia ovvero per il collocamento a
riposo per raggiunti limiti di eta'.
22. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno o piu' decreti legislativi
intesi all'armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi
dell'assicurazione generale obbligatoria operanti presso l'INPS, l'INPDAP
nonche'dei regimi pensionistici operanti presso l'Ente nazionale di previdenza
ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ed altresi' con rife
rimento alle forme pensionistiche a carico del bilancio dello Stato per le
categorie di personale non statale di cui al comma 2, terzo periodo, con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) determinazione delle basi contributive e pensionabili con riferimento
all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni
ed integrazioni, con contestuale ridefinizione delle aliquote contributive
tenendo conto, anche in attuazione di quanto previsto nella lettera b), delle
esigenze di equi librio delle gestioni previdenziali, di commisurazione delle
prestazioni pensionistiche agli oneri contribu tivi sostenuti e alla
salvaguardia delle prestazioni previdenziali in rapporto con quelle assicurate
in appli cazione dei commi da 6 a 16 dell'articolo 1;
b) revisione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo i principi di cui
ai citati commi da 6 a 16 dell'articolo 1;
c) revisione dei requisiti di accesso alle prestazioni secondo criteri di
flessibilita' omogenei rispetto a quelli fissati dai commi da 19 a 23
dell'articolo 1;
d) armonizzazione dell'insieme delle prestazioni con riferimento alle discipline
vigenti nell'assicura zione generale obbligatoria, salvaguardando le normative
speciali motivate da effettive e rilevanti peculiarita' professionali e
lavorative presenti nei settori interessati.
23. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a:
a) prevedere, per i lavoratori di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, requisiti di accesso ai trattamenti
pensionistici, nel rispetto del principio di flessibilita' come affermato dalla
presente legge, secondo criteri coerenti e funzionali alle obiettive
peculiarita' ed esigenze dei rispettivi settori di attivita' dei lavoratori
medesimi, con applicazione della disciplina in materia di computo dei
trattamenti pensionistici secondo il sistema contributivo in modo da determinare
effetti com patibili con le specificita' dei settori delle attivita';
b) armonizzare ai principi ispiratori della presente legge i trattamenti
pensionistici del personale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni,
tenendo conto, a tal fine, in particolare, della peculiarita' dei rispettivi
rapporti di impiego, dei differenti limiti di eta' previsti per il collocamento
a riposo, con riferimento al criterio della residua speranza di vita anche in
funzione di valorizzazione della conseguente determinazione dei trattamenti
medesimi. Fino all'emanazione delle norme delegate l'accesso alle prestazioni
per anzianita' e vecchiaia previste da siffatti trattamenti e'regolato secondo
quando previsto dall'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, introdotto dall'articolo 15, comma 5, della presente legge.
24. Il Governo, avuto riguardo alle specificita' che caratterizzano il settore
produttivo agricolo e le connesse attivita' lavorative, subordinate e autonome,
e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, norme intese a rendere compatibili con tali specificita' i
criteri generali in materia di calcolo delle pensioni e di corrispondenza tra
misura degli importi contribu tivi e importi pensionistici. Nell'esercizio della
delega il Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) rimodulazione delle fasce di reddito convenzionale di cui al comma 2
dell'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, in funzione dell'effettiva
capacita' contributiva e del complessivo aumento delle entra te;
b) razionalizzazione delle agevolazioni contributive al fine di tutelare le zone
agricole effettivamente svantaggiate;
c) graduale adeguamento, in relazione al fabbisogno gestionale, delle aliquote
contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ed a carico
dei lavoratori dipendenti ai fini dell'equiparazione con la contribuzione dei
lavoratori degli altri settori produttivi; per le aziende con processi
produttivi di tipo industriale l'adeguamento dovra' essere stabilito con
carattere di priorita' e con un meccanismo di maggiore rapidita';
d) fiscalizzazione degli oneri sociali in favore dei datori di lavoro, in
coerenza con quella prevista per gli altri settori produttivi, nella
considerazione della specificita' delle aziende a piu' alta densita' occupa
zionale site nelle zone di cui agli obiettivi 1 e 5b del Regolamento (CEE) n.2052/88
del Consiglio del 24 giugno 1988;
e) previsione di appositi coefficienti di rendimento e di riparametrazione ai
fini del calcolo del tratta mento pensionistico, che per i lavoratori dipendenti
siano idonei a garantire rendimenti pari a quelli dei lavoratori subordinati
degli altri settori produttivi;
f) considerazione della continuazione dell'attivita' lavorativa dopo il
pensionamento ai fini della deter minazione del trattamento medesimo;
g) corrispondentemente alla generalizzazione della disciplina dei trattamenti di
disoccupazione, armonizzazione della disciplina dell'accreditamento figurativo
connessa ai periodi di disoccupazione in relazione all'attivita' lavorativa
prestata, ai fini dell'ottenimento dei requisiti contributivi utili per la
pensio ne di anzianita';
h) revisione, ai fini della determinazione del diritto e della misura della
pensione di anzianita' degli operai agricoli dipendenti, del numero dei
contributi giornalieri utili per la determinazione della contribuzione
giornaliera ai fini dell'anno di contribuzione, in ragione della peculiarita'
dell'attivita' del settore.
25. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad assicurare, a
decorrere dal 1 gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che
svolgono attivita' autonoma di libera professione, senza vincolo di
subordinazione, il cui esercizio e' subordinato all'iscrizione ad appositi albi
o elenchi, in conformita' ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione, avuto riguardo all'entita' numerica degli interessati, della
costituzione di forme autono me di previdenza obbligatoria, con riferimento al
modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive
modificazioni ed integrazioni;
b) definizione del regime previdenziale in analogia a quelli degli enti per i
liberi professionisti di cui al predetto decreto legislativo, sentito l'Ordine o
l'Albo, con determinazione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo il
sistema contributivo ovvero l'inclusione, previa delibera dei competenti enti,
in forme obbligatorie di previdenza gia' esistenti per categorie similari;
c) previsione, comunque, di meccanismi di finanziamento idonei a garantire
l'equilibrio gestionale, anche con la partecipazione dei soggetti che si
avvalgono delle predette attivita';
d) assicurazione dei soggetti appartenenti a categorie per i quali non sia
possibile procedere ai sensi della lettera a) alla gestione di cui ai commi 26 e
seguenti.
26. A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una
apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vec chiaia ed i
superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non
esclusiva, attivita' di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed
integrazioni, nonche' i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo
unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'artico lo 36 della
legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari
di borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.
27. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 26 comunicano all'INPS,
entro il 31 gennaio 1996, ovvero dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa,
se posteriore, la tipologia dell'attivita' medesima, i pro pri dati anagrafici,
il numero di codice fiscale e il proprio domicilio.
28. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono
compensi comunque denominati anche sotto forma di parteci pazione agli utili per
prestazioni di lavoro autonomo di cui al comma 26 sono tenuti ad inoltrare
all'INPS, nei termini stabiliti nel quarto comma dell'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 set tembre 1973, n. 600, una coppia del modello
770-D, con esclusione dei dati relativi ai percettori dei redditi di lavoro
autonomo indicati nel comma 2, lettere da b) a f), e nel comma 3 dell'articolo
49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni
ed integrazioni.
29. Il contributo alla Gestione separata di cui al comma 26 e' dovuto nella
misura percentuale del 10 per cento ed e' applicato sul reddito delle attivita'
determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei
redditi e dagli ac certamenti definitivi. Hanno diritto all'accreditamento di
tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il
versamento i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non
inferio re a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1,
comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. e successive modificazioni ed
integrazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi
di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata.
I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente dall'inizio
dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno. Il contributo e'
adeguato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con il Ministro del tesoro, sentito l'organo di gestione come definito
ai sensi del comma 32.
30. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri delle finanze e del tesoro, da emanare entro il 31 ottobre 1995,
sono definiti le modalita' ed i termini per il versamento del contributo stesso,
prevedendo, ove coerente con la natura dell'attivita' soggetta al contri buto,
il riparto del medesimo nella misura di un terzo a carico dell'iscritto e di due
terzi a carico del com mittente dell'attivita' espletata ai sensi del comma 26.
Se l'ammontare dell'acconto versato risulta superio re a quello del contributo
dovuto per l'anno di riferimento, l'eccedenza e' computata in diminuzione dei
versamenti, anche di acconto, dovuti per il contributo relativo all'anno
successivo, ferma restando la facolta' dell'interessato di chiederne il rimborso
entro il medesimo termine previsto per il pagamento del saldo relativo all'anno
cui il credito si riferisce. Per i soggetti che non provvedono entro i termini
stabiliti al pagamento dei contributi ovvero vi provvedono in misura inferiore a
quella dovuta, si applicano, a titolo di sanzione, le somme aggiuntive previste
per la gestione previdenziale degli esercenti attivita' commercia li.
31. Ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo di cui ai commi 26 e seguenti si
applicano esclusivamente le disposizioni in materia di requisiti di accesso e
calcolo del trattamento pensionistico previsti dalla pre sente legge per i
lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza successivamente
al 31 di cembre 1995.
32. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto
con il Ministro del teso ro, l'assetto organizzativo e funzionale della Gestione
e del rapporto assicurativo di cui ai commi 26 e seguenti e' definito, per
quanto non diversamente disposto dai medesimi commi, in base alla legge 9 marzo
1989, n. 88, al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e alla legge 2
agosto 1990, n. 233, e succes sive modificazioni ed integrazioni, secondo
criteri di adeguamento alla specifica disciplina, anche in rife rimento alla
fase di prima applicazione. Sono abrogate, a decorrere dal 1 gennaio 1994, le
disposizioni di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11 della legge 24
dicembre 1993, n. 537.
33. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad armonizzare la
disciplina della gestione "Mutualita' pensio ni", istituita in seno all'INPS
dalla legge 5 marzo 1963, n. 389, con le disposizioni recate dalla presente
legge avuto riguardo alle peculiarita' della specifica forma di assicurazione
sulla base dei seguenti princi pi:
a) conferma della volontarieta' dell'accesso;
b) applicazione del sistema contributivo;
c) adeguamento della normativa a quella prevista ai sensi dei commi 26 e
seguenti, ivi compreso l'as setto autonomo della gestione con partecipazione dei
soggetti iscritti all'organo di amministrazione.
Art. 3.
(Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale)
1. All'articolo 20, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n.
88, dopo il primo periodo e' aggiunto il se guente: "Al fine di consentire un
immediato riscontro dell'incidenza delle risultanza finali della gestione degli
interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, l'Istituto
e' inoltre tenuto a compilare uno stato patrimoniale ed un conto economico
generale al netto della Gestione degli interventi assistenzia li e di sostegno
alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37".
2. Per l'anno 1996 l'importo globale di cui all'articolo 37, comma 3, lettera
c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' determinato in lire 23 mila miliardi
incrementato, per gli anni successivi, ai sensi della predetta lettera c). Alla
lettera c) del comma 3 dell'articolo 37 della citata legge n. 88 del 1989, sono
aggiunte, in fine, le parole: "incrementato di un punto percentuale". Entro il
31 dicembre 1999, il Governo procede alla ridefinizione della ripartizione
dell'importo globale delle somme di cui al primo periodo del presente comma in
riferimento alle effettive esigenze di apporto del contributo dello Stato alle
diverse gestioni previdenziali secondo i seguenti criteri in concorso tra loro:
a) rapporto tra lavoratori attivi e pensionati inferiore alla media;
b) risultanza gestionali negative;
c) rapporto tra contribuzione e prestazioni con l'applicazione di aliquote
contributive non inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle aliquote
vigenti nei regimi interessati.
3. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare uno o piu' decreti, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, recanti norme
volte a riordinare il sistema delle prestazioni previdenziali ed assistenziali
di invalidita' e inabilita'. Tali norme dovranno ispirarsi ai seguenti principi
e criteri direttivi: a) armonizzazione dei requisiti medico-sanitari e dei
relativi criteri di riconoscimento con riferimento alla definizione di persona
handicappata introdotta dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104; b) armonizzazione
dei procedimenti di erogazione e di revisione delle prestazioni, fermo comunque
rima nendo per il settore dell'invalidita' civile, della cecita' civile e del
sordomutismo il principio della separa zione tra la fase dell'accertamento
sanitario e quella della concessione dei benefici economici, come disci plinato
dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698; c)
graduazione degli inter venti in rapporto alla specificita' delle differenti
tutele con riferimento anche alla disciplina delle incompatibilita' e
cumulabilita' delle diverse prestazioni assistenziali e previdenziali; d)
potenziamento dell'azione di verifica e di controllo sulle diverse forme di
tutela previdenziale ed assistenziale anche mediante forme di raccordo tra le
diverse competenze delle amministrazioni e degli enti previdenziali quali la
costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una apposita
commissione tecnico -amministrativa con funzioni di coordinamento. Decorsi due
anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente
comma, il Governo procede ad una verifica dei risultati conseguiti con l'attua
zione delle norme delegate anche al fine di valutare l'opportunita' di pervenire
alla individuazione di una unica istituzione competente per l'accertamento delle
condizioni di invalidita' civile, di lavoro o di servi zio.
4. Ai fini di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, in materia
di effettuazione degli incroci automatizzati dei dati, l'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione detta le norme tecniche ed i
criteri per la pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione e
manutenzione di sistemi informativi automatizzati, nonche' per la loro
integrazione o connessione o, eventualmente, per altre forme di raccordo,
garantendo in ogni caso la riservatezza e la sicurezza dei dati.
5. Gli elenchi dei beneficiari di prestazioni previdenziali o assistenziali, il
cui importo e' condizionato al reddito del soggetto o del nucleo famigliare cui
il soggetto appartiene, sono comunicati quadrimestralmente, da parte degli
organismi erogatori, all'Amministrazione finanziaria che provvedera' a verifica
dei redditi stessi.
6. Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle
relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano
compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente
comma e' corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare
annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno
sociale". Se il soggetto possiede reddi ti propri l'assegno e' attribuito in
misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniuga to,
ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il
reddito del coniuge com prensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il
medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite
massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e'
costituito dall'am montare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare
di riferimento. L'assegno e' erogato con carat tere di provvisorieta' sulla base
della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese
di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi
effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al
netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsi asi natura, ivi
compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari
corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i
trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui
trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata,
nonche' il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti
del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione
liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a
carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme
pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione
medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, sono determinati le modalita' e i termini di
presentazione delle domande per il conseguimento dell'asse gno sociale di cui al
comma 6, gli obblighi di comunicazione dell'interessato circa le proprie
condizioni familiari e reddituali, la misura della riduzione dell'assegno, fino
ad un massimo del 50 per cento nel caso in cui l'interessato sia ricoverato in
istituti o comunita' con retta a carico di enti pubblici. Per quanto non
diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno
sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30
aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.
8. I provvedimenti adottati d'ufficio dall'INPS di variazione della
classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente
trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attivita'
svolta producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del
provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento
iniziale sia stato determinato da inesatte dichia razioni del datore di lavoro.
In caso di variazione disposta a seguito di richiesta dell'azienda, gli effetti
del provvedimento decorrono dal periodo di paga in corso alla data della
richiesta stessa. Le variazioni di inquadramento adottate con provvedimenti
aventi efficacia generale riguardanti intere categorie di datori di lavoro
producono effetti, nel rispetto del principio della non retroattivita', dalla
data fissata dall'INPS. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo del
presente comma si applicano anche ai rapporti per i quali, alla data di entrata
in vigore della presente legge, pendano controversie non definite con sentenza
passata in giudicato.
9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si
prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito
indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il
contributo di solidarieta' previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del
decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge
1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non
devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale
termine e' ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei
suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza
sociale obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle
contribuzioni relative a periodo precedenti la data di entrata in vigore della
presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi gia' compiuti o
di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti
del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione
prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto -legge 12 settembre 1983, n.
463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti
salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto
con i Ministri dell'indu stria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro,
su proposta del competente comitato amministratore, quale organo dell'INPS, le
misure dei contributi di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e
successive modificazioni ed integrazioni, sono variate, per ciascuna delle
gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in
relazione all'andamento e al fabbisogno gestionale, in coerenza alle indicazioni
risultanti dal bilancio tecnico approvato dal competente comitato con
periodicita' almeno triennale. Nei casi di deliberazione del consiglio di
amministrazione dell'INPS, per l'utilizzazione degli avanzi delle predette
gestioni, alla determinazione della misura degli interessi da corrispondersi si
prov vede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con il Ministro del tesoro, in relazione al tasso medio del rendimento
annuale dei titoli di Stato.
12. Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, rela tivo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo
di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto
dall'articolo 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilita' delle
rispettive gestioni e' da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15
anni. In esito alle risultanza e in attuazione di quanto disposto dall'articolo
2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi
provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei
coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del
trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione
alle anzianita' gia' maturate rispetto alla introduzione delle modifiche
derivanti dai provvedimenti suddet ti. Nei regimi pensionistici gestiti dai
predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base
pensionabile e' definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'articolo
1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al
medesimo articolo 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai
pensionamenti anticipati di anzianita', trovano applicazione le disposizioni di
cui all'artico lo 1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di
previdenza sostitutive, e al medesimo articolo 1, comma 28, per gli altri enti.
Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai
sensi della presente legge.
13. I datori di lavoro che, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, denunciano per la prima volta rapporti di lavoro
pregressi o in atto alla anzidetta data con cittadini extracomunitari, possono
regolarizzare, nello stesso termine, la loro posizione debitoria nei confronti
de gli enti previdenziali ed assistenziali, attraverso il versamento dei
contributi dovuti maggiorati del 5 per cento annuo. La regolarizzazione estingue
i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di
premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere
accessorio, con nessi con le violazioni delle norme sul collocamento nonche' con
la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi
compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124. I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attivita'
lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facolta' di
richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni
internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro
favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo.
Le que sture forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le
informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali e'
concesso il permesso di soggiorno; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevu
te, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da
condividere con tutte le altre Amministrazioni pubbliche; lo scambio delle
informazioni avverra' sulla base di apposita convenzione da stipularsi tra le
Amministrazioni interessate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della pre sente legge.
14. Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e'
sostituito dal seguente:
"Ai fini dell'integrazione ai suddetti trattamenti minimi si tiene conto
dell'eventuale trattamento pensionistico corrisposto a carico di organismi
assicuratori di Paesi legati all'Italia da accordi o convenzio ni internazionali
di sicurezza sociale; a decorrere dal 1 gennaio 1996 detta integrazione viene
annualmente ricalcolata in funzione delle variazioni di importo dei predetti
trattamenti pensionistici esteri intervenute al 1 gennaio di ciascun anno;
qualora le operazioni di adeguamento periodico delle pensioni abbiano com
portato il pagamento di somme eccedenti il dovuto, il relativo recupero sara'
effettuato in conformita' all'articolo 11 della legge 23 aprile 1981, n. 155. Le
integrazioni al trattamento minimo che, al 1 gennaio 1996, risultino eccedenti
l'importo effettivamente dovuto per effetto delle disposizioni di cui al comma
precedente, restano confermate nella misura erogata al 31 dicembre 1995 fino a
quando il relativo importo non venga assorbito dalle perequazioni della pensione
base. Le modalita' di accertamento delle variazioni degli importi pensionistici
esteri ed il tasso di cambio da utilizzare per la conversione in lire italiane
di tali importi saranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro".
15. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo
mensile in pagamento delle pensioni, il cui diritto sia o sia stato acquisito in
virtu' del cumulo dei periodi assicurativi e contribu tivi previsto da accordi o
convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale, non puo' essere infe
riore, per ogni anno di contribuzione, ad un quarantesimo del trattamento minimo
vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero alla data di
decorrenza della pensione stessa, se successiva a tale epoca. Il suddetto
importo, per le anzianita' contributive inferiori all'anno, non puo' essere
inferiore a lire 6.000 mensili.
16. L'importo in pagamento di cui ai commi 14 e 15 e' al netto delle somme
dovute per applicazione degli articoli 1 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140,
e successive modificazioni ed integrazioni, e degli articoli 1 e 6 della legge
29 dicembre 1988, n. 544, nonche' delle somme dovute per prestazioni famigliari.
17. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre
1991, n. 412, il termine previsto per l'adozione del provvedimento sulle domande
presentate presso enti previdenziali di Stati legati all'Italia da una
regolamentazione internazionale di sicurezza sociale decorre, ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal ricevimento
della domanda completa dei dati e docu menti richiesti da parte del competente
ente gestore della forma di previdenza obbligatoria.
18. Al fine di assicurare la migliore funzionalita' ed efficienza dell'azione di
vigilanza in relazione alla concreta attuazione degli obiettivi di cui alla
presente legge enunciati nell'articolo 1, comma 1, e per approntare mezzi idonei
a perseguire l'inadempimento degli obblighi di contribuzione previdenziale ine
renti alle prestazioni lavorative, sara' previsto, con successivo provvedimento
di legge, l'incremento della dotazione organica dell'Ispettorato del lavoro. Al
medesimo fine potra' essere prevista, con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale di concerto con il Ministro delle finanze,
l'istituzione del Nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione
dell'evasione contributiva, fiscale, previdenziale ed assicurativa, nei limiti
degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle
finanze - rubrica 2 - Guardia di finanza - per l'anno 1995 e successivi e dei
contingenti previsti dagli organici.
19. Alla gestione speciale e ai regimi aziendali integrativi di cui al decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 357, gia' rientranti nel campo di applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, per i lavoratori e pensionati, quale che sia il momento del
pensionamento, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge in
materia di previdenza obbligato ria riferite ai lavoratori dipendenti e
pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria, con riflessi sul
trattamento complessivo di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n.
357 del 1990, salvo che non venga diversamente disposto in sede di
contrattazione collettiva.
20. Gli accertamenti ispettivi in materia previdenziale e assicurativa esperiti
nei confronti dei datori di lavoro debbono risultare da appositi verbali, da
notificare anche nei casi di constatata regolarita'.
21. Nel rispetto dei principi che presiedono alla legislazione previdenziale,
con particolare riferimento al regime pensionistico obbligatorio introdotto
dalla presente legge, il Governo della Repubblica e' dele gato ad emanare, entro
venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme con cui,
anche per quanto attiene alle modalita' di applicazione delle disposizioni
relative alla contribuzione e di erogazione, all'attivita' amministrativa e
finanziaria degli enti preposti alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita',
la vecchiaia e i superstiti, si stabiliscano, in funzione di una piu' precisa
determinazione dei campi di applicazione delle diverse competenze, di una
maggiore speditezza e semplificazione delle pro cedure amministrative anche con
riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni, modifiche,
correzioni, ampliamenti e, ove occorra, soppressioni di norme vigenti
riordinandole, coordinandole e riunendole in un solo provvedimento legislativo.
22. Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge sono trasmessi
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, almeno 60 giorni prima
della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni
parlamentari competenti per la materia si esprimono entro 30 giorni dalla data
di trasmis sione. Per lo schema di cui al comma 21 i predetti termini sono,
rispettivamente, stabiliti in 90 e 40 giorni. I termini medesimi sono,
rispettivamente, stabiliti in 30 e 15 giorni per lo schema di cui al comma 27
del presente articolo, nonche' per quello di cui all'articolo 2, comma 18.
Disposizioni correttive nell'ambito dei decreti legislativi potranno essere
emanate, nel rispetto dei predetti termini e modalita', con uno o piu' decreti
legislativi, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi medesimi.
23. Con effetto dal 1 gennaio 1996, l'aliquota contributiva di finanziamento
dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e' elevata al 32 per
cento con contestuale riduzione delle aliquote contribu tive di finanziamento
per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24
della legge 9 marzo 1989, n. 88 procedendo prioritariamente alla riduzione delle
aliquote diverse da quelle di finan ziamento dell'assegno per il nucleo
familiare, fino a concorrenza dell'importo finanziario conseguente alla predetta
elevazione. La riduzione delle aliquote contributive di finanziamento
dell'assegno per il nucleo familiare, di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 mag gio 1988, n. 153, e
successive modificazioni e integrazioni, ha carattere straordinario fino alla
revisione dell'istituto dell'assegno stesso con adeguate misure di equilibrio
finanziario del sistema previdenziale. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro saran no
adottate le necessarie misure di adeguamento. Con la medesima decorrenza, gli
oneri per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, sono posti
integralmente a carico della predetta ge stione di cui all'articolo 24 della
citata legge n. 88 del 1989 e, contestualmente, il concorso dello Stato per i
trattamenti di famiglia previsto dalla vigente normativa e' riassegnato per le
altre finalita' previste dall'ar ticolo 37 della medesima legge n. 88 del 1989.
24. In attesa dell'entrata a regime della riforma della previdenza obbligatoria
disposta dalla presente legge e dei corrispondenti effetti finanziari, a
decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1996, le aliquote
contributive dovute all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia e i su perstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme di
previdenza esclusive, sostitutive ed esonerative della medesima sono elevate di
0,35 punti percentuali a carico del dipendente e 0,35 punti a carico dei datori
di lavoro gia' obbligati al contributo di cui all'articolo 22 della legge 11
marzo 1988, n. 67. Con la stessa decorrenza e fino al 31 dicembre 1998, e'
prorogato il contributo di cui all'articolo 22 della citata legge n. 67 del
1988, per la parte a carico del datore di lavoro nella misura di 0,35 punti
percentuali.
25. Le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 dell'articolo 18 del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni, possono continuare a prevedere forme di contribuzione in cifra
fissa, fermi restando i limiti alle agevolazioni fiscali previsti dal predetto
decreto legislativo n. 124 del 1993, e dalle successive modificazioni ed
integrazioni del medesimo decreto.
26. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti dai
seguenti:
"1. I fondi pensione gestiscono le risorse mediante:
a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ovvero
soggetti che svolgono la medesima attivita', con sede statutaria in uno dei
Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
b) convenzioni con imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 174, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo
VI del punto A) della tabella allegata allo stesso decreto legislativo, ovvero
con imprese svolgenti la medesima attivita', con sede in uno dei Paesi aderenti
al l'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
c) convenzioni con societa' di gestione dei fondi comuni di investimento
mobiliare; di cui al titolo I della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive
modificazioni, che a tal fine sono abilitate a gestire le risorse dei fondi
pensione secondo i criteri e le modalita' stabiliti dal Ministro del tesoro con
proprio decreto, tenuto anche conto dei principi fissati dalla legge 2 gennaio
1991, n. 1, per l'attivita' di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi
ad oggetto valori mobiliari;
d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di societa' immobiliari nelle
quali il fondo pensione puo' detenere partecipazioni anche superiori ai limiti
di cui al comma 5, lettera a), nonche' di quote di fondi comuni di investimento
immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e);
e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento
mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del
tesoro di cui al comma 4-quinquies, ma comunque non superiori al 20 per cento
del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso.
1-bis. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie ai fini della
gestione delle risorse raccolte dai fondi pensione acquisiscono partecipazioni
nei soggetti abilitati di cui al comma 1.
Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione
convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da
versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni; detto servizio deve
essere orga nizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attivita'
istituzionali del medesimo ente.
2. Alle prestazioni di cui all'articolo 7 erogate sotto forma di rendita i fondi
pensione provvedono me diante convenzioni con imprese assicurative di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.
2-bis. I fondi pensione possono essere autorizzati dalla commissione di
vigilanza di cui all'articolo 16 ad erogare direttamente le rendite, affidandone
la gestione finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nell'am bito di apposite
convenzioni in base a criteri generali determinati con decreto del Ministro del
tesoro, sentita la commissione di vigilanza di cui all'articolo 16.
L'autorizzazione e' subordinata alla sussistenza di requisiti e condizioni
fissati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della commissione di
vigilan za di cui all'articolo 16, con riferimento alla dimensione minima dei
fondi per numero di iscritti, alla costi tuzione e alla composizione delle
riserve tecniche, alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la
convenzione dei montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di
assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di
vita oltre la media. I fondi autorizzati all'erogazione delle ren dite
presentano alla commissione, con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico
contenente proiezio ni riferite ad un arco temporale non inferiore a quindici
anni.
3. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le
eventuali prestazioni per invalidita' e premorienza, sono in ogni caso stipulate
apposite convenzioni con imprese assicurative. Nel l'esecuzione di tali
convenzioni non si applica l'articolo 6-bis del presente decreto legislativo.
4. Con deliberazione delle rispettive autorita' di vigilanza sui soggetti
gestori, che conservano tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati
i requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di prestazione
offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle
convenzioni previste nei precedenti commi.
4-bis. Per la stipula delle convenzioni, i competenti organismi di
amministrazione dei fondi richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di
servizio offerto, ad almeno tre diversi soggetti abilitati che non appartengono
ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o
indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai
fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto
dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse
tipologie di servizio offerte. Le convenzioni possono essere stipulate,
nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiun tamente fra loro e devono in
ogni caso:
a) contenere le linee di indirizzo dell'attivita' dei soggetti convenzionati
nell'ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio di cui
al comma 4-quinquies e le modalita' con le quali possono essere modificate le
linee di indirizzo medesime;
b) prevedere i termini e le modalita' attraverso cui i fondi pensione esercitano
la facolta' di recesso, contemplando anche la possibilita' per il fondo pensione
di rientrate in possesso del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle
attivita' finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del fondo
all'atto della comunicazione al gestore della volonta' di recesso dalla
convenzione;
c) prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarita' dei
diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le
disponibilita' del fondo medesimo.
4-ter. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilita'
conferiti in gestione, restando peral tro in facolta' degli stessi di
concludere, in tema di titolarita', diversi accordi con i gestori a cio'
abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del
capitale. I valori e le disponibilita' affidati ai gestori di cui al comma 1
secondo le modalita' ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in
ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori
correnti e non possono esse re distratti dal fine al quale sono stati destinati
ne' formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti
gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, ne' possono essere
coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo
pensione e' legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui
all'articolo 103 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche
se non individualmente determina ti o individuali ed anche se depositati presso
terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della
domanda e' ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal
soggetto gestore o dai terzi depositari.
4-quater. Con delibera della commissione di vigilanza di cui all'articolo 16,
assunta previo parere dell'autorita' di vigilanza sui soggetti convenzionati,
sono fissati criteri e modalita' omogenee per la comu nicazione ai fondi dei
risultati conseguiti nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la
piena comparabilita' delle diverse convenzioni.
4-quinquies. I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella
scelta degli investimenti, de vono essere indicati nello statuto di cui
all'articolo 4, comma 3, lettera b). Con decreto del Ministro del tesoro,
sentita la commissione di cui all'articolo 16, sono individuati:
a) le attivita' nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie
disponibilita', con i rispettivi limiti massimi di investimento, avendo
particolare attenzione per il finanziamento delle piccole e medie impre se;
b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;
c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse compresi quelli
eventuali attinenti alla par tecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti
istitutive dei fondi pensione ai soggetti gestori di cui al presente articolo.
4-sexies. I fondi pensione, costituiti nell'ambito delle autorita' di vigilanza
sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire
direttamente le proprie risorse".
27. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, le
parole: "sei esperti per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP" sono sostituite dalle
seguenti: "otto esperti per l'INPS, sei esperti per l'INAIL e sei per l'INPDAP".
Con apposite convenzioni gli enti previdenziali pubblici regoleranno l'utilizzo
in comu ne delle reti telematiche delle banche dati e dei servizi di sportello e
di informazione all'utenza. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare uno o piu'
decreti legislativi recanti norme volte a regolamentare le dismissioni del
patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e gli investimenti
degli stessi in campo immobiliare nonche' la loro gestione, sulla base dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) cessione del patrimonio immobiliare non adibito ad uso strumentale di ciascun
ente entro cinque anni dall'emanazione delle norme delegate, procedendo in base
a precedenti annue delle cessioni deter minate dalle medesime norme;
b) definizione delle forme di cessione e gestione del patrimonio tramite
alienazioni, conferimenti a societa' immobiliari, affidamenti a societa'
specializzate, secondo principi di trasparenza, economicita' e congruita' di
valutazione economica;
c) effettuazione di nuovi investimenti immobiliari - fatti salvi i piani di
investimento in atto e gli acquisti di immobili adibiti ad uso strumentale -
esclusivamente in via indiretta, in particolare tramite sottoscrizio ne di quote
di fondi immobiliari e partecipazioni minoritarie in societa' immobiliari,
individuate in base a caratteristiche di solidita' finanziaria, specializzazione
e professionalita'; in ogni caso, dovranno essere adottate tutte le misure
necessarie per salvaguardare l'obbligo delle riserve legali previste dalle
vigenti normative;
d) attuazione degli investimenti in relazione alle necessita' di bilancio di
ciascun ente, secondo criteri di diversificazione delle partecipazioni e della
detenzione di quote in singole societa' idonee a minimizza re il rischio e ad
escludere forme di gestione anche indiretta del patrimonio immobiliare;
e) verifica annua da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
sull'andamento delle dismissioni e sul rispetto dei criteri per i nuovi
investimenti degli enti, con comunicazione dei risultati attraverso apposita
relazione da presentare ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari;
f) soppressione delle societa' gia' costituite per la gestione e l'alimentazione
del patrimonio immobilia re dei predetti enti.
28. A far data dal 1 gennaio 1996 saranno soggette all'assicurazione
obbligatoria per la tubercolosi le Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza (IPAB) o loro reparti convenzionati con il Servizio sanita rio
nazionale ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
competendo soltanto ad esse la qualifica di istituzione pubblica sanitaria.
Art. 4.
(Destinatari)
1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunta in
fine, la seguente lettera:
"b-bis) per raggruppamenti di soci lavoratori di cooperative di produzione e
lavoro, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative
interessate".
2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituita dalla
seguente:
"a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b-bis), esclusivamente forme
pensionistiche comple mentari in regime di contribuzione definita;".
3. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte, in
fine, le parole: "accordi, anche interaziendali per gli ap partenenti alla
categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali
rappresentative della categoria membri del Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro;".
4. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
"c-bis) accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro,
promossi da associazioni na zionali di rappresentanza del movimento cooperativo
legalmente riconosciute".
Art. 5.
(Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' ai sensi del comma
3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni, e' concessa esclusivamente ai fondi pensione
costituiti nelle forme previste dal comma 1 dell'articolo 4 del medesimo decreto
legislativo.
Art. 6.
(Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' dei fondi pensione)
1. Al comma 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole:
"ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti "dodici mesi".
Art. 7.
(Banca depositaria)
1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, e' inserito il
seguente:
"Art. 6-bis. - (Banca depositaria). - 1. Le risorse dei fondi, affidate in
gestione, sono depositate presso una banca distinta dal gestore che presenti i
requisiti di cui all'articolo 2-bis della legge 23 marzo 1983, n. 77, introdotto
dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83.
2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del
patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo
stesso e ai criteri stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 6,
comma 4-quinquies.
3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato
articolo 2-bis della legge n. 77 del 1983".
Art. 8.
(Finanziamento)
1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 8 del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e succes sive modificazioni ed
integrazioni, e' sostituito dai seguenti: "Le fonti istitutive fissano il
contributo com plessivo da destinare al fondo pensione, stabilito in percentuale
della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR, che puo'
ricadere anche su elementi particolari della retribuzione stessa o essere
individuato mediante destinazione integrale di alcuni di questi al fondo. Nel
caso dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, il contributo e'
definito in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai
fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente;
nel caso dei soci lavoratori di societa' cooperative il contributo e' definito
in percentuale degli imponi bili considerati ai fini dei contributi
previdenziali obbligatori":
2. Per le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 25 la destinazione
al finanziamento dei fondi pensione dell'accantonamento annuale del TFR
eccedente la quota di cui all'articolo 13, comma 3, lettera a), del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dall'articolo 11 della
presente legge, per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di
entrata in vigore della presente legge, e' sospesa per i quattro anni successivi
alla stessa data.
Art. 9.
(Fondi pensione aperti)
1. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte,
in fine, le parole: "; ove non sussistano o non operino di- verse previsioni in
merito alla costituzione di fondi pensione ai sensi dei precedenti articoli, la
facolta' di adesione ai fondi aperti puo' essere prevista anche dalle fonti
istitutive su base contrattuale collettiva".
2. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, trovano applicazione, nei
diversi settori, decorsi sei mesi dal rinnovo del primo contratto nazionale di
categoria successivamente all'entrata in vigore della presente legge ovvero
decorsi sei mesi dalla stipula di diversi accordi collettivi nazionali
istitutivi di forme pensionistiche com plementari.
Art. 10.
(Permanenza nel fondo pensione e cessazione dei requisiti di partecipazione)
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
"3-bis. Le fonti istitutive prevedono per ogni singolo iscritto, anche in
mancanza delle condizioni di cui ai commi precedenti, la facolta' di
trasferimento dell'intera posizione individuale dell'iscritto stesso pres so
altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9, non prima di cinque anni di
permanenza presso il fondo da cui si intende trasferire limitatamente ai primi
cinque anni di vita del fondo stesso, e successivamente a tale termine non prima
di tre anni. La commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 emanera' norme
per regolare le offerte commerciali proposte dai vari fondi pensione al fine di
eliminare distorsioni nell'offerta che possano creare nocumento agli iscritti ai
fondi.
3-ter. In caso di morte del lavoratore iscritto al fondo pensione prima del
pensionamento per vecchiaia la posizione individuale dello stesso, determinata
ai sensi del comma 1, e' riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se gia'
viventi a carico dell'iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti la
posizione resta acquisita al fondo pensione".
Art. 11.
(Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni)
1. L'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 13. - (Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni). - 1. In
deroga al comma 4 dell'arti colo 17 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
non e' imponibile la quota di accantonamento annuale del TFR destinato a forme
pensionistiche complementari.
2. I contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche
complementari, diversi dalle quote del TFR destinate al medesimo fine, sono
deducibili ai sensi e agli effetti del titolo I, capo VI, del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al comma 1 per un importo non superiore, per ciascun
dipendente, al 2 per centro della retribuzione annua complessiva assunta come
base per la determinazione del TFR e comun que a lire 2 milioni e 500 mila. La
deduzione e' ammessa a condizione che le fonti istitutive di cui all'articolo 3
prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del
TFR almeno per un importo pari all'ammontare del contributo erogato.
3. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni ed integrazioni sono apportate le se guenti modificazioni:
a) nel comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) i contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse
aventi esclusivamente fine assistenziale in conformita' a disposizioni di legge,
di contratto o di accordo o regolamento aziendale; i contributi versati dal
datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine
previdenziale in conformita' a disposizioni di legge; i contributi versati dal
datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni; i
contributi, diversi dalle quote del TFR destinate ai medesimi fini, versati dal
lavoratore alle medesime forme pensionistiche complementari per un importo non
superiore al 2 per cento della retribu zione annua complessiva assunta come base
per la determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila, a
condizione che le fonti istitutive di cui all'articolo 3 del citato decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni,
prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del
TFR almeno per un importo pari all'ammontare del contributo versato; la sud
detta condizione con si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia
costituita unicamente da accordi tra lavoratori";
b) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente:
"8-bis. Dai compensi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 47 sono
deducibili i contributi ver sati alle forme pensionistiche complementari
previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e suc cessive
modificazioni ed integrazioni, dai lavoratori soci o dalle cooperative di
produzione e lavoro per un importo non superiore al 6 per cento, e comunque a
lire 5 milioni, dell'imponibile rilevante ai fini della contribuzione previdenza
obbligatoria".
4. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presi dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera e) e' inserita la
seguente:
"e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari previste
dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del
medesimo decreto, per un importo non superiore al 6 per cento, e comunque a lire
5 milioni, del reddito di lavoro autonomo o d'impresa dichiarato".
5. Con legge finanziaria possono essere annualmente adeguati gli importi dei
contributi di cui ai commi 2, 3 e 4.
6. Ai sensi e agli effetti del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, e' deducibile un
importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale del
TFR destinate a forme pensionistiche complementari. Tale importo deve essere
accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento al presente
decreto legislativo, che concorre a formare il red dito nell'esercizio e nella
misura in cui sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'eser
cizio. Nel caso di passaggio a capitale della riserva si applica l'articolo 44,
comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nel caso di esercizio in
perdita la deduzione puo' essere effettuata negli esercizi successivi ma non
oltre il quinto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente maturato.
7. All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presi dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera h) e' inserita la
seguente:
"h-bis) le prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico ai
sensi del decreto legisla tivo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni;".
8. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 7 e' inse rito il seguente:
"7-bis. Le prestazioni periodiche indicate alla lettera h-bis) del comma 1
dell'articolo 47 costituiscono reddito per l'87,5 per cento dell'ammontare
corrisposto".
9. Le prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita, e i riscatti di
cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), erogati ai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b-bis), sono comunque soggetti a
tassazione separata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.
Si applica il comma 3 del medesimo articolo 16 e le prestazioni stesse sono
imponibili per il loro ammontare netto complessivo con l'aliquota determinata
con i criteri di cui al comma 1 del'articolo 17 del medesimo testo unico, e
successive modificazioni ed integrazioni, applicando la riduzione annuale ivi
prevista proporzionalmente alle quote di accantonamento annuale del TFR
destinato alla forma pensionistica complementare e l'ammontare della riduzione
stessa applicabile al TFR e' diminuito propor zionalmente al rapporto fra quota
destinata alla forma pensionistica complementare e quota di accantona mento. Si
applicano i commi 2, 5 e 6 del citato articolo 17, e successive modificazioni ed
integrazioni.
10. Le prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita, e i riscatti
di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), erogato ai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono comunque soggetti a tassazione
separata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera c), del citato testo unico
delle imposte sui redditi, ap provato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.
Si applicano il comma 3 dell'articolo 16 e il comma 2 dell'articolo 17 del
medesimo testo unico, e successive modificazioni ed integrazioni.
11. Sui premi per le assicurazioni sulla vita corrisposti dai fondi pensione al
momento della conversione in rendita del montante dei contributi versati,
l'imposta di cui all'articolo 1 della tariffa di cui all'allegato A alla legge
29 ottobre 1961, n. 1216, e succes- sive modificazioni ed integrazioni, e'
dovuta nella misura dello 0,1 per cento.
12. Le convenzioni con le imprese assicurative di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera b), non sono sog gette all'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n.
1216.
13. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche complementari
sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme
pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto legislativo.
14. I fondi pensione comunicano annualmente alla commissione di vigilanza di cui
all'articolo 16 l'am montare della contribuzione ad essi affluita, con
distinzione delle quote di contribuzione a carico dei datori di lavoro, a carico
dei lavoratori nonche' delle quote a titolo di TFR. Le risultanze di tali
elementi informa tivi sono, con la stessa cadenza, trasmesse alle
Amministrazioni delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza
sociale".
2. Agli effetti del comma 10 dell'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, il riferimento
all'articolo 17, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni ed integrazioni, va inteso nel senso che nell'importo
dei contributi a carico del lavoratore non sono computate le quote del TFR
destinate alle forme pensionistiche complementari e che sono co munque
consentire le anticipazioni previste dall'articolo 7 del citato decreto
legislativo.
3. All'articolo 42, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presi dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La predetta disposizione non si
applica in ogni caso alle prestazioni erogate in forma di capitale ai sensi del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni".
Art. 12.
(Regime tributario dei fondi pensione)
1. L'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 14. - (Regime tributario dei fondi pensione). - 1. I fondi pensione di cui
all'articolo 1 sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
nella misura fissa di lire 10 milioni, ridotta a lire 5 milioni per i primi
cinque periodi d'imposta dalla data di costituzione del fondo. Le ritenute
operate sui redditi di capitale e sui redditi diversi percepiti dai fondi
pensione sono a titolo d'imposta. Sono parimenti a titolo di imposta le ritenute
op- erate sui redditi di capitale e sui redditi diversi percepiti dalle imprese
assicurative nella gestione, anche con garanzia assicurativa, delle risorse dei
fondi pensione mediante le convenzioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera
b).
2. L'imposta sostitutiva deve essere versata alla sezione di tesoreria
provinciale dello Stato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 9, comma 4, della legge 23
marzo 1983, n. 77 e succes- sive modificazioni ed integrazioni.
3. Ai fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia
direttamente investito in beni immobili, l'imposta sostitutiva di cui al comma 1
si applica, fino a quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui
all'articolo 6, nella misura dello 0,50 per cento del loro valore corrente,
determinato secondo i criteri di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86,
calcolato come media dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti
dalla legge citata.
4. Per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta dai fondi pensione di cui
al comma 3, si applicano le disposizioni del comma 2.
5. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra
fondi pensione sono soggette all'imposta di registro nella misura fissa di lire
un milione e, ove dovute, alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa
di lire un milione per ciascuna imposta".
2. Per gli anni 1993 e 1994 il versamento dell'imposta sostitutiva prevista
dall'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito
dal comma 1 del presente articolo, e' eseguito, in due rate di eguale importo,
entro il secondo e l'ottavo mese successivi a quello di entrata in vigore della
presente legge, con una maggiorazione a titolo di interessi, calcolata in base
al tasso annuo del 9 per cento, decor rente dal termine previsto dal comma 2 del
citato articolo 14 del decreto legislativo n. 124 del 1993. Il fondo puo'
comunque optare per il versamento in unica soluzione dell'imposta dovuta entro
il termine previsto per il versamento della prima rata.
3. I versamenti d'accordo dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche e
dell'imposta locale sui redditi effettuati negli anni 1993 e 1994 da parte dei
fondi pensione si scomputano dai versamenti dell'im posta sostitutiva dovuta ai
sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come
sostitu ito dal comma 1 del presente articolo, fino a compensazione.
4. Nel caso di fondi pensione costituiti come patrimonio di destinazione,
separato e autonomo, ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, l'imposta
sostitutiva per il fondo di cui all'articolo 14 del decreto legi slativo 21
aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e'
corrisposta dalla societa' o ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo e'
costituito.
5. L'imposta del 15 per cento di cui al comma 5 dell'articolo 13 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel testo previgente alle modificazioni
apportate dalla presente legge, se gia' versata, puo' portarsi in compensazione
dell'imposta sostitutiva dovuta a norma del comma 1 dell'articolo 14 del
suddetto decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1
del presente articolo. Con decreto del Mini stro delle finanze sono stabilite le
relative modalita'.
Art. 13.
(Vigilanza sui fondi pensione)
1. L'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
Art. 16. - (Vigilanza sui fondi pensione). - 1. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale emana le direttive generali in materia di vigilanza sui fondi
pensione, di concerto con il Ministro del tesoro, e vigila sulla commissione di
cui al comma 2.
2. E' istituita la commissione di vigilanza sui fondi pensione con lo scopo di
perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la
funzionalita' del sistema di previdenza comple mentare. La commissione ha
personalita' giuridica di diritto pubblico.
3. La commissione e' composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra
persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalita' nelle
materie di pertinenza della stessa e di indiscus sa moralita' e indipendenza,
nominati ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui
all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del
Consiglio dei ministri e' adottata su proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Il presi dente e i
membri della commissione durano in carica quattro anni e possono essere
confermati una sola volta; in sede di prima applicazione il decreto di nomina
indichera' i due membri della commissione il cui mandato scadra' dopo sei anni.
Al presidente e ai componenti della commissione si applicano le disposi zioni di
incompatibilita', a pena di decadenza, di cui all'articolo 1, quinto comma, del
decreto-legge 8 aprile 1974, n. 94, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai componenti della commissione competono
le indennita' di carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro. La commissione delibera con apposito
regolamento in ordine al proprio funzionamen to e alla propria organizzazione
sulla base dei principali di trasparenza e celerita' dell'attivita', del con
traddittorio e dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse umane
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. La com missione puo'
avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono collocati fuori
ruolo ove ne sia fatta richiesta.
4. Le deliberazioni della commissione sono adottate collegialmente, salvo casi
di urgenza previsti dalla legge o dal regolamento di cui al comma 3. Il
presidente sovraintende all'attivita' istruttoria e cura l'esecu zione delle
deliberazioni. Il presidente della commissione tiene informato il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale sugli atti e sugli eventi di maggiore rilievo
e gli trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti. Le
deliberazioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento, quelle
concernenti il trat tamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento
delle carriere, nonche' dirette a discipli nare la gestione delle spese e la
composizione dei bilanci preventivo e consuntivo, che devono osservare i
principi del regolamento di cui all'articolo 1, settimo comma, del citato
decreto- legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge
n. 216 del 1974, sono sottoposte al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, il quale, di concerto con il Ministro del tesoro, ne verifica la
legittimita' e le rende esecutive con proprio decreto, da emanare entro venti
giorni dal ricevimento ove non formuli, entro il termine suddetto, proprie
osservazioni. Trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che
siano state formulare osservazioni, le deliberazioni divengono esecutive. La
Corte dei conti esercita il controllo generale sulla commissione per assicurare
la legalita' e l'efficacia del suo funzionamento e rife risce annualmente al
Parlamento.
5. E' istituito un apposito ruolo del personale dipendente dalla commissione. Il
numero dei posti previ sti dalla pianta organica non puo' eccedere per il primo
triennio le 30 unita'. I requisiti di accesso e le modalita' di assunzione sono
determinati dal regolamento di cui al comma 3 in conformita' ai principi fissati
dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, con richie sta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza
nei settori delle attivita' istituzionali della commissio ne. L'ordinamento
delle carriere e il trattamento giuridico ed economico del personale sono
stabiliti dal predetto regolamento.
Tale regolamento detta altresi' norme per l'adeguamento alle modificazioni del
trattamento giuridico ed economico. Il regolamento prevede, per il coordinamento
degli uffici, la qualifica di direttore generale determinandone le funzioni. Il
direttore generale risponde del proprio operato alla commissione. La deli
berazione relativa alla sua nomina e' adottata con non meno di quattro voti
favorevoli. Con la stessa mag gioranza la commissione attribuisce, anche in sede
di inquadramento, gli incarichi e le qualifiche dirigen ziali".
2. Per il funzionamento della commissione di vigilanza prevista dall'articolo 16
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, e' autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni a decorrere
dall'anno 1996. All'onere per gli anni 1996 e 1997 si provvede mediante corri
spondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni: per lire 3.500 milioni
dell'accantonamento relati vo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
e per lire 1.500 milioni dell'accantonamento relativo al Ministero della
pubblica istruzione, iscritti, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1995.
3. Il finanziamento della commissione puo' essere integrato, nella misura
massima del 50 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2,
mediante il versamento annuale da parte dei fondi pensione di una quota non
superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati. Gli
importi e le modalita' dei versamenti sono definiti, sentita la commissione di
vigilanza, con apposito decreto del Mini stro del tesoro, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 14.
(Compiti della commissione di vigilanza)
1. L'articolo 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 17. - (Compiti della commissione di vigilanza). - 1. I fondi pensione
autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 6, nonche' quelli di cui
all'articolo 18, commi 1, 3 e 8-bis, ivi compresi i fondi di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonche' i fondi che assicurano
ai dipendenti pubblici prestazioni complementari al trattamento di base e al
trattamento di fine rapporto, comunque risultino gli stessi configurati nei
bilanci di societa' o enti ovvero determinate le modalita' di erogazione, ad
eccezione delle forme istituite all'interno di enti pubblici, anche economici,
che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia
valutaria o in materia assicurativa, sono iscritti nell'albo di cui all'articolo
4, comma 6, tenuto a cura della commissione di cui all'articolo 16.
2. In conformita' agli indirizzo generali del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, la commis sione di cui all'articolo 16 esercita la vigilanza
sui fondi pensione, ed in particolare:
a) tiene l'albo di cui all'articolo 4;
b) approva gli statuti ed i regolamenti dei fondi pensione, verificando la
ricorrenza dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 4 e delle altre
condizioni richieste dal presente decreto;
c) svolge l'attivita' istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni di cui
agli articoli 4, 6, comma 2-bis, e 9, comma 3, verifica la ricorrenza dei
requisiti richiesti in attuazione del comma 3 del'articolo 4;
d) verifica il rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio
come individuati ai sensi dei commi 4-quinquies e 5 dell'articolo 6;
e) definisce, d'intesa con le autorita' di vigilanza dei soggetti abitati a
gestire le risorse dei fondi, sche mi-tipo di contratti tra i fondi e i gestori;
f) autorizza preventivamente le convenzioni sulla base della corrispondenza ai
criteri di cui all'articolo 6 nonche' alla lettera e) del presente comma;
g) indica criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio dei
fondi e della loro redditivita'; fornisce disposizioni per la tenuta delle
scritture contabili, prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale
annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e di pagamento
delle prestazioni, nonche' ogni altra operazione, gli eventuali altri libri
contabili, il prospetto della compo sizione e del valore del patrimonio del
fondo pensione, attraverso la contabilizzazione secondo i criteri previsti dalla
legge 23 marzo 1983, n. 77, evidenziando le posizioni individuali degli iscritti
e il rendiconto annuale del fondo pensione;
h) valuta l'attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con i
partecipanti mediante l'elaborazione di schemi, criteri e modalita' di verifica,
nonche' in ordine alla comunicazione periodica agli iscritti circa l'andamento
amministrativo e finanziario del fondo e alle modalita' di pubblicita';
i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale,
contabile dei fondi anche media ne ispezioni presso gli stessi, richiedendo
l'esibizione dei documenti e degli atti che ritenga necessari;
l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale
formulando anche propo ste di modifiche legislative in materia di previdenza
complementare;
m) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza
complementare anche in rapporto alla previdenza di base; a tal fine, i fondi
sono tenuti a fornire i dati e le informazioni richiesti, per la cui
acquisizione la commissione puo' avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro;
n) pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei problemi
previdenziali.
3. Per l'esercizio della vigilanza, la commissione puo' disporre che le siano
fatti pervenire, con le modalita' e nei termini da essa stessa stabiliti:
a) le segnalazioni periodiche nonche' ogni altro dato e documento richiesti;
b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi interni di
controllo dei fondi.
4. La commissione puo' altresi':
a) convocare presso di se' gli organi di amministrazione e di controllo dei
fondi pensione;
b) richiedere la convocazione degli organi di amministrazione dei fondi pensione
fissandone l'ordine del giorno.
5. Nell'esercizio della vigilanza, la commissione ha diritto di ottenere le
notizie e le informazioni richie ste alle pubbliche amministrazioni. I dati, le
notizie, le informazioni acquisiti dalla commissione nell'eser cizio delle
proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi
delle pubbliche ammi nistrazioni ad eccezione del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale e fatto salvo quanto previsto dal codice di procedura penale
sugli atti coperti dal segreto. I dipendenti e gli esperti addetti alla
commissio ne nell'esercizio della vigilanza sono incaricati di un pubblico
servizio. Essi sono vincolati al segreto d'uffico e hanno l'obbligo di riferire
alla commissione tutte le irregolarita' constatate, anche quando configurino
fattispecie di reato.
6. Accordi di collaborazione possono intervenire tra la commissione, le
autorita' preposte alla vigilanza sui soggetti gestori di cui all'articolo 6 e
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato al fine di favorire lo
scambio di informazioni e di accrescere l'efficacia dell'azione di controllo.
7. Entro il 31 marzo di ciascun anno la commissione trasmette al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale una relazione sull'attivita' svolta, sulle
questioni in corso di maggiore rilievo e sugli indirizzi e le linee
programmatiche che intende seguire. Entro il 31 maggio successivo il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale trasmette detta relazione al Parlamento
con le proprie eventuali osservazioni".
2. Al fine di garantire la continuita' dell'attivita' di vigilanza, la
commissione di vigilanza gia' istituita presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e operante alla data di entrata in vigore della presente
legge continua ad espletare le sue funzioni fino all'insediamento della nuova
commissione previ sta dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 13. Successivamente e per la
residua durata dell'originario incarico, i componenti della predetta commis
sione assumono la qualifica di esperti, ai sensi e per gli effetti previsti al
citato articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 124 del 1993.
Art. 15.
(Regime transitorio)
1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole:
"due anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni".
2. All'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte, in fine le
parole: "e assicurativa".
3. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni ed integrazioni, le parole:
"Alle forme di cui alla lettera a) non si applicano gli articolo 16 e 17;" sono
sostituite dalle seguenti: "Alle forme di cui alla lettera a) non si applicano
gli articoli 6, 16 e 17;" 4. All'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'ultimo periodo le parole: "commi 1, 2 e 3"sono sostituite dalle
seguenti: "commi 2 e 3";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al trasferimento, a favore di
forme pensionistiche comple mentari disciplinate dal presente decreto
legislativo, di posizioni previdenziali in essere alla data di entra ta in
vigore del presente decreto legislativo;
costituite da fondi accantonati per fini previdenziali anche ai sensi
dell'articolo 2117 del codice civile, si applica il comma 13 dell'articolo 13".
5. All'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 8-ter sono aggiunti i seguenti:
"8-quater. Ai contributo versati ai fondi di previdenza complementare che
abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis continua ad
applicarsi, fino al termine di tale periodo, anche per gli iscritti
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il
trattamento tributario previsto dalle norme vigenti alla stessa data.
8-quinquies. L'accesso alle prestazioni per anzianita' e vecchiaia assicurate
dalle forme pensionistiche di cui al comma 1, che garantiscono prestazioni
definite ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, e'
subordinato alla liquidazione del predetto trattamento".
6. Per i fondi pensione che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e
della previdenza socia le per l'applicazione del periodo transitorio di cui
all'articolo 18, comma 8-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni ed integrazioni, all'imposta sostitutiva di cui ai
commi 1 e 3 dell'articolo 14 dello stesso decreto legislativo n. 124 del 1993,
come sostituito dall'articolo 12 della pre sente legge, si applica, a decorrere
dal 1995 e fino al termine del periodo transitorio, una addizionale nella misura
dell'1 per cento calcolata sul patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo
bilancio approvato dal fondo.
7. I fondi di cui al comma 6 presentano ai Ministeri delle finanza e del lavoro
e della previdenza sociale, entro il 30 giugno di ogni anno a decorrere dal
1996, un prospetto da cui risulti l'ammontare dei contributi versati per gli
iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e quello dell'addizionale all'imposta sostitutiva di cui
al comma 6. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, puo' modificare, sulla base dei
dati risultanti nel prospetto e per ciascuno del fondi, la misura
dell'addizionale prevista al fine di eliminare eventuali perdite di gettito
derivanti dall'applicazione del regime tributario transitorio di cui
all'articolo 18, comma 8-quater, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993,
introdotto dal comma 5 del presente articolo. L'integrazione dell'addizionale
all'imposta sostitutiva dovra' essere versata entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto del Ministro delle finanze di cui al precedente
periodo, con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, dello stesso decreto
legislativo n. 124 del 1993, come sostituito dall'articolo 12 della presente
legge.
8. I contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore a fondi costituiti
ai sensi del decreto legisla tivo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni, definiti da accordi collettivi antece denti la
data di entrata in vigore della presente legge, mantengono limitatamente agli
iscritti al 31 maggio 1993, il trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto
legislativo n. 124 del 1993, e successive modificazioni ed integrazioni, fino al
rinnovo degli accordi stessi e comunque per un periodo massimo di quattro anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 16.
(Sanzioni)
1. Dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, e' inserito il
seguente:
"Art. 18-bis. - (Sanzioni penali e amministrative). - 1. Chiunque esercita l'attivita'
di cui all'articolo 4 senza l'autorizzazione del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni. E' sempre ordinata la
confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il
reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengono a persona
estranea al reato.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i componenti degli organi di
amministrazione e di con trollo di cui all'articolo 5, comma 1, e i responsabili
del fondo che forniscono alla commissione di cui all'articolo 16 segnalazioni,
dati o documenti falsi sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni.
3. Il rendiconto e il prospetto di cui all'articolo 17, comma 2, lettera g),
sono considerati quali comuni cazioni sociali agli effetti di cui all'articolo
2621 del codice civile.
4. I componenti degli organi di cui all'articolo 5, comma 1, e i responsabili
del fondo che nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle
richieste delle commissione di cui all'articolo 17, sono puniti con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta
milioni.
5. I soggetti di cui al comma 4 che non effettuano le comunicazioni relative
alla sopravvenuta variazione della condizione di onorabilita' di cui
all'articolo 4, comma 3, lettera c), nel termine di quindici giorni dal momento
in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono
puniti con la sanzio ne amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque
milioni a lire trenta milioni".
Art. 17.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presenta legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 agosto 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardiasigilli: MANCUSO
TABELLA 1 (v. articolo 1, comma 3) QUADRO RIASSUNTIVO EFFETTI FINANZIARI SUL FABBISOGNO DERIVANTI DALLE MODIFICHE ALLA NORMATIVA IN MATERIA PREVIDENZIALE (1) (Tra parentesi i riflessi in termini di competenza sul bilancio dello Stato) 1996 1997 1998 1999 2000 - - - - - A) 1. Retribuzione intera vita lavorativa ... Art. 1, c. 17 80 82 85 87 90 e 18 (0) (0) (0) (0) (0) 2. Indennita' "una tantum".. Art. 1, c. -18 20 (0) 3. Pensioni d'anzianita'.. Art. 1, c. da 3.578 2.254 3.045 4.085 5.273 25 a 32 (241) (332) (388) (424) (519) di cui: a) dipendenti. 2.220 1.132 1.778 2.280 3.192 a1) di cui privati.. 1.656 427 917 1.306 1.936 b) autonomi... 1.358 1.122 1.267 1.805 2.081 4. Modifiche trattamento pensioni di reversibilita' Art. 1, c. 41 286 673 1.037 1.368 1.663 (85) (192) (290) (377) (451) 5. Cumulo trattamenti invalidita' con redditi ...... Art. 1, c. 42 13 32 51 70 89 (0) (0) (0) (0) (0) 6. Cumulo trattamenti invalidita' con rendita INAIL ........ Art. 1, c. 43 49 134 216 296 375 (0) (0) (0) (0) (0) 7. TFR nuovi assunti pubblico impiego ...... Art. 2, c. 5 -(45) -(93) -(143) -(197) 8. Ampliamento base pensionabile pubblico ..... Art. 2, c. 9, 615 635 651 667 684 10 e 11 (0) (0) (0) (0) (0) 9. Invalidita' settore pubblico ..... Art. 2, c. 12 -15 -46 -77 -109 -141 -(9) -(28) -(46) -(65) -(85) 10. Introduzione integrazione al minimo nel settore pubblico ..... Art. 2, c. 13 -5 -15 -26 -36 -47 -(3) -(9) -(16) -(22) -(28) 11. Integrazioni al minimo .... Art. 2, c. 14 -55 -55 -76 -78 -81 (0) (0) (0) (0) (0) 2001 2002 2003 2004 2005 TOTALI A) 1. Retribuzione intera vita lavorativa ... .... Art. 1, c. 17 93 96 98 101 104 917 e 18 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 2. Indennita' "una tantum".. .... Art. 1, c. 20 -36 -37 -38 -39 -41 -209 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 3. Pensioni d'anzianita'.. .... Art. 1, c. da 6.456 7.225 8.049 8.681 10.512 59.159 25 a 32 (655) (875)(1.069)(1.441)(1.466) (7.411) di cui: a) dipendenti. 4.319 5.046 5.841 6.459 8.282 40.550 a1) di cui privati.. 2.408 2.471 2.839 2.869 4.491 21.320 b) autonomi... 2.137 2.179 2.208 2.222 2.230 18.609 4. Modifiche trattamento pensioni di reversibilita' .... Art. 1, c. 41 1.922 2.141 2.321 2.460 2.553 16.424 (511) (558) (592) (610) (613) (4.279) 5. Cumulo trattamenti invalidita' con redditi . .... Art. 1, c. 42 108 127 146 165 186 987 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 6. Cumulo trattamenti invalidita' con rendita INAIL ........ .... Art. 1, c. 43 452 527 601 674 756 4.080 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 7. TFR nuovi assunti pubblico impiego ...... .... Art. 2, c. 5 0 -(253) -(313) -(376) -(443) -(513) -(2.376) 8. Ampliamento base pensionabile pubblico ..... .... Art. 2, c. 9, 701 718 736 755 774 6.936 10 e 11 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 9. Invalidita' settore pubblico ..... .... Art. 2, c. 12 -174 -208 -242 -278 -319 -1.609 -(104) -(125) -(145) -(167) -(192) -(966) 10. Introduzione integrazione al minimo nel settore pubblico ..... .... Art. 2, c. 13 -58 -69 -81 -93 -107 -537 -(35) -(41) -(49) -(56) -(64) -(322) 11. Integrazioni al minimo .... .... Art. 2, c. 14 -83 -86 -88 -91 -93 -786 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 1996 1997 1998 1999 2000 - - - - - 12. Ridefinizione base imponibile INPS ... Art. 2, c. 15 -50 -52 -53 -55 -56 16 e 17 (0) (0) (0) (0) (0) 13. Retribuzione imponibile - tetto contributivo . ... Art. 2, c. 18 -32 -33 -34 -35 -36 (0) (0) (0) (0) (0) 14. Lavoro parasubordinato ... Art. 2, c. da 2.604 2.733 2.815 2.900 2.987 26 a 32 (0) (0) (0) (0) (0) 15. Perequazione "quota parte" pensioni al costo vita + 1% (trasferimento per anno 1996 pari a 23.000 mld). A decorrere 1998 quantificazione ulteriori maggiori oneri in L.F. .... ... Art. 3, c. 2 0 0 0 0 0 -(56) -(287) -(287) -(287) -(287) 16. Assegno sociale ... ... Art. 3, c. 6 7 14 21 29 36 e 7 (7) (14) (21) (29) (36) 17. Riduzione periodo prescrizione contributi ... ... Art. 3, c. 6 -50 -52 -53 -55 -56 e 7 (0) (0) (0) (0) (0) 18. Pensione regime internazionale. ... Art. 3, c. da 28 57 83 105 124 14 a 17 (0) (0) (0) (0) (0) 19. Contributo 0,35% a carico lavoratore + 0,35% a carico datore lavoro .... ... Art. 3, c. 24 1.984 2.405 2.477 2.551 2.627 20. Costo previdenza complementare.. -204 -483 -849 -1.317 -1.824 -(98) -(228) -(397) -(611) -(831) Minore gettito IRPEF ........ -205 -1.468 -1.089 -1.241 -1.371 -(205) -(1.468) -(1.089) -(1.241) -(1.371) __________________________________________________ Totali A) 8.629 6.816 8.224 9.233 10.319 -(37) -(1.526) -(1.227) -(1.539) -(1.792) B) Pensioni d'anzianita' (Disposizioni "collegato" finanziaria)... 4.808 5.117 4.931 (258) (354) (375) __________________________________________________ 3.821 1.699 3.293 Differenza A)-B) -(295) -(1.880) -(1.602) 2001 2002 2003 2004 2005 TOTALI - - - - - 12. Ridefinizione base imponibile INPS ......... ... Art. 2, c. -58 -60 -61 -63 -65 -573 15 16 e 17 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 13. Retribuzione imponibile - tetto contributivo . ... Art. 2, c. -36 -37 -38 -38 -38 -357 18 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 14. Lavoro parasubordinato ... Art. 2, c. 3.162 3.257 3.355 3.455 3.559 30.827 da 26 a 32 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 15. Perequazione "quota parte" pensioni al costo vita + 1% (trasferimento per anno 1996 pari a 23.000 mld). A decorrere 1998 quantificazione ulteriori maggiori oneri in L.F. ...... ... Art. 3, 0 0 0 0 0 0 c. 2 -(287) -(287) -(287) -(287) -(287) -(2.639) 16. Assegno sociale ...... ... Art. 3, 44 52 60 68 77 409 c. 6 e 7 (44) (52) (60) (68) (77) (409) 17. Riduzione periodo prescrizione contributi ... ... Art. 3, c. -58 -60 -61 -63 -65 -573 9 e 10 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 18. Pensione regime internazionale. ... Art. 3, c. da 140 153 164 171 177 1.202 14 a 17 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 19. Contributo 0,35% a carico lavoratore + 0,35% a carico datore lavoro ...... ... Art. 3, 2.788 2.871 2.957 3.046 3.137 26.843 c. 24 20. Costo previdenza complementare . -2.403 -2.814 -3.270 -3.751 -4.281 -21.196 -(1.087)-(1.253)-(1.440)-(1.628)-(1.836)-(9.406) Minore gettito IRPEF .... -1.487 -1.587 -1.676 -1.709 -1.806 -13.639 -(1.487)-(1.587)-(1.676)-(1.709)-(1.806)-(13.639) __________________________________________________ Totali A) 11.472 12.210 12.932 13.451 15.020 108.305 -(2.044)-(2.122)-(2.252)-(2.171)-(2.542)-(17.252) B) Pensioni d'anzianita' (Disposizioni "collegato" finanziaria)... __________________________________________________ Differenza A)-B) (1) Sono esclusi gli effetti delle disposizioni per i quali e' prevista una specifica copertura a fronte di autorizzazioni di spesa (art. 1, c, 38; art. 1, c. 45; art. 13). TABELLA A. (v. articolo 1, comma 6) Coefficienti di trasformazione _____________________________________________________________________ ! ! ! ! ! Divisori ! Eta' ! Valori ! !_____________________!________________________!____________________! ! ! ! ! ! 21,1869 ! 57 ! 4,720% ! ! ! ! ! ! 20,5769 ! 58 ! 4,860% ! ! ! ! ! ! 19,9769 ! 59 ! 5,006% ! ! ! ! ! ! 19,3669 ! 60 ! 5,163% ! ! ! ! ! ! 18,7469 ! 61 ! 5,334% ! ! ! ! ! ! 18,1369 ! 62 ! 5,541% ! ! ! ! ! ! 17,5269 ! 63 ! 5,706% ! ! ! ! ! ! 16,9169 ! 64 ! 5,911% ! ! ! ! ! ! 16,2969 ! 65 ! 6,136% ! !_____________________!________________________!____________________! ! ! ! tasso di sconto = 1,5% ! !___________________________________________________________________! TABELLA B. (v.articolo 1, colonna 26) _____________________________________________________________________ ! ! colonna ! colonna ! ! ! 1 ! 2 ! !_____________________!________________________!____________________! ! ! ! ! ! Anno ! Eta' anagrafica ! Anzianita' ! ! ! ! contributiva ! !_____________________!________________________!____________________! ! ! ! ! ! 1996 ! 52 ! 36 ! ! ! ! ! ! 1997 ! 52 ! 36 ! ! ! ! ! ! 1998 ! 53 ! 36 ! ! ! ! ! ! 1999 ! 53 ! 37 ! ! ! ! ! ! 2000 ! 54 ! 37 ! ! ! ! ! ! 2001 ! 54 ! 37 ! ! ! ! ! ! 2002 ! 55 ! 37 ! ! ! ! ! ! 2003 ! 55 ! 37 ! ! ! ! ! ! 2004 ! 56 ! 38 ! ! ! ! ! ! 2005 ! 56 ! 38 ! ! ! ! ! ! 2006 ! 57 ! 39 ! ! ! ! ! ! 2007 ! 57 ! 39 ! ! ! ! ! ! 2008 in poi ! 57 ! 40 ! !_____________________!________________________!____________________! TABELLA C. (v.articolo 1, colonna 27) _____________________________________________________________________ ! ! ! ! Anzianita' ! Anzianita' necessaria ! ! al 31 dicembre 1995 ! al pensionamento ! !_________________________________!_________________________________! ! ! ! ! da 19 a 21 ! 32 ! ! ! ! ! da 22 a 25 ! 31 ! ! ! ! ! da 26 a 29 ! 30 ! !_________________________________!_________________________________! TABELLA D. (v.articolo 1, colonna 27) Riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici _____________________________________________________________________ ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Anni mancanti a 37 ..... ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! !_________________________!_____!_____!_____!_____!_____!_____!_____! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Penalizzazioni ......... ! 1% ! 3% ! 5% ! 7% ! 9% ! 11% ! 13% ! !_________________________!_____!_____!_____!_____!_____!_____!_____! TABELLA E. (v.articolo 1, colonna 29) _____________________________________________________________________ ! ! ! Data entro la quale si matura Data di decorrenza ! ! il requisito contributivo del trattamento ! !___________________________________________________________________! ! ! ! Lavoratori dipendenti pubblici e perivati ! !___________________________________________________________________! ! ! ! 31 dicembre 1994 1 gennaio 1996 per i soggetti ! ! che hanno un'eta' pari o ! ! superiore a 57 anni. ! ! ! ! 1 aprile 1996 per i rimanenti ! ! soggetti. ! ! ! ! 31 dicembre 1995 1 luglio 1996 per i soggetti che! ! hanno un'eta' pari o superiore a! ! 57 anni. ! ! ! ! 1 ottobre 1996 per i rimanenti ! ! soggetti. ! ! ! ! 30 giugno 1996 1 ottobre 1996 per i soggetti ! ! che hanno un'eta' pari o ! ! superiore a 57 anni. ! ! ! ! 31 dicembre 1996 1 gennaio 1997 per i rimanenti ! ! soggetti. ! ! ! ! 30 giugno 1997 1 luglio 1997 per i soggetti ! ! che hanno un'eta' pari o ! ! superiore a 57 anni. ! ! ! ! 31 dicembre 1997 1 gennaio 1998 per i rimanenti ! ! soggetti. ! !___________________________________________________________________! ! ! ! Lavoratori autonomi iscritti all'INPS. ! !___________________________________________________________________! ! ! ! 31 dicembre 1994 1 gennaio 1996 per i soggetti ! ! che hanno un'eta' pari o ! ! superiore a 57 anni. ! ! ! ! 1 aprile 1996 per i rimanenti ! ! soggetti. ! ! ! ! 31 dicembre 1995 1 luglio 1996 per i soggetti ! ! che hanno un'eta' pari o ! ! superiore a 57 anni. ! ! ! ! 1 ottobre 1996 per i soggetti ! ! che hanno piu' di 55 anni. ! ! ! ! 1 gennaio 1997 per i rimanenti ! ! soggetti. ! ! ! ! 31 dicembre 1996 1 gennaio 1997 per i soggetti ! ! che hanno un'eta' pari o ! ! superiore a 57 anni. ! ! ! ! 1 luglio 1997 per i rimanenti ! ! soggetti. ! !___________________________________________________________________! TABELLA F. (v. articolo 1, comma 41) Tabella relativa ai cumuli tra trattamenti pensionistici ai superstiti e redditi del beneficiario _____________________________________________________________________ ! ! ! ! Reddito superiore a 3 volte il ! Percentuale di cumulabilita': ! ! trattamento minimo annuo ! 75 per cento del trattamento ! ! del Fondo pensioni lavoratori ! di reversibilita'. ! ! dipendenti, calcolato in misura ! ! ! pari a 13 volte l'importo in ! ! ! vigore al 1 gennaio. ! ! !_________________________________!_________________________________! ! ! ! ! Reddito superiore a 4 volte il ! Percentuale di cumulabilita': ! ! trattamento minimo annuo ! 60 per cento del trattamento ! ! del Fondo pensioni lavoratori ! di reversibilita'. ! ! dipendenti, calcolato in misura ! ! ! pari a 13 volte l'importo in ! ! ! vigore al 1 gennaio. ! ! !_________________________________!_________________________________! ! ! ! ! Reddito superiore a 5 volte il ! Percentuale di cumulabilita': ! ! trattamento minimo annuo ! 50 per cento del trattamento ! ! del Fondo pensioni lavoratori ! di reversibilita'. ! ! dipendenti, calcolato in misura ! ! ! pari a 13 volte l'importo in ! ! ! vigore al 1 gennaio. ! ! !_________________________________!_________________________________! TABELLA G. (v. articolo 1, comma 42) Tabella relativa ai cumuli tra assegno di invalidita' e redditi da lavoro _____________________________________________________________________ ! ! ! ! Redditi ! Percentuale di riduzione ! !_________________________________!_________________________________! ! ! ! ! Reddito superiore a 4 volte il ! 25 per cento dell'importo ! ! trattamento minimo annuo ! dell'assegno. ! ! del Fondo pensioni lavoratori ! ! ! dipendenti, calcolato in misura ! ! ! pari a 13 volte l'importo in ! ! ! vigore al 1 gennaio. ! ! !_________________________________!_________________________________! ! ! ! ! Reddito superiore a 5 volte il ! 50 per cento dell'importo ! ! trattamento minimo annuo ! dell'assegno. ! ! del Fondo pensioni lavoratori ! ! ! dipendenti, calcolato in misura ! ! ! pari a 13 volte l'importo in ! ! ! vigore al 1 gennaio. ! ! !_________________________________!_________________________________! ____________ AVVERTENZA: Per motivi di urgenza si omette la pubblicazione delle note al testo della presente legge, considerata altresi' la notevole complessita' di redazione delle medesime. Pertanto, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217, si procedera' alla ripubblicazione del testo aggiornato della legge, corredato delle rela tive note esplicative, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 25 agosto 1995. ___________