A s s u n z i o n e   d i   l a v o r a t o r i   s t r a n i e r i                                                       

 

Per assumere un lavoratore straniero il datole di lavoro deve:


1) verificare che sia in possesso di un permesso di soggiorno che consenta di lavorare: lavoro subordinato o anche autonomo o ricongiungimento familiare o motivi umanitari o anche di studio, fino a 20 ore settimanali o 1040 annuali (altrimenti l’assunzione non è lecita ed il datore di lavoro interessato dovrà attendere il nulla osta rilasciato dallo Sportello unico per l’immigrazione, nei limiti delle quote d’ingresso annualmente stabilite dal Governo ).
 

2) se il permesso di soggiorno è stato rilasciato per motivi di lavoro subordinato, stipulare il contratto di soggiorno, con il quale il datore di lavoro garantisce allo straniero un’offerta di lavoro ed un alloggio adeguato e si impegna nei confronti dello stato a comunicare le successive variazioni del rapporto di lavoro e le eventuali spese di rimpatrio (‘mod. Q’).
 

3) consegnare al lavoratore la lettera di assunzione ed effettuare tutti gli adempimenti ordinariamente previsti anche a seguito dell’assunzione dei lavoratori italiani (I.N.A.I.L., I.N.P.S., Centro per l’impiego).
 

4) trasmettere il contratto di soggiorno allo Sportello unico per l’immigrazione entro 5 giorni.
 

5) successivamente comunicare allo Sportello unico per l’immigrazione ogni variazione relativa alla data di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro o al trasferimento ad altra sede di lavoro (oltre alle ordinarie comunicazioni di cessazione del rapporto di lavoro al Centro per l’impiego, I.N.A.I.L., ecc…).
 

6) Infine, entro quaranta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, il cittadino straniero è tenuto a dichiarare la propria disponibilità al Centro per l’impiego, al fine di poter usufruire del periodo minimo di sei mesi per la ricerca di una nuova occupazione.
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