A s s u n z i o n e d i l a v o r a t o r i s t r a n i e r i
Per assumere un lavoratore straniero il datole di lavoro deve:
1) verificare che sia in possesso di un permesso di soggiorno che consenta di
lavorare: lavoro subordinato o anche autonomo o ricongiungimento familiare o
motivi umanitari o anche di studio, fino a 20 ore settimanali o 1040 annuali
(altrimenti l’assunzione non è lecita ed il datore di lavoro interessato dovrà
attendere il nulla osta rilasciato dallo Sportello unico per l’immigrazione, nei
limiti delle quote d’ingresso annualmente stabilite dal Governo ).
2) se il
permesso di soggiorno è stato rilasciato per motivi di lavoro subordinato,
stipulare il contratto di soggiorno, con il quale il datore di lavoro garantisce
allo straniero un’offerta di lavoro ed un alloggio adeguato e si impegna nei
confronti dello stato a comunicare le successive variazioni del rapporto di
lavoro e le eventuali spese di rimpatrio (‘mod. Q’).
3)
consegnare al lavoratore la lettera di assunzione ed effettuare tutti gli
adempimenti ordinariamente previsti anche a seguito dell’assunzione dei
lavoratori italiani (I.N.A.I.L., I.N.P.S., Centro per l’impiego).
4)
trasmettere il
contratto di soggiorno allo Sportello unico per l’immigrazione entro 5 giorni.
5)
successivamente comunicare allo Sportello unico per l’immigrazione ogni
variazione relativa alla data di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro o
al trasferimento ad altra sede di lavoro (oltre alle ordinarie comunicazioni di
cessazione del rapporto di lavoro al Centro per l’impiego, I.N.A.I.L., ecc…).
6) Infine,
entro quaranta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, il cittadino
straniero è tenuto a dichiarare la propria disponibilità al Centro per
l’impiego, al fine di poter usufruire del periodo minimo di sei mesi per la
ricerca di una nuova occupazione.
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