D i s o c c u p a z i o n e
Il diritto
all'indennità di disoccupazione spetta al lavoratore che abbia maturato almeno 2
anni di assicurazione obbligatoria ed almeno 52 settimane di contribuzione nel
biennio precedente l'inizio dello stato di disoccupazione.
Nel computo dei
suddetti periodi vanno compresi anche i periodi di contribuzione figurativa
relativa alle seguenti situazioni:
astensione (obbligatoria e facoltativa) per maternità;
servizio militare effettivo (volontario e obbligatorio);
lavoro all'estero, se la contribuzione figurativa è riconosciuta in base agli accordi di sicurezza sociale.
La domanda per ottenere l'indennità di disoccupazione deve essere presentata in forma scritta (Modello DS/21) all'INPS.
Il lavoratore deve allegare:
una dichiarazione del datore di lavoro (Modello DS/22) o, in alternativa, un modello di dichiarazione sostitutiva appositamente predisposto dall'INPS;
una autocertificazione che dichiari il possesso dei requisiti richiesti per l'ottenimento dell'indennità.
Per quanto attiene il diritto al pagamento, il disoccupato deve:
mantenere, presso il Centro per l'Impiego competente, lo stato di disoccupazione;
comunicare direttamente all'INPS qualsivoglia variazione intervenga nella sua condizione di lavoratore in cerca di occupazione ed indicare i giorni in cui ha prestato lavoro occasionale.
La domanda deve essere presentata entro 60 giorni dall'inizio della disoccupazione indennizzabile.
L'indennità di disoccupazione è corrisposta per un massimo di 180 giorni (9 mesi per i soggetti di età pari o superiore a 50 anni alla data di cessazione del rapporto di lavoro).
L'indennità di disoccupazione è calcolata in percentuale sulla retribuzione media soggetta a contribuzione relativa ai 3 mesi precedenti l'inizio dello stato di disoccupazione.
Il disoccupato cessa di usufruire dell'indennità di disoccupazione quando:
trova una nuova occupazione stabile (superiore a 5 giorni);
perde qualunque capacità di lavoro;
diventa titolare di pensione diretta;
senza giustificato motivo non prova il permanere dello stato di disoccupazione;
rifiuta avviato ad un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro;
risulta occupato in opere o servizi di pubblica utilità.
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