I m p u g n a z i o n e   d e l   l i c e n z i a m e n t o                                                          

 

Il licenziamento può essere illegittimo e oggetto di impugnativa qualora contenga uno dei seguenti vizi:

L'impugnazione al licenziamento può essere proposta dal lavoratore, dall'associazione sindacale cui aderisce il lavoratore, da un rappresentate del lavoratore o da un terzo (ad esempio il legale del lavoratore).

L'impugnazione del licenziamento può avvenire con qualsiasi atto scritto stragiudiziale purché idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore.

L'impugnazione del licenziamento deve avvenire entro 60 giorni  decorrenti dal ricevimento della sua comunicazione. Questo vige esclusivamente per l'impugnazione del licenziamento per  giusta causa o giustificato motivo, mentre, per le altre ipotesi l'impugnazione può compiersi senza limiti di tempo, purché entro il termine di prescrizione ordinaria decennale.

La comunicazione della richiesta del tentativo di conciliazione sospende il decorso del termine di decadenza per la durata del tentativo stesso e per i 20 giorni successivi alla sua conclusione.

Il lavoratore che non abbia tempestivamente proposto impugnazione del licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo perde il diritto alla tutela garantita dalla legge.

il termine di decadenza per l'impugnazione del licenziamento avvenuto durante la malattia o l'infortunio decorre dal giorno in cui il lavoratore ne abbia avuto legale conoscenza e non dalla cessazione dell'eventuale incapacità temporanea dovuta a malattia o infortunio.

 

Se il licenziamento viene dichiarato illegittimo cosa succede?
Nelle aziende che hanno fino a 15 dipendenti (tutela obbligatoria) la legge impone al datore di lavoro di scegliere tra la reintegrazione nel posto di lavoro e il pagamento di un’indennità (tra 2,5 e 6 mensilità, salvo eccezioni). Nelle aziende con più di 15 dipendenti nell’unità produttiva o con più di 60 dipendenti sul territorio nazionale, la tutela reale impone al datore di lavoro la reintegrazione nel posto di lavoro e un risarcimento pari alla retribuzione dal giorno del licenziamento fino al giorno della reintegrazione (minimo 5 mensilità); inoltre il lavoratore (solo lui, non l’azienda!) ha facoltà di chiedere in sostituzione della reintegrazione entro 30 giorni un’indennità pari a 15 mensilità di retribuzione globale di fatto
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