L'organizzazione dell'orario di lavoro è disciplinato dal Decreto Legislativo dell'8 aprile 2003, n. 66, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2003 - Supplemento Ordinario n. 61.
Qui di seguito sono presenti alcune definizioni inerenti l'orario di lavoro.
5. Sanzioni
ORARIO ORDINARIO
L'orario di lavoro è:
Qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni.
L'orario normale di lavoro:
Dev’essere necessariamente indicato sulla lettera di assunzione anche mediante rinvio ai CCNL e comunque non può superare il limite di 40 ore settimanali. La contrattazione collettiva può stabilire un orario normale di lavoro minore o riferirlo alla media in un periodo non superiore ad un anno con le eccezioni previste dall’art. 16.
(art. 3)
Orario normale di lavoro fino a 48 ore (art. 16)
L’orario normale di lavoro può superare le 40 ore settimanali per :
Lavori agricoli e stagionali ex art. 4 del R.D. n. 692/1923;
Lavorazioni industriali elencate nel R.D.n.1957/1923 ed esigenze previste dagli artt. 8 e 10 del R.D.n. 1955/1923: necessità tecniche e stagionali o casi particolari, come inventario, prove straordinarie, lavori preparatori, custodia o vigilanza dell’azienda;
ricerca e coltivazione di idrocarburi, sia in mare che in terra, di posa di condotte e di installazione in mare;
lavori discontinui e di semplice attesa o custodia R.D. 2657/23;
i commessi viaggiatori o piazzisti;
il personale viaggiante dei servizi pubblici di trasporto terrestre;
gli operai agricoli a tempo determinato;
giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti dipendenti da agenzie di stampa, aziende editrici e radiotelevisive
personale poligrafico addetto alla composizione, stampa e spedizione di quotidiani e settimanali e documenti necessari agli organi legislativi e amministrativi nazionali e locali, nonché alle attività produttive delle agenzie di stampa;
personale addetto dei servizi di informazione radiotelevisiva;
Personale del Poligrafico e della Zecca di stato di cui all’art. 1 della L. 20.4.1978, n. 194 ed art. 2 della L. 13.7.1966, n. 559;
per assicurare la continuità dei servizi di interesse pubblico,
– nei settori delle poste, autostrade, servizi portuali, aeroportuali, e di
trasporto;
– telecomunicazioni, produzione, trasformazione, distribuzione, trattamento ed
erogazione di elettricità, gas, calore ed acqua e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani;
– servizi funebri e cimiteriali richiesti dall’autorità giudiziaria, sanitaria o
di pubblica sicurezza;
gestori di impianti di distribuzione di carburante non autostradali;
personale non impiegatizio dipendente da stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e pisciali.
STRAORDINARIO
Limiti al lavoro straordinario
In difetto
di disciplina collettiva, lo straordinario è ammesso:
1) previo accordo fino a 250 ore annue
2) inoltre in particolari casi di
eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle
tramite l’assunzione di altri lavoratori;
forza maggiore o pericolo grave e immediato alle persone o alla produzione;
Eventi particolari come mostre, fiere e manifestazioni, preventivamente
comunicati alle RSU ed ai competenti uffici
(art. 5)
Maggiorazioni per lavoro straordinario
Il lavoro
straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni
previste dalla contrattazione collettiva.
I contratti
collettivi possono consentire che i lavoratori usufruiscano di riposi
compensativi, in aggiunta o in alternativa alle maggiorazioni
(art. 5)
Durata
massima dell'orario di lavoro
In ogni
caso, l’orario di lavoro non può superare la media di 48 ore settimanali
nel quadrimestre o nel maggior periodo di riferimento stabilito dalla
contrattazione collettiva, per ragioni obiettive, fino a 6 o 12 mesi, senza considerare ferie e malattie
e senza considerare le ore di straordinario per cui il lavoratore ha beneficiato
del riposo compensativo
(art. 4 e 6)
Comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro
Il
superamento delle 48 ore settimanali
nelle unità produttive oltre 10 dipendenti
va comunicato alla DPL entro 30 giorni
dalla scadenza del quadrimestre o maggior
periodo di riferimento previsto dalla contrattazione collettiva
(art. 4, 5° comma)
PAUSE - RIPOSI - FERIE
Il riposo giornaliero
Al lavoratore spettano ogni 24 ore almeno 11 ore di riposo consecutivo, fruito in modo consecutivo, fatte salve la attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.
(art. 7)
Le pause
Qualora
l’orario di lavoro giornaliero superi le 6 ore
deve essere interrotto da una pausa secondo le modalità e la durata stabilite
dai contratti collettivi, o in mancanza, di almeno 10 minuti.
(art. 8)
Il riposo settimanale
Il
lavoratore ha diritto ad almeno 24 ore consecutive di riposo ogni sette giorni,
di regola in coincidenza con la domenica
da cumulare alle 11 ore di riposo giornaliero;
Con le deroghe al riposo domenicale e le eccezioni al principio del riposo
settimanale previste dall’art. 9.
(art. 9)
Deroghe al riposo settimanale
Il riposo può cadere in giorni diversi per le attività di cui al D.M. 22.6.1935, che sarà ulteriormente aggiornato sentite le parti sociali, caratterizzate da:
uso di forni a combustione o a energia elettrica per processi caratterizzati dalla continuità della combustione ed operazioni collegate o attività ad alto assorbimento di energia elettrica
attività industriali il cui processo richieda, in tutto o in parte, lo svolgimento continuativo per ragioni tecniche;
industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima o al prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della loro utilizzazione
servizi il cui funzionamento domenicale corrisponda a esigenze tecniche o interessi rilevanti della collettività o sia di pubblica utilità;
attività che richiedano l'impiego di impianti e macchinari ad alta intensità di capitali o ad alta tecnologia;
attività di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 1934, n. 370;
attività indicate agli articoli 11, 12, 13 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.
Altre deroghe previste dai contratti collettivi saranno inserite entro 30 gg.
(art. 9, 3° e 5° comma)
Eccezioni al riposo settimanale
Attività a turni: ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire del riposo tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio dell’altra
Attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;
Nel settore dei trasporti ferroviari: attività discontinue, a bordo dei treni o connesse con gli orari e la continuità e regolarità del traffico ferroviario;
Diverse previsioni dei contratti collettivi, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 17, comma 4, del riposo compensativo ed adeguata protezione.
(art. 9, 2° comma)
Le ferie
Il
lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di almeno 4 settimane all’anno, di cui almeno
2 settimane entro l’anno, a richiesta consecutive, 2 settimane nei 18 mesi successivi
che non possono essere sostituite da eventuali indennità per ferie non godute,
salvo il caso di risoluzione del rapporto.
(art. 10)
LAVORO NOTTURNO
Il lavoro notturno
Si
definisce periodo notturno il periodo di almeno 7 ore consecutive
comprendenti l’intervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino.
(art. 1, lett. d)
Il lavoratore notturno
E’ il
lavoratore che svolge durante il periodo notturno:
- 3 ORE del suo orario giornaliero normale (definizione legale)
- o secondo i CONTRATTI COLLETTIVI (definizione contrattuale)
- o in mancanza per 80 gg lavorativi all’anno
(definizione residuale)
(art. 1, lett. e)
Divieto al lavoro notturno
Donne in
stato di gravidanza o puerperio
(dall’accertamento dello stato di gravidanza ad un anno dopo il parto)
Minori di 18 anni, compresi gli apprendisti (fatte salve talune eccezioni per gli adolescenti)
Limiti di durata del lavoro notturno
L’orario
dei lavoratori notturni non può superare 8 ore
nelle 24 ore o nel maggior periodo di riferimento stabilito dalla contrattazione
collettiva, salve le particolari lavorazioni elencate con apposito D.M.
(art. 13)
La sicurezza sul lavoro notturno
Durante il
lavoro notturno il datore di lavoro garantisce:
previa informativa alle rappresentanze sindacali
un livello di servizi e di sicurezza sul lavoro adeguato ed equivalente a quello
diurno
misure di protezione personale e collettiva appropriate per le lavorazioni che
comportano rischi particolari.
(art. 13 e 14)
SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI
Dal 1 settembre ’04, nuove sanzioni sono state introdotte dal D.L.vo n. 213/2004 in materia di :
Orario di lavoro e periodi di riposo
Lavoro straordinario
Lavoro notturno
(art. 18-bis)
I N A D E M P I M E N T O |
S A N Z I O N E |
|
sanzione amm. da 25 a 154 o da 154 a 1’032 ( - ) oltre 5 lavoratori o 50 settimane, senza misura ridotta per aver richiesto un orario normale di lavoro superiore a 40 ore settimanali o al minor orario di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva |
|
sanzione amm. da 105 a 630 (210,00) per non aver concesso al lavoratore almeno 11 ore di riposo giornaliero, continuative o anche non continuative, se si tratta di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata |
|
sanzione amm. da 105 a 630 (210,00) per non aver concesso al lavoratore almeno 24 ore di riposo settimanale, consecutive, di regola coincidenti con la domenica, oltre al riposo giornaliero di 11 ore |
|
sanzione amm. da 130 a 780 (260,00) per non aver concesso un periodo annuale di ferie di almeno 4 settimane, di cui 2 godute entro l’anno e 2 entro 18 mesi, o 24 se previsto dalla contrattazione collettiva, per ogni periodo e per ciascun lavoratore
|
|
sanzione amm. da 103 a 200 (66,67) per non avere comunicato alla D.P.L. il superamento di 48 ore settimanali, in unità con più di 10 dipendenti entro 30 gg dalla fine del quadrimestre (fisso) |
|
sanzione amm. da 130 a 780 (260,00) per avere superato la media di 48 ore settimanali di lavoro nel quadrimestre o nel maggior periodo di riferimento stabilito dalla contrattazione collettiva, per ogni periodo e per ogni lavoratore |
|
sanzione amm. da 25 a 154 o da 154 a 1’032 ( - ) oltre 5 lavoratori o 50 settimane, senza misura ridotta per aver superato le 250 ore annue di straordinario, in difetto di disciplina collettiva applicabile |
|
sanzione amm. da 25 a 154 o da 154 a 1’032 ( - ) oltre 5 lavoratori o 50 settimane, senza misura ridotta per aver preteso lo straordinario senza previo accordo con il lavoratore, in difetto di disciplina collettiva |
|
sanzione amm. da 25 a 154 o da 154 a 1’032 ( - )
per non aver computato a parte lo straordinario |
|
sanzione amm. da 25 a 154 o da 154 a 1’032 ( - ) oltre 5 lavoratori o 50 settimane, senza misura ridotta per non avere retribuito il lavoro straordinario con le maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva |
|
sanzione amm. da 51 a 154 (66,67) per aver superato il limite di 8 ore di lavoro notturno in media nelle 24 ore o nel maggior periodo di riferimento stabilito dalla contrattazione collettiva (salve lavorazioni particolarmente rischiose elencate in un apposito D.M.) per ogni lavoratore e per ogni giornata |
DIVIETO DI LAVORO NOTTURNO (art. 11 e 18-bis, co.1 D.Lgs. 66/03) * prescrizione |
ammenda da € 516 a 2'582 o da 2 a 4 mesi d’arresto
|
* prescrizione |
ammenda da 1’549 a 4’131 o da 3 a 6 mesi d’arresto per non avere effettuato le visite mediche preventive e periodiche, almeno ogni 2 anni, ai lavoratori notturni |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it