O r a r i o   d i   l a v o r o                                                          

 

L'organizzazione dell'orario di lavoro è disciplinato dal Decreto Legislativo dell'8 aprile 2003, n. 66, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2003 - Supplemento Ordinario n. 61.

Qui di seguito sono presenti alcune definizioni inerenti l'orario di lavoro.

 

 1. Orario ordinario

 2. Straordinario

 3. Pause - Riposi - Ferie

 4. Lavoro notturno

 5. Sanzioni

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ORARIO ORDINARIO                                              

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L'orario di lavoro è:

Qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni.

 

L'orario normale di lavoro:

Dev’essere necessariamente indicato sulla lettera di assunzione anche mediante rinvio ai CCNL e comunque non può superare il limite di 40 ore settimanali. La contrattazione collettiva può stabilire un orario normale di lavoro minore o riferirlo alla media in un periodo non superiore ad un anno con le eccezioni previste dall’art.  16.

(art. 3)

 

Orario normale di lavoro fino a 48 ore (art. 16)

L’orario normale di lavoro può superare le 40 ore settimanali per :

  1. Lavori agricoli e stagionali ex art. 4 del R.D. n. 692/1923;

  2. Lavorazioni industriali elencate nel R.D.n.1957/1923 ed esigenze previste dagli artt. 8 e 10 del R.D.n. 1955/1923: necessità tecniche e stagionali o casi particolari, come inventario, prove straordinarie, lavori preparatori, custodia o vigilanza dell’azienda;

  3. ricerca e coltivazione di idrocarburi, sia in mare che in terra, di posa di condotte e di installazione in mare;

  4. lavori discontinui e di semplice attesa o custodia R.D. 2657/23;

  5. i commessi viaggiatori o piazzisti;

  6. il personale viaggiante dei servizi pubblici di trasporto terrestre;

  7. gli operai agricoli a tempo determinato;

  8. giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti dipendenti da agenzie di stampa, aziende editrici e radiotelevisive

  9. personale poligrafico addetto alla composizione, stampa e spedizione di quotidiani e settimanali e documenti necessari agli organi legislativi e amministrativi nazionali e locali, nonché alle attività produttive delle agenzie di stampa;

  10. personale addetto dei servizi di informazione radiotelevisiva;

  11. Personale del Poligrafico e della Zecca di stato di cui all’art. 1 della L. 20.4.1978, n. 194 ed art. 2 della L. 13.7.1966, n. 559;

  12. per assicurare la continuità dei servizi di interesse pubblico,
    – nei settori delle poste, autostrade, servizi portuali, aeroportuali, e di trasporto;
    – telecomunicazioni, produzione, trasformazione, distribuzione, trattamento ed erogazione di elettricità, gas, calore ed acqua e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
    – servizi funebri e cimiteriali richiesti dall’autorità giudiziaria, sanitaria o di pubblica sicurezza;

  13. gestori di impianti di distribuzione di carburante non autostradali;

  14. personale non impiegatizio dipendente da stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e pisciali.

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STRAORDINARIO

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Limiti al lavoro straordinario

In difetto di disciplina collettiva, lo straordinario è ammesso:
1) previo accordo fino a 250 ore annue
2) inoltre in particolari casi di
eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle tramite l’assunzione di altri lavoratori;
forza maggiore o pericolo grave e immediato alle persone o alla produzione;
Eventi particolari come mostre, fiere e manifestazioni, preventivamente comunicati alle RSU ed ai competenti uffici
(art.  5)
 

Maggiorazioni per lavoro straordinario

Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva.
I contratti collettivi possono consentire che i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi, in aggiunta o in alternativa alle maggiorazioni
(art.  5)
 

Durata massima dell'orario di lavoro
In ogni caso, l’orario di lavoro non può superare la media di 48 ore settimanali nel quadrimestre o nel maggior periodo di riferimento stabilito dalla contrattazione collettiva, per ragioni obiettive, fino a 6 o 12 mesi, senza considerare ferie e malattie e senza considerare le ore di straordinario per cui il lavoratore ha beneficiato del riposo compensativo
(art. 4 e 6)
 

Comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro

Il superamento delle 48 ore settimanali nelle unità produttive oltre 10 dipendenti va comunicato alla DPL entro 30 giorni
dalla scadenza del quadrimestre o maggior periodo di riferimento previsto dalla contrattazione collettiva

(art. 4, 5° comma)


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PAUSE - RIPOSI - FERIE

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Il riposo giornaliero

Al lavoratore spettano ogni 24 ore almeno 11 ore di riposo consecutivo, fruito in modo consecutivo, fatte salve la attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.

(art.  7)

 

Le pause

Qualora l’orario di lavoro giornaliero superi le 6 ore deve essere interrotto da una pausa secondo le modalità e la durata stabilite dai contratti collettivi, o in mancanza, di almeno 10 minuti.
(art.  8)

 

Il riposo settimanale

Il lavoratore ha diritto ad almeno 24 ore consecutive di riposo ogni sette giorni, di regola in coincidenza con la domenica
da cumulare alle 11 ore di riposo giornaliero; Con le deroghe al riposo domenicale e le eccezioni al principio del riposo settimanale previste dall’art. 9.
(art.  9)

 

Deroghe al riposo settimanale

Il riposo può cadere in giorni diversi per le attività di cui al D.M. 22.6.1935, che sarà ulteriormente aggiornato sentite le parti sociali, caratterizzate da:

  1. uso di forni a combustione o a energia elettrica per processi caratterizzati dalla continuità della combustione ed operazioni collegate o attività ad alto assorbimento di energia elettrica

  2. attività industriali il cui processo richieda, in tutto o in parte, lo svolgimento continuativo per ragioni tecniche;

  3. industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima o al prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della loro utilizzazione

  4. servizi il cui funzionamento domenicale corrisponda a esigenze tecniche o interessi rilevanti della collettività o sia di pubblica utilità;

  5. attività che richiedano l'impiego di impianti e macchinari ad alta intensità di capitali o ad alta tecnologia;

  6. attività di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 1934, n. 370;

  7. attività indicate agli articoli 11, 12, 13 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

    Altre deroghe previste dai contratti collettivi saranno inserite entro 30 gg.
    (art. 9, 3° e 5° comma)
     

Eccezioni al riposo settimanale

  1. Attività a turni: ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire del riposo tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio dell’altra

  2. Attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;

  3. Nel settore dei trasporti ferroviari: attività discontinue, a bordo dei treni o connesse con gli orari e la continuità e regolarità del traffico ferroviario;

  4. Diverse previsioni dei contratti collettivi, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 17, comma 4, del riposo compensativo ed adeguata protezione.

(art. 9, 2° comma)
 

Le ferie

Il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di almeno 4 settimane all’anno, di cui almeno 2 settimane entro l’anno, a richiesta consecutive, 2 settimane nei 18 mesi successivi che non possono essere sostituite da eventuali indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto.
(art. 10)

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LAVORO NOTTURNO

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Il lavoro notturno
Si definisce periodo notturno il periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino.

(art. 1, lett. d)
 

Il lavoratore notturno

E’ il lavoratore che svolge durante il periodo notturno:
 

    - 3 ORE del suo orario giornaliero normale (definizione legale)

    - o secondo i CONTRATTI COLLETTIVI (definizione contrattuale)

    - o in mancanza per 80 gg lavorativi all’anno (definizione residuale)
(art. 1, lett. e)

 

Divieto al lavoro notturno

  • Donne in stato di gravidanza o puerperio
    (dall’accertamento dello stato di gravidanza ad un anno dopo il parto)

  • Minori di 18 anni, compresi gli apprendisti (fatte salve talune eccezioni per gli adolescenti)

Limiti di durata del lavoro notturno

 

L’orario dei lavoratori notturni non può superare 8 ore nelle 24 ore o nel maggior periodo di riferimento stabilito dalla contrattazione collettiva, salve le particolari lavorazioni elencate con apposito D.M.
(art. 13)

 

La sicurezza sul lavoro notturno

Durante il lavoro notturno il datore di lavoro garantisce:
previa informativa alle rappresentanze sindacali un livello di servizi e di sicurezza sul lavoro adeguato ed equivalente a quello diurno misure di protezione personale e collettiva appropriate per le lavorazioni che comportano rischi particolari.

(art. 13 e 14)

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SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI

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Dal 1 settembre ’04, nuove sanzioni sono state introdotte dal D.L.vo n. 213/2004 in materia di :

  • Orario di lavoro e periodi di riposo

  • Lavoro straordinario

  • Lavoro notturno
     

    (art. 18-bis)

I N A D E M P I M E N T O

S A N Z I O N E

ORARIO NORMALE DI LAVORO

(art. 3 e 18-bis, co.6, , D.Lgs. 66/03)

sanzione amm. da 25 a 154 o da 154 a 1’032   (   -   )

oltre 5 lavoratori o 50 settimane, senza misura ridotta

per aver richiesto un orario normale di lavoro superiore a 40 ore settimanali o al minor orario di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva

RIPOSO GIORNALIERO

(art. 7 e 18-bis, co.4, D.Lgs. 66/03)

sanzione amm. da            105  a  630            (210,00)

per non aver concesso al lavoratore almeno 11 ore di riposo giornaliero, continuative o anche non continuative, se si tratta di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata

RIPOSO SETTIMANALE

(art. 9 e 18-bis, co.4, D.Lgs. 66/03)

sanzione amm. da            105  a  630            (210,00)

per non aver concesso al lavoratore almeno 24 ore di riposo settimanale, consecutive, di regola coincidenti con la domenica, oltre al riposo giornaliero di  11 ore

FERIE

(art. 10 e 18-bis, co.3, D.Lgs. 66/03)

 

sanzione amm. da            130  a  780            (260,00)

per non aver concesso un periodo annuale di ferie di almeno 4 settimane, di cui 2 godute entro l’anno e 2 entro 18 mesi, o 24 se previsto dalla contrattazione collettiva, per ogni periodo e per ciascun lavoratore

 

COMUNICAZIONE OLTRE 48 ORE

(art. 4, co.5 e 18-bis, co.5 D.Lgs. 66/03)

* diffida

sanzione amm. da            103  a  200               (66,67)

per non avere comunicato alla D.P.L. il superamento di 48 ore settimanali, in unità con più di 10 dipendenti entro 30 gg dalla fine del quadrimestre (fisso)

STRAORDINARIO OLTRE 48 ORE

(art. 4, co.2 e 18-bis, co.3 D.Lgs. 66/03)

sanzione amm. da            130  a  780             (260,00)

per avere superato la  media di 48 ore settimanali di lavoro nel quadrimestre o nel maggior periodo di riferimento stabilito dalla contrattazione collettiva, per  ogni periodo e per  ogni lavoratore

STRAORDINARIO oltre 250 ORE

(art. 5, co.3 e 18-bis, co.6 D.Lgs. 66/03)

sanzione amm. da 25 a 154 o da 154 a 1’032    (   -   )

oltre 5 lavoratori o 50 settimane, senza misura ridotta per aver superato le 250 ore annue di straordinario, in difetto di disciplina collettiva applicabile

STRAORDINARIO senza ACCORDO

(art. 5, co.3 e 18-bis, co.6 D.Lgs. 66/03)

sanzione amm. da 25 a 154 o da 154 a 1’032    (   -   )

oltre 5 lavoratori o 50 settimane, senza misura ridotta

per aver preteso lo straordinario senza previo accordo con il lavoratore, in difetto di disciplina collettiva

COMPUTO STRAORDINARIO

(art. 5, co.5 e 18-bis, co.6 D.Lgs. 66/03)

* diffida

sanzione amm. da 25 a 154 o da 154 a 1’032    (   -   )

oltre 5 lavoratori o 50 settimane, senza misura ridotta,

per non aver computato a parte lo straordinario

MAGGIORAZIONE STRAORDINARIO

(art. 5, co.5 e 18-bis, co.6 D.Lgs. 66/03)

* diffida

sanzione amm. da 25 a 154 o da 154 a 1’032    (   -   )

oltre 5 lavoratori o 50 settimane, senza misura ridotta

per non avere retribuito il lavoro straordinario con le maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva

LIMITI AL LAVORO NOTTURNO

(art. 13 e 18-bis, co.7 D.Lgs. 66/03)

sanzione amm. da             51   a   154              (66,67)

per aver superato il limite di 8 ore di lavoro notturno in media nelle 24 ore o nel maggior periodo di riferimento stabilito dalla contrattazione collettiva (salve lavorazioni particolarmente rischiose elencate in un apposito D.M.) per ogni lavoratore e per ogni giornata

DIVIETO DI LAVORO NOTTURNO

(art. 11 e 18-bis, co.1 D.Lgs. 66/03)

* prescrizione

ammenda da € 516 a 2'582 o da 2 a 4 mesi d’arresto

per avere richiesto lavoro notturno vietato :

 

a gestanti e puerpere fino ad 1 anno di età in ogni caso

 

o nonostante il dissenso scritto almeno 24 ore prima da:

 

-lavoratori con un figlio convivente fino a 3 anni -unici affidatari di un figlio convivente fino a 12 anni

-che abbiano a carico un soggetto disabile

VISITE PER LAVORO NOTTURNO

(art. 14 e 18-bis, co.2 D.Lgs. 66/03)

* prescrizione

ammenda da 1’549 a 4’131 o da 3 a 6 mesi d’arresto

per non avere effettuato le visite mediche preventive e periodiche, almeno ogni 2 anni, ai lavoratori notturni

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D.L.vo 66/03 - D.L.vo 213/04

 

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