P r o v v e d i m e n t o d i s c i p l i n a r e
Contestazione
Qualora il datore di lavoro venga a conoscenza di un fatto che integra un'ipotesi di infrazione disciplinare deve contestare l'addebito al lavoratore (art. 7, comma 2, Legge 300/70).
La contestazione è condizione di procedibilità del provvedimento sanzionatorio. Non richiede particolari formalità, deve contenere la manifestazione dell'intenzione del datore di lavoro di considerare le circostanze addebitate come illecito disciplinare.
La contestazione può essere effettuata anche da ogni altro rappresentante del datore lavoro, purché superiore al lavoratore, senza che sia necessario alcuno specifico conferimento di poteri.
I requisiti devono essere quelli della specificità, immediatezza e immutabilità dei fatti contestati e deve essere portata a conoscenza del lavoratore con le modalità stabilite dalla legge.
Deve fornire le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto nel quale il datore di lavoro ha ravvisato le infrazioni disciplinari.
L'addebito deve essere tempestivamente contestato. L'immediatezza della contestazione deve essere valutata con riferimento al momento della commissione o della conoscenza del fatto contestato. Il decorrere di un considerevole lasso di tempo tra la commissione dell'infrazione e l'attivazione della procedura può comportare la tacita manifestazione di volontà del datore di lavoro di non sanzionare il comportamento del lavoratore. Il datore di lavoro può provvedere a sospendere il lavoratore qualora i tempi del procedimento disciplinare intrapreso siano incompatibili con la presenza di quest'ultimo all'interno dell'azienda. La sospensione cautelativa non è un provvedimento disciplinare e non comporta la sospensione della retribuzione.
Il principio dell'immutabilità rende necessario che i fatti su cui si fonda il provvedimento sanzionatorio coincidano con quelli oggetto dell'avvenuta contestazione ed è finalizzato a tutelare il diritto di difesa del lavoratore.
La contestazione di infrazioni comportanti sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero verbale deve avvenire per iscritto. L'avvenuta contestazione dell'addebito può essere provata con ogni mezzo. Qualora il datore di lavoro abbia inoltrato la lettera di contestazione mediante raccomandata è sufficiente, quale prova dell'avvenuto avviso, la giacenza del plico postale.
Difesa
Il lavoratore può produrre, entro 5 giorni dalla contestazione (decorrenza dalla data di ricezione), le proprie difese e controdeduzioni in forma orale o scritta. La sanzione disciplinare irrogata senza l'audizione orale, eventualmente richiesta dal lavoratore, è illegittima. Nel corso del procedimento disciplinare il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Irrogazione della sanzione
Una volta esperita validamente la procedura disciplinare, il datore di lavoro può intimare il provvedimento sanzionatorio. Nella comunicazione di irrogazione della sanzione non è necessario riproporre analiticamente le ragioni del provvedimento sanzionatorio essendo sufficiente il richiamo alla precedente contestazione di addebito.
Per il legittimo esercizio del potere disciplinare è necessario che vi sia proporzionalità tra la infrazione commessa e la sanzione irrogata.
Commette "recidiva" il lavoratore che nell'arco di un biennio reiteri il comportamento che ha dato luogo ad un precedente provvedimento disciplinare. I precedenti disciplinari devono formare oggetto di preventiva contestazione al lavoratore a pena di nullità della sanzione.
Tipologie sanzionatorie
Ammonizione scritta: per le infrazioni di minore gravità;
Multa: per le mancanze più gravi di quelle censurabili o in caso di recidiva. Consiste nella trattenuta in busta paga dell'importo corrispondente ad un massimo di 4 ore di retribuzione base.
Sospensione: comporta l'interruzione dell'erogazione retributiva per l'intera sua durata. Non può eccedere i 10 giorni.
Trasferimento: se prevista dalla contrattazione collettiva, è legittimo il trasferimento disposto a seguito di situazioni soggettive connesse al comportamento del dipendente, quando tale condotta abbia prodotto conseguenze rilevanti come elementi di disorganizzazione e disfunzione dell'unità produttiva.
Le sanzioni previste dai principali contratti collettivi: clicca qui
Impugnazione del provvedimento
Le sanzioni disciplinari irrogate hanno efficacia immediata.
Il lavoratore che vuole opporsi al provvedimento comminatogli può:
promuovere, entro i 20 giorni successivi all'applicazione della sanzione, la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato al fine di ottenere la revoca o la conversione del provvedimento. Questa procedura porta alla sospensione, fino alla pronuncia del lodo, dell'efficacia della sanzione disciplinare già intimata. Il lavoratore ed il datore di lavoro dovranno nominare, in seno al collegio, il proprio rappresentante (arbitro). Se il datore di lavoro non nomina il proprio arbitro la sanzione decade. L'accordo formulato dal collegio arbitrale è insindacabile nel merito mentre può essere impugnato, entro 5 anni, per motivi di legittimità. (modello di richiesta collegio arbitrale).
impugnare la sanzione davanti all'autorità giudiziaria. In tale ipotesi spetta al lavoratore l'irrilevanza della dei fatti contestatigli.
CCNL | Tipologia di sanzioni applicabili |
Alimentari |
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Autotrasporto merci e logistica |
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CAlzature |
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Carta |
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Chimici |
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Gomma/Plastica |
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Grafici/Editoriali |
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Legno/Arredamento |
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Metalmeccanici |
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Terziario |
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Tessili |
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Turismo |
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