PART-TIME

 

D: La “riforma Biagi” modifica il lavoro a tempo parziale?

 

R: Sì, l’art. 46 del D.Lgs. n. 276/2003 introduce diverse modifiche al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 in materia di lavoro a tempo parziale.

 

D: Entra subito in vigore la riforma del part-time?

 

R: Sì, le modifiche in materia di lavoro a tempo parziale entrano immediatamente in vigore, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del d.lgs. n. 276/2003, avvenuta il 9 ottobre, quindi a partire dal 24 ottobre 2003.

 

D: A chi si applica la riforma del part-time?

 

R: Il decreto attuativo della riforma Biagi non trova applicazione per le Pubbliche Amministrazioni, tuttavia il D.L.vo 61/2000, che il nuovo decreto è intervenuto a modificare, si applica invece ai rapporti di lavoro part-time conclusi da qualunque datore di lavoro.

 

D: Cos’è il lavoro a tempo parziale?

 

R: Si definisce rapporto di lavoro a tempo parziale quello caratterizzato da un orario di lavoro inferiore a quello normale, che di regola è stabilito dalla legge in 40 ore settimanali, ma i contratti collettivi possono prevedere un orario normale inferiore.

 

D: Cos’è il part-time “orizzontale”?

 

R: Il rapporto di lavoro caratterizzato da un orario giornaliero inferiore all’orario giornaliero normale.

 

D: Cos’è il part-time “verticale”?

 

R: Quello caratterizzato da un orario giornaliero “pieno” in alcuni giorni soltanto della settimana, del mese o dell’anno.

 

 

D: Cos’è il part-time “di tipo misto”

 

R: E’ il rapporto di lavoro a tempo parziale frutto della combinazione tra part-time orizzontale e verticale e quindi caratterizzato da alcune giornate di lavoro ad orario ridotto ed altre a tempo pieno ovvero non lavorate affatto , nell’arco della settimana, del mese o dell’anno.

 

D: E’ consentito il lavoro supplementare?

 

R: E’ consentita la prestazione di lavoro supplementare oltre l’orario di lavoro pattuito ed entro il normale orario di lavoro a tempo pieno, purché con le maggiorazioni ed entro i limiti previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, che stabiliscono anche le conseguenze in caso di violazione.

 

D: Il lavoro supplementare è facoltativo?

 

R: La prestazione di lavoro supplementare richiede il necessario consenso del lavoratore, salvo sia previsto e regolamentato dal contratto collettivo.

 

D: Il lavoro supplementare è obbligatorio?

 

R: In ogni caso, anche quando la prestazione di lavoro supplementare sia prevista dal contratto collettivo, il rifiuto da parte del lavoratore non può costituire motivo di licenziamento.

 

D: E’ consentito il lavoro straordinario?

 

R: Il lavoro straordinario, oltre il normale orario a tempo pieno, negli stessi limiti previsti per i lavoratori a tempo pieno, proporzionalmente ridotti secondo la percentuale d’orario svolta.

 

D: Cos'è la “clausola flessibile”?

 

R: L’accordo sottoscritto dalle parti, anche all’atto dell’assunzione, che consente al datore di lavoro di variare la collocazione oraria della prestazione part-time, senza variarne la quantità complessiva, alle condizioni previste dalla contrattazione collettiva, anche aziendale, con il preavviso di almeno due giorni.

 

D: Cos’è una “clausola elastica”?

 

R: L’accordo sottoscritto dalle parti, anche all’atto dell’assunzione, che consente al datore di lavoro di variare in aumento la durata della prestazione part-time, alle condizioni ed entro i limiti previsti dalla contrattazione collettiva, anche aziendale, con il preavviso di almeno due giorni.

 

D: Il lavoratore può rifiutare clausole elastiche o flessibili?

 

R: Si, il lavoratore può rifiutarsi di sottoscrivere clausole elastiche o flessibili e l’eventuale rifiuto non può costituire motivo di licenziamento. Inoltre, a richiesta del lavoratore, il patto deve essere sottoscritto con l’assistenza di un sindacalista componente della Rappresentanza Sindacale Aziendale.

 

D: E’ consentita la riduzione d’orario da tempo pieno a part-time? Con quali formalità?

 

R: Sì, si tratta di una facoltà e non di un obbligo. Dovrà avvenire con accordo scritto fra le parti, convalidato dalla Direzione Provinciale del Lavoro. L’eventuale rifiuto da parte del lavoratore di ridurre il proprio orario non può costituire motivo di licenziamento.

 

D: E’ ancora consentita la convalida sindacale?

 

R: Non è più prevista la convalida sindacale della riduzione d’orario da tempo pieno a part-time, che dovrà quindi essere chiesta soltanto alla Direzione Provinciale del Lavoro.

 

D: Chi è assunto a tempo parziale ha la precedenza nelle assunzioni a tempo pieno?

 

R: Un diritto di precedenza, nello stesso ambito comunale, può essere previsto dal contratto individuale, ma non è garantito.

 

D: Chi è assunto a tempo pieno ha la precedenza nelle assunzioni a tempo parziale?

 

R: Il datore di lavoro è tenuto ad informare i propri dipendenti a tempo pieno della intenzione di assumere personale part-time nello stesso ambito comunale ed a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione, secondo criteri individuati dalla contrattazione collettiva, anche aziendale.

 

 

D: Quali formalità richiede un’assunzione part-time?

 

R: Soltanto la stipulazione di un contratto in forma scritta, con puntuale indicazione dell’orario pattuito, e la successiva informazione annuale alle rappresentanze sindacali aziendali sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale e sul ricorso al lavoro supplementare.

 

 

D: Occorre trasmettere il contratto alla D.P.L.?

 

R: Non occorre più trasmettere il contratto a tempo parziale alla Direzione Provinciale del Lavoro, in quanto tale obbligo è stato cancellato nella nuova formulazione dell’art. 2, 1°comma, del D.Lgs. 61/2000.

 

D: E’ possibile l’apprendistato part-time?

 

R: Sì, purché sia garantita una effettiva formazione interna ed esterna all’azienda, da verificare concretamente caso per caso (Circ. Min. Lav. 102/1986)