PART-TIME
D:
La “riforma Biagi” modifica il
lavoro a tempo parziale?
R:
Sì, l’art. 46 del D.Lgs. n. 276/2003 introduce diverse modifiche al decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 in materia di lavoro a tempo parziale.
D:
Entra subito in vigore la riforma del
part-time?
R:
Sì, le modifiche in materia di lavoro a tempo parziale entrano immediatamente
in vigore, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
del d.lgs. n. 276/2003, avvenuta il 9 ottobre, quindi a partire dal 24 ottobre
2003.
D:
A chi si applica la riforma del
part-time?
R:
Il decreto attuativo della riforma Biagi non trova applicazione per le Pubbliche
Amministrazioni, tuttavia il D.L.vo 61/2000, che il nuovo decreto è intervenuto
a modificare, si applica invece ai rapporti di lavoro part-time conclusi da
qualunque datore di lavoro.
D:
Cos’è il lavoro a tempo parziale?
R:
Si definisce rapporto di lavoro a tempo parziale quello caratterizzato da un
orario di lavoro inferiore a quello normale, che di regola è stabilito dalla
legge in 40 ore settimanali, ma i contratti collettivi possono prevedere un
orario normale inferiore.
D:
Cos’è il part-time
“orizzontale”?
R:
Il rapporto di lavoro caratterizzato da un orario giornaliero inferiore
all’orario giornaliero normale.
D:
Cos’è il part-time
“verticale”?
R:
Quello caratterizzato da un orario giornaliero “pieno” in alcuni giorni
soltanto della settimana, del mese o dell’anno.
D:
Cos’è il part-time “di tipo
misto”
R:
E’ il rapporto di lavoro a tempo parziale frutto della combinazione tra
part-time orizzontale e verticale e quindi caratterizzato da alcune giornate di
lavoro ad orario ridotto ed altre a tempo pieno ovvero non lavorate affatto ,
nell’arco della settimana, del mese o dell’anno.
D:
E’ consentito il lavoro
supplementare?
R:
E’ consentita la prestazione di lavoro supplementare oltre l’orario di
lavoro pattuito ed entro il normale orario di lavoro a tempo pieno, purché con
le maggiorazioni ed entro i limiti previsti dai contratti collettivi nazionali,
territoriali o aziendali, che stabiliscono anche le conseguenze in caso di
violazione.
D:
Il lavoro supplementare è
facoltativo?
R:
La prestazione di lavoro supplementare richiede il necessario consenso del
lavoratore, salvo sia previsto e regolamentato dal contratto collettivo.
D:
Il lavoro supplementare è
obbligatorio?
R:
In ogni caso, anche quando la prestazione di lavoro supplementare sia prevista
dal contratto collettivo, il rifiuto da parte del lavoratore non può costituire
motivo di licenziamento.
D:
E’ consentito il lavoro
straordinario?
R:
Il lavoro straordinario, oltre il normale orario a tempo pieno, negli stessi
limiti previsti per i lavoratori a tempo pieno, proporzionalmente ridotti
secondo la percentuale d’orario svolta.
D:
Cos'è
la “clausola flessibile”?
R:
L’accordo sottoscritto dalle parti, anche all’atto dell’assunzione, che
consente al datore di lavoro di variare la collocazione oraria della prestazione
part-time, senza variarne la quantità complessiva, alle condizioni previste
dalla contrattazione collettiva, anche aziendale, con il preavviso di almeno due
giorni.
D:
Cos’è una “clausola elastica”?
R:
L’accordo sottoscritto dalle parti, anche all’atto dell’assunzione, che
consente al datore di lavoro di variare in aumento la durata della prestazione
part-time, alle condizioni ed entro i limiti previsti dalla contrattazione
collettiva, anche aziendale, con il preavviso di almeno due giorni.
D:
Il lavoratore può rifiutare clausole
elastiche o flessibili?
R:
Si, il lavoratore può rifiutarsi di sottoscrivere clausole elastiche o
flessibili e l’eventuale rifiuto non può costituire motivo di licenziamento.
Inoltre, a richiesta del lavoratore, il patto deve essere sottoscritto con
l’assistenza di un sindacalista componente della Rappresentanza Sindacale
Aziendale.
D:
E’ consentita la riduzione d’orario
da tempo pieno a part-time? Con quali formalità?
R:
Sì, si tratta di una facoltà e non di un obbligo. Dovrà avvenire con accordo scritto fra le parti, convalidato dalla Direzione Provinciale
del Lavoro. L’eventuale rifiuto
da parte del lavoratore di ridurre il proprio orario non può costituire motivo
di licenziamento.
D:
E’ ancora consentita la convalida
sindacale?
R:
Non è più prevista la convalida sindacale della riduzione d’orario da tempo
pieno a part-time, che dovrà quindi essere chiesta soltanto alla Direzione
Provinciale del Lavoro.
D:
Chi è assunto a tempo parziale ha la
precedenza nelle assunzioni a tempo pieno?
R:
Un diritto di precedenza, nello stesso ambito comunale, può essere previsto dal
contratto individuale, ma non è garantito.
D:
Chi è assunto a tempo pieno ha la
precedenza nelle assunzioni a tempo parziale?
R:
Il datore di lavoro è tenuto ad informare i propri dipendenti a tempo pieno
della intenzione di assumere personale part-time nello stesso ambito comunale ed
a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione, secondo
criteri individuati dalla contrattazione collettiva, anche aziendale.
D:
Quali formalità richiede
un’assunzione part-time?
R:
Soltanto la stipulazione di un contratto in forma scritta, con puntuale
indicazione dell’orario pattuito, e la successiva informazione annuale alle
rappresentanze sindacali aziendali sull’andamento delle assunzioni a tempo
parziale e sul ricorso al lavoro supplementare.
D:
Occorre trasmettere il contratto alla
D.P.L.?
R:
Non occorre più trasmettere il contratto a tempo parziale alla Direzione
Provinciale del Lavoro, in quanto tale obbligo è stato cancellato nella nuova
formulazione dell’art. 2, 1°comma, del D.Lgs. 61/2000.
D:
E’ possibile l’apprendistato
part-time?
R:
Sì, purché sia garantita una effettiva formazione interna ed esterna
all’azienda, da verificare concretamente caso per caso (Circ. Min. Lav.
102/1986)