PRESTAZIONI OCCASIONALI ACCESSORIE

 

D: Cosa sono le prestazioni occasionali accessorie?

R: Sono prestazioni di natura non subordinata per lavori meramente occasionali svolti da soggetti a rischio di esclusione sociale o che ne sono ai margini.

 

D: Quali sono le prestazioni occasionali accessorie?

R: Esse riguardano:

a)      piccoli lavori domestici (assistenza anziani, bambini, handicappati, lavori straordinari, ecc.);

b)      insegnamento privato complementare;

c)      piccoli lavori di giardinaggio, pulizia di edifici e monumenti;

d)      realizzazione di manifestazioni sportive, sociali, culturali o caritatevoli;

e)      collaborazione con Enti di volontariato per lavori di emergenza, solidarietà o calamità.

 

D: Quali sono la durata e l’importo massimo?

R: 30 giorni nell’anno solare complessivi, anche se riferiti a più beneficiari, e 3.000 euro.

 

D: Il calcolo delle giornate complessive va fatto anche se la prestazione è ad ore (es. baby – sitter)?

R: La norma non fa distinzione, quindi al momento il calcolo va fatto a giornate a prescindere dalla durata oraria.

 

D: Quali sono i datori di lavoro che possono usufruire di tali prestazioni?

R: In linea di massima tutti (anche le imprese) pur se le prestazioni (ad eccezioni dei piccoli lavori di giardinaggio) non sembrano attagliarsi pienamente a queste ultime.

 

D: Quali sono i soggetti che possono svolgere le prestazioni occasionali accessorie?

R: L’art. 71 li elenca analiticamente:

a)      i disoccupati da oltre un anno, ma, in virtù di quanto affermato dall’art. 72, comma 2, anche gli inoccupati da oltre un anno;

b)      le casalinghe, gli studenti (di qualsiasi scuola) ed i pensionati (a qualsiasi titolo);

c)      i disabili ed i soggetti in comunità di recupero;

d)      i lavoratori extra – comunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

 

D: Cosa debbono fare i soggetti disponibili a tale tipo di attività?

R: Debbono comunicare la loro disponibilità al centro per l’impiego che rilascia, a loro spese, una tessera magnetica attestante la loro condizione.

 

D: Come vengono retribuite le prestazioni accessorie occasionali?

R: Con buoni dal valore nominale di 7,5 euro, acquistati dai committenti presso rivenditori appositamente individuati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 72, comma 5) da emanare entro il 23 dicembre 2003.

 

D: Cosa deve fare il lavoratore che è in possesso dei buoni?

R: Li deve cambiare presso uno dei concessionari, ricevendo per ognuno di essi 5,8 euro.

 

D: Cosa succede degli importi residui?

R: Il concessionario registra i dati anagrafici ed il codice fiscale versando, per ogni buono, alla gestione separata dell’INPS (art. 2, comma 26, della legge 335/1995) 1 euro, 0,50 euro all’INAIL e 0,20 al concessionario a titolo di commissione.

 

D: I compensi, fino al massimo consentito, sono esenti da prelievi fiscali?

R: Sì.