PRESTAZIONI OCCASIONALI ACCESSORIE
D: Cosa sono le prestazioni occasionali accessorie?
R: Sono prestazioni di natura non subordinata per lavori meramente occasionali svolti da soggetti a rischio di esclusione sociale o che ne sono ai margini.
D: Quali sono le prestazioni occasionali accessorie?
R: Esse riguardano:
a) piccoli lavori domestici (assistenza anziani, bambini, handicappati, lavori straordinari, ecc.);
b) insegnamento privato complementare;
c) piccoli lavori di giardinaggio, pulizia di edifici e monumenti;
d) realizzazione di manifestazioni sportive, sociali, culturali o caritatevoli;
e) collaborazione con Enti di volontariato per lavori di emergenza, solidarietà o calamità.
D: Quali sono la durata e l’importo massimo?
R: 30 giorni nell’anno solare complessivi, anche se riferiti a più beneficiari, e 3.000 euro.
D: Il calcolo delle giornate complessive va fatto anche se la prestazione è ad ore (es. baby – sitter)?
R: La norma non fa distinzione, quindi al momento il calcolo va fatto a giornate a prescindere dalla durata oraria.
D: Quali sono i datori di lavoro che possono usufruire di tali prestazioni?
R: In linea di massima tutti (anche le imprese) pur se le prestazioni (ad eccezioni dei piccoli lavori di giardinaggio) non sembrano attagliarsi pienamente a queste ultime.
D: Quali sono i soggetti che possono svolgere le prestazioni occasionali accessorie?
R: L’art. 71 li elenca analiticamente:
a) i disoccupati da oltre un anno, ma, in virtù di quanto affermato dall’art. 72, comma 2, anche gli inoccupati da oltre un anno;
b) le casalinghe, gli studenti (di qualsiasi scuola) ed i pensionati (a qualsiasi titolo);
c) i disabili ed i soggetti in comunità di recupero;
d) i lavoratori extra – comunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.
D: Cosa debbono fare i soggetti disponibili a tale tipo di attività?
R: Debbono comunicare la loro disponibilità al centro per l’impiego che rilascia, a loro spese, una tessera magnetica attestante la loro condizione.
D: Come vengono retribuite le prestazioni accessorie occasionali?
R: Con buoni dal valore nominale di 7,5 euro, acquistati dai committenti presso rivenditori appositamente individuati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 72, comma 5) da emanare entro il 23 dicembre 2003.
D: Cosa deve fare il lavoratore che è in possesso dei buoni?
R: Li deve cambiare presso uno dei concessionari, ricevendo per ognuno di essi 5,8 euro.
D: Cosa succede degli importi residui?
R: Il concessionario registra i dati anagrafici ed il codice fiscale versando, per ogni buono, alla gestione separata dell’INPS (art. 2, comma 26, della legge 335/1995) 1 euro, 0,50 euro all’INAIL e 0,20 al concessionario a titolo di commissione.
D: I compensi, fino al massimo consentito, sono esenti da prelievi fiscali?
R: Sì.