Le schede di Dottrina per il Lavoro
Conciliazione Monocratica |
aggiornato al 7 novembre 2011 |
La normativa |
Il nuovo D.L.vo 124/2004, come modificato dalla Legge 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro) |
Min.Lavoro: le linee guida per la procedimentalizzazione dell'attività ispettiva |
Min.Lavoro: Direttiva sui servizi ispettivi e l’attività di vigilanza |
INPS: circolare n. 6 del 9 gennaio 2007 - conciliazione monocratica e versamenti contributivi |
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Gli approfondimenti della DPL di Modena |
Le conciliazioni presso le Direzione Provinciali del Lavoro Gli interpelli |
Sanzioni civili dell'INAIL a seguito di conciliazione monocratica |
Decreto Legislativo n. 124/2004
Art. 11 Conciliazione monocratica
1. Nelle ipotesi di richieste di intervento ispettivo alla direzione provinciale del lavoro dalle quali emergano elementi per una soluzione conciliativa della controversia, la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente può, mediante un proprio funzionario, anche con qualifica ispettiva, avviare il tentativo di conciliazione sulle questioni segnalate. 2. Le parti convocate possono farsi assistere anche da associazioni o organizzazioni sindacali ovvero da professionisti cui abbiano conferito specifico mandato. 3. In caso di accordo, al verbale sottoscritto dalle parti non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile. 3-bis. Il verbale di cui al comma 3 è dichiarato esecutivo con decreto dal giudice competente, su istanza della parte interessata. (come modificato dall’art. 38 della Legge 183/2010) 4. I versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi, da determinarsi secondo le norme in vigore, riferiti alle somme concordate in sede conciliativa, in relazione al periodo lavorativo riconosciuto dalle parti, nonché il pagamento delle somme dovute al lavoratore, estinguono il procedimento ispettivo. Al fine di verificare l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, le direzioni provinciali del lavoro trasmettono agli enti previdenziali interessati la relativa documentazione. 5. Nella ipotesi di mancato accordo ovvero di assenza di una o di entrambe le parti convocate, attestata da apposito verbale, la direzione provinciale del lavoro dà seguito agli accertamenti ispettivi. 6. Analoga procedura conciliativa può aver luogo nel corso della attività di vigilanza qualora l'ispettore ritenga che ricorrano i presupposti per una soluzione conciliativa di cui al comma 1. In tale caso, acquisito il consenso delle parti interessate, l'ispettore informa con apposita relazione la Direzione provinciale del lavoro ai fini dell'attivazione della procedura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. La convocazione delle parti interrompe i termini di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fino alla conclusione del procedimento conciliativo. |