Attività dirigenziale nella P.A. svolta da un funzionario

 

Con sentenza n. 10027 del 27 aprile 2007, la Cassazione ha affermato che “ la considerazione delle specifiche caratteristiche delle posizioni organizzative di livello dirigenziale e delle relative attribuzioni regolate dal contratto di incarico, come delle diversità delle carriere, non può escludere l’applicazione della disciplina in esame quando venga dedotto, come nella specie, l’espletamento di fatto di mansioni dirigenziali da parte di un funzionario; tale ipotesi può essere invece ricondotta certamente alla previsione del conferimento illegittimo di mansioni superiori, da cui consegue il diritto al corrispondente trattamento economico, secondo la ratio della norma che è di assicurare, comunque, al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio ai principio di cui all’art. 36 della Costituzione”.

 

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