Autodichia per i dipendenti del Parlamento
 

Con sentenza n. 11019 del 10 giugno 2004, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che l’autodichia della Camera dei Deputati in tema di controversie che attengono ai rapporti di lavoro dei propri dipendenti, nonché lle procedure concorsuali per l’assunzione di nuovo personale, trovando la sua base istitutiva in una specifica normativa primaria (art. 12 del regolamento della Camera dei Deputati del 18 febbraio 1971, deliberato ai sensi dell’art. 64 della Costituzione e rimasto, sostanzialmente, identico nel nuovo testo del 16 febbraio 1998), non è suscettibile di disapplicazione da parte del giudice ordinario e si sottrae, altresì, al sindacato di legittimità costituzionale in ragione dell’indipendenza garantita alle camere del parlamento da ogni altro potere, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso decisioni emanate, nelle predette controversie, dalla Sezione giurisdizionale dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati; né tale sistema ha subito effetti innovativi ad opera del nuovo testo dell’art. 111 Cost., introdotto dalla legge costituzionale n. 2/1999, che – pur senza estromettere l’autodichia dall’area della giurisdizione – non ha comunque scalfito le garanzie di indipendenza del Parlamento, mantenendo pur sempre alcune aree di esenzione o di delimitazione del sindacato di legittimità proprio della Corte di Cassazione.

 

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