Trasferimento del dipendente per assistenza di portatore di handicap 

Con sentenza n. 12692 del 29 agosto 2002, la Cassazione ha affermato che la tutela prevista dalla legge n. 104/1992, che consente il trasferimento presso un’altra unità della stessa Amministrazione, non è illimitata e non può essere ritenuta espressione di un diritto soggettivo assoluto e privo di condizionamenti. Anche se la legge n. 53/2000 che ha disciplinato i congedi parentali, escludendo l’obbligo della convivenza con il familiare ammalato, ha allargato i benefici, l’esercizio del diritto non può ledere le esigenze delle Amministrazioni e causare un danno alla collettività, in tutte quelle ipotesi in cui l’Ufficio Pubblico ove il dipendente è in forza è fortemente sotto dimensionato.

 

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