Orario non veritiero nel registro dei permessi di dipendenti pubblici
Con sentenza n. 12789 del 19 marzo 2003, la quinta sezione penale della Cassazione, ha affermato che non commette il delitto di falsità ideologica in atto pubblico di cui all’art. 479 c.p. il pubblico dipendente il cui rapporto di lavoro sia stato privatizzato, qualora attesti un orario di rientro non veritiero nel registro dei permessi dell’ufficio. Ovviamente, secondo la suprema Corte resta il reato di truffa aggravata accertato dal giudice di merito, ma non si può parlare di falso ideologico atteso che il c.d. “registro dei permessi” non costituisce atto pubblico.
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