Reato di peculato per telefonate private nella P.A.
Con sentenza n. 31424 del 16 luglio 2004 la sesta sezione penale della Cassazione ha affermato che le telefonate dall’Ufficio pubblico per ragioni non inerenti il servizio, si configurano come “peculato”, punito ex art. 314, comma 1, c.p..
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