Rito del lavoro ed eccezione per mancato espletamento del tentativo di conciliazione
Con sentenza n. 23044 del 15 novembre 2005, la Cassazione ha affermato che l’improcedibilità in giudizio, causa la carenza del tentativo obbligatorio di conciliazione è rimessa la potere-dovere del giudice di merito, da esercitarsi ex art. 412 –bis, comma 2, cpc, non oltre l’udienza di discussione di primo grado, sebbene sia stata segnalata da una parte. Qualora non venga fissato il termine perentorio per la richiesta del tentativo, l’azione giudiziaria prosegue.
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