Volontà delle parti ed obbligo di contribuzione

 

Con sentenza n. 10232 del 27 giugno 2003, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che la volontà delle parti, sia pure collettiva, non può derogare alla contribuzione stabilita per legge. Infatti, “il principio secondo cui l’art. 6, comma 2, della legge n. 138/1943, esonera l’INPS dal pagamento dell’indennità quando il trattamento economico di malattia venga corrisposto per legge o contratto collettivo dal datore di lavoro in misura non inferiore a quella fissata dai contratti collettivi, non vale ad escludere l’obbligo di contribuzione a favore dell’INPS”.

 

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