Indebito contributivo e decorrenza degli interessi 

 

Con sentenza n. 11033 del 10 agosto 2001, la Cassazione, risolvendo un problema di restituzione di somme a titolo di indebito contributivo nei confronti dell’INAIL, derivante da erroneo classamento delle lavorazioni ai fini della tariffa dei premi, ha confermato che la decorrenza degli interessi e la rivalutazione delle somme dovute, spetta dal momento della domanda amministrativa, attesa la sostanziale equiparabilità di quest’ultima alla domanda giudiziale ex art. 2033 C.C.

 

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