Condono previdenziale: effetti processuali

 

Con sentenza n. 11205 del 22 agosto 2001, la Cassazione ha affermato che la normativa sui condoni sia contributivi che tributari ha come scopo principale quello di consentire l’immediata percezione di entrate altrimenti sospese e di eliminare il contenzioso con tutto ciò che ad esso è correlato (aggravi economici ed organizzativi). L’accoglimento della domanda comporta l’estinzione di ogni contestazione sull’esistenza del debito contributivo, senza che sia perciò configurabile una lesione del diritto di difesa. Infatti, il condono è una via discrezionale e non obbligata, tanto è vero che chi ritiene di non essere tenuto all’obbligo contributivo conserva la possibilità di far valere le proprie ragioni. Da ciò, secondo la Corte, discendono conseguenze diverse per il giudice di merito adito: a) rigetto della domanda di accertamento negativo dell’obbligo contributivo proposta dopo l’adempimento degli obblighi derivanti dalla disciplina del condono; b) dichiarazione di cessata materia del contendere se l’adempimento è avvenuto nel corso del procedimento giudiziale; provvedimento meramente processuale qualora il beneficiario si sia avvalso della facoltà di dilazione: ciò consente di non pregiudicare l’originaria pretesa dell’Ente previdenziale nel caso in cui il soggetto obbligato dai benefici del condono decada per una qualsiasi ragione (es. mancato pagamento delle rate successive).

 

stampa la notizia       chiudi                                

Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - Sentenze di Cassazione Lavoro - www.dplmodena.it