Omissioni contributive  e contestazione con il Decreto di citazione

 

Con sentenza n. 19212 del 1° giugno 2006, la terza sezione penale della Cassazione ha affermato che in caso di omessa contestazione o notifica dell'accertamento di omissioni contributive, l'azione penale non può essere iniziata con la conseguenza che nemmeno può essere messo un valido decreto di citazione in giudizio e che quest'ultimo, se eventualmente emesso, deve considerarsi nullo per la mancanza di una condizione di procedibilità dell'azione penale che, ai sensi dell'art. 129 c.p.c., il giudice ha l'obbligo di rilevare e dichiarare anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo..

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