Reato e notifica dell'accertamento

 

Con sentenza n. 20753 del 16 giugno 2006, la terza sezione penale della Cassazione ha affermato che la previsione secondo la quale in caso di omesso versamento di ritenute previdenziali il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro tre mesi dalla contestazione o dall'avvenuto accertamento della violazione e che la denuncia di reato deve essere trasmessa dopo il versamento tardivo  o dopo l'inutile decorso di tre mesi, non si richiede l'applicazione del regime delle notificazioni disciplinato dall'art. 14 della legge 689/81 relativo ai soli illeciti di natura amministrativa.

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