Reato di omessa contribuzione
Con sentenza n. 21989 del 10 giugno 2005, la terza Sezione Penale della Cassazione ha affermato che il legislatore ha inteso reprimere non il fatto omissivo del mancato versamento dei contributi ma il più grave fatto commissivo dell'appropriazione indebita da parte del datore di lavoro di somme prelevate dalla retribuzione dei lavoratori dipendenti. Se pertanto l'elemento materiale del reato non è la semplice omissione dei versamenti ma il fatto commissivo, costituito dalla appropriazione indebita delle ritenute, deve ritenersi che spetta all'accusa l'onere di provare la sussistenza di questo fatto, ossia la sussistenza di una appropriazione indebita di reato altrui da parte del datore e anche l'altriuità del denaro.
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