Socio amministratore di società commerciale e doppia contribuzione
Con sentenza n. 3240 del 2010, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che non può essere pretesa da parte dell'Istituto Previdenziale la doppia iscrizione (IVS Commercianti e Gestione Separata) per soci di Società Commerciale (nella forma di S.r.l) che oltre a svolgere personalmente la propria attività in azienda con carattere di abitualità, siano anche amministratori della medesima società, percependo apposito compenso.
La Suprema Corte ha disatteso l'interpretazione fornita dall'Ente che sosteneva la possibilità di iscrizione del socio di società commerciale, alla gestione commercianti quale coadiutore della azienda commerciale e, contestualmente, l'iscrizione alla gestione separata per i compensi percepiti come amministratore della società, evidenziando che il criterio dettato dal comma 208 della legge n. 662/1996, sulla attività prevalente, opera in tutti i casi in cui i soggetti che devono essere iscritti alla gestione commercianti esercitino contemporaneamente varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, quale anche l'iscrizione alla gestione separata come amministratori.
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