Omissione contributiva ed evasione
Con sentenza n. 4808 del 7 marzo 2005, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che “la fattispecie dell’omissione contributiva deve ritenersi limitata all’ipotesi del solo mancato pagamento da parte del datore di lavoro, in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie, mentre la mancanza di uno solo degli altri, necessari adempimenti – in quanto strettamente funzionali al regolare svolgimento dei compiti d’istituto dell’Ente previdenziale, ed alla tempestiva soddisfazione dei diritti pensionistici dei lavoratori assicurati – č sufficiente ad integrare gli estremi della evasione".
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - Sentenze di Cassazione Lavoro - www.dplmodena.it