Contribuzione per i lavoratori dello spettacolo
Con sentenza n. 5157 del 12 marzo 2004, la Cassazione ha affermato che ai fini della determinazione della base contributiva per i lavoratori dello spettacolo assunti a termine, la disposizione prevista dall’art. 2, comma 5, del DPR n. 1420/1971, va interpretata nel senso che il dato di riferimento (divisore) è quello pertinente ai singoli giorni di prestazione lavorativa e non ai giorni compresi nel periodo di durata contrattuale, atteso che la norma fa sorgere l’obbligo del versamento dei contributi in relazione ad “ogni giornata di lavoro” (comma 1), fissa il calcolo delle aliquote contributive "sulla retribuzione giornaliera” (comma 3) ed esclude dal calcolo i giorni di riposo, nei quali il lavoratore non ha svolto alcuna attività lavorativa, salva la possibilità di stabilire con decreto ministeriale una “durata convenzionale” non superiore a sei giorni per ogni settimana (commi 5 e 6).
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