Prestazioni in natura ed obbligo contributivo
Con sentenza n. 6494 del 7 maggio 2002, la Cassazione ha affermato che ove la retribuzione consista in tutto od in parte in natura e sia necessario, per la determinazione del valore ai fini contributivi, un decreto del Ministro del Lavoro, l’Ente previdenziale, qualora si sia in carenza di detto decreto, non può sostituirsi al Ministro e procedere direttamente alla determinazione della suddetta prestazione.
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