Transazione innanzi alla commissione provinciale di conciliazione, o in sede sindacale, o in sede giudiziale e contributi assicurativi 

 

Con sentenza n. 6663 del 9 maggio 2002, la Cassazione è intervenuta sul problema relativo alla assoggettabilità a contribuzioni obbligatorie delle erogazioni economiche del datore di lavoro previste in occasione di transazioni. La Corte ha osservato che il principio secondo cui le erogazioni dipendenti da transazioni aventi la finalità non di eliminare la “res dubia” oggetto della lite, ma di evitare il rischio della lite stessa e non contenenti un riconoscimento neppure parziale del diritto del lavoratore, debbono considerarsi in nesso non di dipendenza ma di occasionalità con il rapporto di lavoro e quindi non assoggettabili a contribuzione, va coordinato con il concetto, desumibile dall’art. 12 della legge n. 153/1969, secondo cui l’indagine del giudice di merito sulla natura retributiva o meno delle somme erogate al lavoratore non trova alcun limite nel titolo formale di tali erogazioni. Parimenti, esso va altresì coordinato con il principio che, nell’ampio concetto di retribuzione imponibile ai fini contributivi, rientra tutto ciò che in denaro, o in natura, il lavoratore riceve dal datore di lavoro in dipendenza o a causa del rapporto di lavoro, sicchè per escludere la computabilità di un istituto non è sufficiente la mancanza di uno stretto nesso di corrispettività, ma occorre che risulti un titolo autonomo, diverso e distinto dal rapporto di lavoro, che ne giustifichi la corresponsione. Allorquando un accordo transattivo sia stato preceduto dalla manifestazione di volontà del datore di lavoro di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro con un proprio dipendente e dalla richiesta, da parte di quest’ultimo, di una somma di denaro, quale condizione per addivenire alla risoluzione consensuale del rapporto, alla corresponsione di una somma in denaro, erogata in esecuzione di quell’accordo, deve essere riconosciuta natura retributiva, con conseguente assoggettamento della somma stessa a contribuzione previdenziale, In tale situazione, secondo la Corte, non può trovare applicazione l’art. 4, comma 2 bis, della legge n. 291/1998 che esclude dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro alfine di incentivare l’esodo dei lavoratori. Osserva la Corte che che ciò che difetta nel caso di specie è il presupposto, in quanto non sono stati interessati all’esodo una pluralità di lavoratori il cui posto di lavoro non è esposto al rischio della precarietà e che proprio per questa ragione devono essere incentivati a dimettersi attraverso la corresponsione di una gratifica.

 

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