Omesso versamento di ritenute e notifica dell’accertamento

 

Con sentenza n. 9528 del 10 marzo 2005, la terza sezione penale della Cassazione ha affermato che nel prevedere che, in caso di omesso versamento di ritenute previdenziali, il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione e che la denuncia di reato deve essere trasmessa dopo il versamento tardivo o dopo l’inutile decorso dei tre mesi, l’art. 2, commi 1 –bi e 1 – ter della legge n. 638/1981, non richiede particolari formalità di notifica, né la notifica a mezzo di ufficiale giudiziario, bensì solo una comunicazione che può avvenire anche a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

 

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