Dimissioni per giusta causa e richiesta di risarcimento
Con sentenza n. 13782 del 7 novembre 2001, la Cassazione ha affermato che, pur in presenza di dimissioni per giusta causa (es. molestie sessuali, comportamenti illeciti, ingiuriosi od illegali del datore di lavoro), non spetta al lavoratore alcun risarcimento ulteriore rispetto all’indennità di preavviso che compete ex art. 2119 c.c. . La sentenza che si annota si sofferma sulla questione se per il susseguente stato di disoccupazione il lavoratore dimissionario abbia diritto ad un risarcimento del danno ex art. 1453 c.c. . La Suprema Corte esclude tale possibilità sostenendo che, pur se è vero che nei contratti a prestazioni corrispettive è ammissibile la richiesta di risarcimento del danno, è anche vero che il contratto di lavoro ha una disciplina speciale e derogatoria rispetto a quella prevista dall’art. 1453 c.c. . Il danno susseguente alla risoluzione del rapporto di lavoro per inadempimento del datore di lavoro è stato, infatti, determinato dal Legislatore con la corresponsione di una indennità pari al a quella di preavviso: ovviamente, resta salvo il diritto al risarcimento per tutti i danni eventualmente verificatisi ma diversi dalla risoluzione anticipata del rapporto. Da ciò ne consegue che le dimissioni per giusta causa non vanno considerate, ai fini dell’applicabilità dei danni verso il datore di lavoro, come un licenziamento illegittimo od ingiustificato.
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