Lavoro a domicilio: nozione

 

Con sentenza n. 7328 del 22 maggio 2002, la Cassazione ha affermato che con il lavoro a domicilio si realizza una forma di decentramento produttivo caratterizzato dal fatto che l’oggetto della prestazione non viene in rilievo come risultato, ma come energie lavorative utilizzate in funzione complementare e sostitutiva del lavoro eseguito all’interno dell’azienda. Il vincolo della subordinazione è qualificato non tanto dall’elemento della collaborazione, intesa come svolgimento di attività per il conseguimento dei fini dell’impresa, quanto da quello tipico dell’inserimento dell’attività lavorativa nel ciclo produttivo dell’azienda, di cui il lavoratore a domicilio diventa elemento ancorchè esterno.

 

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