Ferie e risoluzione del rapporto 

 

Con sentenza n. 2360 del 17 febbraio 2003, la Cassazione ha affermato che la norma contrattuale che attribuisce al lavoratore, in caso di risoluzione del rapporto, il diritto al periodo completo annuale di ferie alla condizione che nell’anno le stesse possano essere godute, prima della risoluzione, non esclude l’obbligo di corresponsione dell’indennità sostitutiva qualora la integrale fruizione sia risultata impossibile.

 

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