Mansioni superiori: computabilità dei riposi settimanali
Con sentenza n. 15766 del 13 dicembre 2001, la Cassazione ha stabilito che ai fini del compimento del periodo di assegnazione a mansioni superiori, necessario per la previsione dell’art. 2103 C.C., si deve tenere conto dei riposi settimanali. La decisione della Corte trova il proprio fondamento nel fatto che i riposi settimanali, strettamente correlati alla prestazione lavorativa, sono pause insopprimibili e non procrastinabili (salvo casi eccezionali): essi cadenzano l’attività lavorativa e, in loro mancanza, lo stesso espletamento delle mansioni superiori può risultare pregiudicato. Diverso è, invece, il discorso relativo alle ferie ed alle assenze per malattia. Nel primo caso la Corte afferma che, l’assenza prolungata dal servizio per periodo feriale, non può far ritenere che in quel lasso di tempo maturi quella esperienza professionale in base alla quale si matura il diritto alla promozione automatica. Nella seconda ipotesi, le motivazioni sono analoghe e trovano riferimento in una precedente pronuncia dello stesso organo (Cass., 21 ottobre 1992, n. 11494).
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