Periodo di prova e mansioni svolte

 

Con sentenza n. 19558 del 13 settembre 2006, la Cassazione ha affermato che, ai fini di una corretta valutazione del periodo di prova, occorrono due elementi: la durata adeguata e lo svolgimento effettivo delle mansioni per le quali il lavoratore è stato assunto. Se ciò non si è verificato non si può parlare di esito negativo della prova e il conseguente licenziamento non va ricondotto alla generale facoltà riconosciuta alle parti dall’art. 2096 c.c. (il caso di specie era rappresentato da un ricorso promosso da una dipendente contro il Ministero di Grazia e Giustizia, che aveva risolto il rapporto durante il periodo di prova).

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