Demansionamento del lavoratore

 

Con sentenza n. 19686 del 10 ottobre 2005, la Cassazione haq affermato che il datore di lavoro che adibisca il lavoratore, divenuto inidoneo alle mansioni da ultimo espletate, a mansioni di livello inferiore, con il consenso del dipendente, ha l’onere di provare, a norma dell’art. 2697 c.c., pur con le ragionevoli limitazioni imposte dal caso concreto, l’impossibilità o la non convenienza aziendale di adibire il lavoratore ad altre mansioni equivalenti a quelle da ultimo espletate o a mansioni di livello intermedio.

 

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